Cassazione Penale, Ordinanza n. 09066/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a pena detentiva per violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale. I motivi di ricorso erano due: primo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di minima offensività perché egli si trovava nei pressi della propria abitazione, dopo l'orario consentito, senza frequentare pregiudicati né commettere ulteriori reati, essendosi recato a un matrimonio con autorizzazione; secondo, omessa declaratoria di prescrizione, deducendo che il termine fosse già maturato in appello e che la Corte avesse erroneamente applicato due volte l'aumento per recidiva ai fini del calcolo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la sentenza impugnata aveva già negato il beneficio con motivazione approfondita e non illogica, valorizzando la gravità della violazione dell'orario, il superamento di oltre tre ore del limite, l'ampio margine già concesso dall'autorizzazione e il tentativo di giustificarsi con un permesso che in realtà fissava il rientro alle ore 00.00. Ha ritenuto inoltre manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, affermando la correttezza del calcolo che considera sia l'aumento del termine minimo ex art. 157 c.p. sia quello del termine massimo ex art. 161 c.p. in presenza di recidiva reiterata, senza violazione del divieto di bis in idem. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Disposizione incriminatrice per la violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale; la condanna confermata in appello riguardava tale reato commesso nel 2013.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un'offensività non minima, apprezzata sulla base delle concrete modalità della violazione e della disattenzione verso il beneficio concesso.
La recidiva reiterata incide sul termine minimo di prescrizione del reato.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Richiamato per escludere che il duplice rilievo della recidiva nel calcolo della prescrizione integri un bis in idem sostanziale.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Reato per cui è stata confermata la condanna.
Massime di principio
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta; può essere escluso quando la violazione delle prescrizioni sia significativa per durata, modalità e grado di inosservanza del beneficio concesso.
- Il giudizio di legittimità sulla motivazione relativa all'art. 131-bis c.p. è limitato alla verifica della non manifesta illogicità della decisione di merito, non potendo la Cassazione sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito in presenza di motivazione adeguata.
- In tema di prescrizione, la recidiva reiterata può rilevare sia sul termine minimo ex art. 157 c.p. sia sul termine massimo ex art. 161 c.p. in presenza di atti interruttivi, trattandosi di norme riferite a piani diversi e cumulabili.
- La contemporanea applicazione degli effetti della recidiva sui diversi segmenti del calcolo prescrizionale non integra di per sé violazione del principio del ne bis in idem.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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