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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4594 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per gli anni 2004 e 2005, costi ritenuti non deducibili o non inerenti. Si trattava, da un lato, delle fatture emesse dalla società svizzera H. E.E. & C. per servizi di ingegneria, assistenza tecnica e know-how relativi alla costruzione di un gassificatore e, dall'altro, dei costi sostenuti per la disponibilità di un centro congressi. Il consorzio sosteneva che tali spese fossero riconducibili ai propri scopi statutari e quindi deducibili. L'Amministrazione finanziaria contestava invece che il gassificatore fosse direttamente riferibile alla consorziata E. G., proprietaria del terreno e soggetto che aveva sostenuto l'investimento, e che il centro congressi fosse stato concretamente utilizzato per l'attività consortile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio, confermando il recupero a tassazione. Ha ritenuto che il consorzio e le singole consorziate siano autonomi soggetti giuridici e fiscali e che ciascun costo debba rispettare autonomamente il requisito dell'inerenza. Quanto al gassificatore, il terreno apparteneva alla consorziata E. G., non era stato provato alcun diritto di superficie a favore del consorzio e l'impianto risultava funzionalmente ed economicamente riferibile alla proprietaria del suolo. Quanto al centro congressi, il semplice contratto scritto e la previsione statutaria non dimostravano l'effettivo utilizzo dell'immobile per finalità consortili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 22.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Articoli 2602 e 2615 del codice civile

    La struttura consortile non elimina l'autonomia giuridica e fiscale del consorzio e delle singole imprese consorziate; gli effetti economici delle attività devono essere imputati al soggetto cui sono effettivamente riferibili.

  • Articolo 73 del TUIR, già articolo 87

    Il consorzio costituisce un autonomo soggetto ai fini fiscali rispetto alle imprese consorziate.

  • Articolo 109, comma 5, del TUIR, già articolo 75, comma 5

    I costi sono deducibili soltanto se inerenti all'attività esercitata dal soggetto che li sostiene; la mera riconducibilità generica agli scopi statutari non è sufficiente.

  • Articoli 55 e seguenti del TUIR, già articolo 51 e seguenti

    Il reddito d'impresa deve essere determinato autonomamente per ciascun soggetto fiscale, consorzio o consorziata, secondo le regole ordinarie.

  • Articolo 2643, n. 2, del codice civile

    La costituzione di un diritto di superficie deve risultare da un atto opponibile ai terzi mediante trascrizione; in assenza, il consorzio non può dimostrare validamente la propria posizione rispetto all'immobile costruito su terreno altrui.

  • Articolo 384, ultimo comma, del codice di procedura civile

    La Corte può integrare la motivazione della decisione impugnata pur rigettando il ricorso.

  • Articolo 53 della Costituzione

    Il richiamo al principio di capacità contributiva non consente di dedurre costi privi dei requisiti civilistici e fiscali di inerenza o di imputarli a un soggetto diverso da quello cui si riferiscono effettivamente.

Massime di principio

  • Un consorzio e le imprese consorziate sono normalmente soggetti giuridici e fiscali autonomi: il fatto che un'attività sia svolta nell'interesse comune non rende automaticamente deducibili dal consorzio tutti i relativi costi.
  • La deduzione richiede che il costo sia inerente all'attività del soggetto che lo sostiene, non soltanto compatibile con il suo oggetto statutario o con l'interesse generale delle consorziate.
  • Quando un'opera è realizzata su terreno appartenente a una consorziata, occorre dimostrare con documentazione valida e opponibile, normalmente mediante un diritto di superficie trascritto, il titolo del consorzio a sostenerne i costi e a dedurli.
  • La proprietà formale di un progetto, l'intestazione di un contratto o un'autorizzazione amministrativa non sono decisive se l'opera è, per accessione e per concreta destinazione economica, riferibile alla proprietaria del terreno.
  • Per spese relative a immobili, sedi, centri congressi o servizi analoghi non basta un contratto o una clausola statutaria: il contribuente deve provare l'effettivo utilizzo nell'attività d'impresa mediante documenti concreti, come agenda degli eventi, partecipanti, fatture, verbali, programmi e risultati delle attività.
  • L'onere della prova dell'inerenza e della strumentalità grava sul contribuente; la qualità di società commerciale o consortile non fa presumere tali requisiti.
  • I trasferimenti contabili successivi tra consorzio e consorziate non modificano automaticamente l'imputazione fiscale originaria del costo e non possono sostituire la prova della sua effettiva riferibilità.

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