Cassazione Penale, Sentenza n. 22557/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per morte dell'imputato (ai sensi dell'art. 150 c.p.). La Corte ha inoltre escluso la ricorrenza di eventuali ipotesi ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., per cui non è stata disposta alcuna prosecuzione del procedimento né rinvio per ulteriore accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferrari impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285/1992 (fatto commesso il 25/08/2018 a San Giuliano Milanese). Nel corso del procedimento di cassazione il difensore ha depositato il certificato di morte dell'imputato (decesso 22/12/2021) chiedendo che si pronunciasse la non procedibilità per estinzione del reato per morte del reo. La questione centrale è quindi stata se la morte sia intervenuta prima dell'irrevocabilità della decisione e se sussistano ipotesi ostative all'estinzione.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992
Norma del codice della strada relativa al fatto per cui Ferrari era stato condannato; richiamata quale titolo del reato oggetto del procedimento
Principio secondo cui il decesso dell'imputato, se avviene prima dell'irrevocabilità della condanna, determina l'estinzione del reato; applicato dalla Corte per annullare la sentenza impugnata senza rinvio
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione di ipotesi ostative all'estinzione o alla sospensione del procedimento; la Corte ha ritenuto che nessuna delle ipotesi indicate risultasse applicabile nel caso di specie
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima che la condanna diventi irrevocabile, il reato si estingue e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 150 c.p.
- Il deposito del certificato di morte da parte del difensore è l'atto procedurale necessario per far emergere l'evento estintivo e ottenere la declaratoria di estinzione del reato.
- Occorre verificare sempre la sussistenza di eventuali ipotesi ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; se tali ipotesi non ricorrono, non può proseguire il procedimento penale
- L'estinzione del reato per morte non incide necessariamente su profili civili o su eventuali azioni di responsabilità, salvo valutazioni diverse previste dalla normativa specifica
- Se la morte interviene dopo l'irrevocabilità della condanna, l'estinzione per morte non opera in senso da cancellare gli effetti della condanna ormai divenuta definitiva
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