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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 523/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello, delle condanne per concorso in coltivazione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti (marijuana/cannabis) e per furto pluriaggravato di energia elettrica. Le censure principali riguardano: (1) la denegata applicazione della fattispecie meno grave prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; (2) la mancata e/o erronea contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990; (3) (solo per Leonardo) presunta carenza di motivazione sull'aumento di pena per recidiva.

La decisione

La Suprema Corte ha parzialmente accolto i ricorsi: ha respinto il motivo relativo alla riconfigurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, ritenendo che i giudici di merito abbiano motivatamente escluso la lieve entità sulla base di un quadro probatorio che dimostrava una gestione sistematica e professionale (numerose piante, vasi, strumenti, più luoghi di coltivazione, rilevanti quantitativi sequestrati). Il motivo relativo alla recidiva proposto da Leonardo è stato dichiarato inammissibile per non essere stato dedotto in appello. Il motivo riferito alla contestazione dell'aggravante dell'art. 73, comma 6, è stato ritenuto fondato limitatamente al capo B): per il capo B) l'aggravante era stata applicata senza formale contestazione rispetto alla posizione dei due Renda e di altra persona; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'applicazione di tale aggravante per entrambi gli imputati con riferimento al capo B) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per la rideterminazione della pena. In relazione al capo A) l'aggravante era invece ritenuta correttamente contestata (esistenza e identificazione di un terzo concorrente, Matteo Lombardo). Per il resto i ricorsi sono stati rigettati; è stata dichiarata irrevocabile la responsabilità per i reati di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nella commissione di reati; utilizzato per imputare la partecipazione comune agli illeciti contestati.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, commi 1 e 4

    Norme che individuano i reati di coltivazione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti, applicate per le condotte accertate (coltivazione, detenzione di marijuana/cannabis).

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5

    Fattispecie meno grave la cui applicabilità è stata negata dai giudici di merito: la Corte ha ritenuto che la pluralità di piante, le attrezzature e l'uso di più luoghi dimostrassero un'attività organizzata e continuativa incompatibile con la lieve entità.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 6

    Aggravante prevista dalla norma; la Corte ha precisato che la sua applicazione richiede che gli elementi di fatto siano chiaramente enunciati e riferibili alle posizioni degli imputati; l'omessa formale contestazione rispetto alla posizione dei ricorrenti sul capo B) ha comportato l'annullamento della sua applicazione per quel capo.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990, comma 6

    Richiamata in dottrina e giurisprudenza per correlare la portata della rilevanza quantitativa/qualitativa, ma la Corte ha valutato il quadro probatorio nel suo complesso per escludere la lieve entità.

  • art. 624 e art. 625 cod. pen.

    Norme relative al furto e alle aggravanti; applicate per i reati di furto pluriaggravato di energia elettrica contestati (capi D ed E).

  • art. 522, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocata dai ricorrenti in relazione alla mancata contestazione di un'aggravante in sede di appello; la Corte ha spiegato i limiti e le condizioni in cui la 'enunciazione in fatto' può sostituire il richiamo formale della norma.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sull'inammissibilità dei motivi non previamente dedotti in appello; la Courte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla recidiva non sollevato in appello.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento utilizzato per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità per i reati di furto contestati.

Massime di principio

  • La configurabilità della 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va valutata sull'insieme delle circostanze (numero di piante, attrezzature, più luoghi, quantità sequestrata e modalità di coltivazione): presenza di elementi che indicano attività continuativa e organizzata ostano all'applicazione della riduzione.
  • L'aggravante prevista dall'art. 73, comma 6, richiede che gli elementi di fatto che la integrano siano chiaramente riferibili alla posizione di ciascun imputato; l'assenza di una formale, specifica contestazione può determinare l'annullamento della sua applicazione per quel capo di imputazione.
  • In sede di cassazione sono inammissibili i motivi non sollevati previamente in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.): questioni nuove non vengono esaminate se non sono state dedotte nel grado di impugnazione precedente.
  • La mancata o carente contestazione di un'aggravante può portare all'annullamento limitato dell'elemento aggravante e al rinvio per la sola riforma della misura della pena; le condanne sostanziali possono però rimanere confermate per il resto.
  • Quando la decisione di merito enuncia in modo chiaro e preciso i fatti che integrano un'aggravante, non è sempre necessaria la citazione formale della norma nella rubrica dell'imputazione, purché l'imputato abbia avuto piena cognizione degli elementi di fatto che la costituiscono.
  • Per difese future: è strategico contestare espressamente in appello qualsiasi aggravante o circostanza che si intende impugnare, nonché segnalare ogni vizio di motivazione sulla recidiva, per non incorrere in inammissibilità in cassazione.

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