Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38360/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una vendita immobiliare effettuata da un soggetto obbligato verso l'ex coniuge per assegni di mantenimento. La creditrice ha sostenuto che il bene fosse stato solo apparentemente venduto al nipote dell'obbligato per sottrarlo a future azioni esecutive, chiedendo in via principale la declaratoria di simulazione assoluta del contratto e, in subordine, la revocatoria ordinaria dell'atto. Il tribunale aveva respinto la simulazione e accolto la revocatoria, dichiarando inefficace la vendita; in seguito aveva anche ordinato il rilascio dell'immobile. In appello, la corte territoriale ha invece accolto la domanda di simulazione assoluta, ritenendo utilizzabili le dichiarazioni confessorie rese dal venditore circa l'accordo simulatorio e rigettando la domanda di rilascio. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) la pretesa carenza di interesse della creditrice a coltivare la domanda di simulazione dopo l'accoglimento della revocatoria; 2) l'erronea qualificazione come confessione stragiudiziale della dichiarazione del venditore; 3) la mancata considerazione di elementi documentali e presuntivi contrari alla simulazione e della mancanza di una controdichiarazione scritta; 4) l'illegittima liquidazione delle spese oltre i massimi tabellari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che la creditrice manteneva interesse attuale e concreto alla pronuncia di simulazione assoluta, poiché la sola revocatoria non elimina l'efficacia traslativa del contratto e non impedisce al preteso acquirente di far valere il titolo per il rilascio. Ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della confessione stragiudiziale del venditore sulla simulazione, osservando che, in caso di simulazione assoluta, la confessione può integrare prova del fatto e che, una volta resa, prevale sugli elementi contrari. È stato poi escluso che fosse necessaria la controdichiarazione scritta o che la quietanza contenuta nell'atto valesse contro il creditore-terzo. Infine, il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per genericità, e comunque infondato perché la liquidazione non superava i limiti tabellari applicabili. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'avviso sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria rende inefficace l'atto solo nei confronti del creditore, ma non elimina il trasferimento in sé né impedisce che la controparte mantenga un titolo spendibile contro il creditore se non si accerta anche la simulazione.

  • art. 1415, comma 2, c.c.

    È richiamato per sostenere l'interesse del creditore a far accertare la simulazione dell'atto compiuto dal debitore, quando la sola inefficacia relativa non offra tutela piena.

  • art. 1416 c.c.

    Consente al creditore di far valere la simulazione dell'atto posto in essere dal debitore quando ne abbia interesse, in particolare per ottenere una tutela più incisiva rispetto alla sola revocatoria.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e ad impugnare sussiste quando la parte è soccombente rispetto a una domanda e mira a ottenere una tutela più ampia e concreta.

  • art. 2730 c.c.

    La confessione deve riguardare fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte; il giudice di merito può accertarne la sussistenza con valutazione sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2735 c.c.

    La dichiarazione resa fuori dal processo può assumere valore confessori se il dichiarante è consapevole di affermare fatti a sé sfavorevoli.

  • art. 1417 c.c.

    Le limitazioni probatorie in materia di simulazione riguardano testimonianze e presunzioni, ma non escludono la confessione; per la simulazione assoluta di un contratto soggetto a forma scritta, la confessione può essere sufficiente a provare l'inesistenza del negozio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È invocato per censurare l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi, ma il motivo deve essere specifico e non meramente assertivo.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato per il ricorso sommario proposto dal preteso acquirente per ottenere il rilascio dell'immobile.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Richiamato per l'ordinanza che definisce il procedimento sommario e, nel caso, ha disposto il rilascio dell'immobile.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta cautelare urgente di rilascio dell'immobile, respinta nel corso del giudizio di appello.

  • D.M. 55/2014

    La liquidazione delle spese va confrontata con i parametri tabellari, e la censura deve indicare specificamente quali voci sarebbero state superate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Il creditore che abbia ottenuto in via subordinata la revocatoria dell'atto del debitore può conservare interesse a impugnare il rigetto della domanda principale di simulazione, perché la revocatoria produce solo inefficacia relativa e non neutralizza il titolo negoziale opposto dal preteso acquirente.
  • In tema di simulazione assoluta, la confessione stragiudiziale del partecipante al negozio può costituire prova decisiva anche quando il contratto sia soggetto a forma scritta, perché la confessione mira a dimostrare l'inesistenza stessa del negozio e non è esclusa dalle limitazioni probatorie previste per testimoni e presunzioni.
  • La prova legale derivante dalla confessione prevale sulle prove contrarie e rende irrilevanti, ai fini dell'accertamento della simulazione, le risultanze documentali o presuntive incompatibili, salvo impugnazione della confessione stessa.
  • La quietanza di pagamento inserita nel contratto simulato non è opponibile al creditore che agisca per far dichiarare la simulazione, poiché tale soggetto è terzo rispetto ai contraenti.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile se non indica in modo puntuale le singole voci eccedenti i parametri e gli errori di calcolo, non essendo sufficiente un generico richiamo al superamento dei massimali tabellari.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.