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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22425/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di tredici cartelle di pagamento tramite ricorso fondato su estratti di ruolo che richiamavano tali cartelle, deducendone l’omessa notifica e la prescrizione della pretesa tributaria. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’agente della riscossione aveva prodotto le relate di notifica e poi tredici estratti di ruolo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l’accoglimento, ritenendo nulli alcuni procedimenti notificatori per omessa raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. e, per altre cartelle notificate via posta, aveva reputato inesistente la notifica per il ricorso a un servizio postale privato. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la società aveva in realtà impugnato estratti di ruolo, e che tale impugnazione autonoma è ormai inammissibile alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021 e interpretato dalle Sezioni Unite; ha quindi chiesto di rilevare l’inammissibilità originaria del ricorso per carenza di interesse ad agire. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire dell’agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’agente della riscossione. Ha affermato che l’originario ricorso di primo grado era stato proposto avverso tredici estratti di ruolo, e che, in base al quadro normativo sopravvenuto e alla giurisprudenza di legittimità richiamata, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo le eccezioni previste dalla legge, non dedotte nel caso concreto. Poiché non risultava un giudicato interno esplicito sulla questione, la Cassazione ha potuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse ad agire. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per il rilievo dello ius superveniens e dell’assetto giurisprudenziale sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stata invocata come norma sul vizio di legittimità per denunciare l’erronea applicazione della disciplina sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    norma richiamata dal ricorrente quale parametro del regime di impugnabilità degli atti nel processo tributario.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    la Corte lo considera, nel testo novellato dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, come norma che limita l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, salvo ipotesi eccezionali.

  • d.l. 146/2021 conv. con mod. in l. 215/2021

    atto normativo che ha introdotto la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • d.lgs. 110/2024

    ha successivamente sostituito il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, nel quadro citato dalla Corte.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nella vicenda processuale come parametro della notifica con raccomandata informativa, ma la decisione finale non si fonda su tale profilo.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    richiamato come disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, nel confronto con l’art. 140 c.p.c.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    è la base processuale per la decisione nel merito senza rinvio, una volta esclusa la necessità di ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge; se il contribuente non allega tali condizioni, il ricorso originario è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
  • La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse anche quando non vi sia un giudicato interno esplicito sulla questione, trattandosi di profilo fondante dell’azione.
  • Quando la causa è matura sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario.
  • Le sopravvenienze normative e l’interpretazione consolidata delle Sezioni Unite possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
  • In tema di contenzioso tributario, la qualificazione dell’oggetto effettivamente impugnato prevale sull’impostazione formale della doglianza: se l’azione colpisce estratti di ruolo, si applica la disciplina speciale sulla loro non immediata impugnabilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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