Cassazione Civile, Ordinanza n. 06582/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore bancario nei confronti di un atto di conferimento di beni immobili in una società, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore. Nel corso del giudizio il credito è stato ceduto a una società di cartolarizzazione/recupero crediti, che ha chiesto di subentrare nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo violazione degli artt. 1260 c.c. e 111 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale fosse incorsa in contraddizione: da un lato avrebbe negato l'automatica successione del cessionario nel diritto controverso in revocatoria, dall'altro avrebbe ritenuto sufficiente la clausola di cessione che trasferiva anche "azioni ed eccezioni sostanziali e processuali". A loro avviso, nel giudizio revocatorio il diritto controverso non sarebbe il credito, ma la pronuncia di inefficacia dell'atto, sicché la cessione del credito non basterebbe a trasferire anche l'azione revocatoria se non con una specifica pattuizione; contestavano inoltre l'interpretazione della clausola negoziale e l'ammissione dell'intervento del cessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, il cessionario del credito può intervenire nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, purché emerga una espressa volontà negoziale di trasferire non solo il credito, ma anche il diritto/azione funzionale alla revoca. La clausola della cessione, contenendo la menzione espressa di "azioni ed eccezioni sostanziali e processuali", è stata interpretata correttamente dalla Corte d'appello come comprensiva anche dell'azione revocatoria, secondo un'interpretazione conservativa del contratto ex art. 1367 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è il rimedio esperibile dal creditore per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto dispositivo pregiudizievole; il suo esercizio è funzionale al soddisfacimento del credito sul bene del debitore.
Il cessionario del credito può intervenire nel processo come successore a titolo particolare nel diritto controverso, anche nel giudizio revocatorio, se il trasferimento negoziale comprende anche il diritto/azione funzionale al credito.
La cessione del credito trasferisce il credito e i diritti ad esso accessori; la Corte ha valorizzato la clausola contrattuale per verificare se vi fosse anche il trasferimento delle azioni processuali connesse.
Tra le possibili letture della clausola di cessione, va preferita quella che attribuisce un significato utile alla menzione delle "azioni", evitando che la previsione resti una mera clausola di stile.
Richiamato come fondamento della garanzia patrimoniale del creditore, che l'atto di conferimento veniva asseritamente a pregiudicare.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la cessione del credito durante il processo non determina automaticamente il subentro del cessionario nel giudizio, ma il subingresso è ammissibile se dal titolo di cessione risulta la volontà di trasferire anche il diritto/azione funzionale al credito.
- La clausola di cessione che menzioni espressamente "azioni sostanziali e processuali" deve essere interpretata in modo da attribuirle un effetto utile; essa può quindi comprendere anche l'azione revocatoria se ciò emerge dal testo negoziale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contrapponga interpretazione letterale e sistematica della clausola contrattuale non può essere accolta quando la lettura della Corte territoriale sia coerente con il criterio dell'interpretazione conservativa e con il precedente di legittimità sul punto.
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è strumentale alla conservazione della garanzia patrimoniale del credito e, per questo, può seguire il credito stesso anche in caso di sua cessione, purché il trasferimento sia esteso agli aspetti processuali connessi.
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