Cassazione Civile, Ordinanza n. 12596/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla mancata assunzione della lavoratrice da parte della società cessionaria nell'ambito del programma di assunzioni collegato alla riorganizzazione del gruppo aeronautico. La ricorrente aveva sostenuto che i criteri fissati dall'accordo del 30-31 ottobre 2008 fossero stati applicati in modo erroneo, poiché erano stati assunti anche lavoratori con minore anzianità di servizio; chiedeva inoltre l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e il risarcimento di tutti i danni, incluso il c.d. danno comunitario. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione della direttiva 2001/23/CE e dell'art. 117 Cost., oltre a omessa pronuncia, lamentando che la Corte d'appello non si fosse confrontata con il preteso contrasto tra norme interne (art. 47 l. n. 428/1990 e art. 56 d.lgs. n. 270/1999, come modificato) e normativa eurounitaria, né con la distinzione tra i commi 1 e 2 dell'art. 5 della direttiva in rapporto all'amministrazione straordinaria in continuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato tutte le questioni devolute in appello: esclusione dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., mancato riconoscimento del danno comunitario e correttezza dei criteri di scelta dei lavoratori da assumere. Ha inoltre rilevato che parte delle censure erano nuove e comunque dirette contro argomentazioni non decisorie della sentenza impugnata. In particolare, la decisione d'appello si fondava soprattutto su una ratio assorbente: l'insussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per configurare un trasferimento d'azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c., in ragione dell'assenza di continuità aziendale tra la società in amministrazione straordinaria e la società subentrante, come già affermato anche da decisioni europee richiamate in sentenza. Le ulteriori considerazioni sulla compatibilità dell'art. 56 d.lgs. n. 270/1999 con il diritto unionale sono state giudicate non censurabili perché non costituenti ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sul trasferimento d'azienda o di ramo si applica solo se ricorrono i relativi presupposti, tra cui l'autonomia funzionale e la preesistenza del complesso ceduto; nel caso concreto tali requisiti sono stati esclusi.
art. 117 Cost.
Invocato come parametro di conformità del diritto interno alla normativa eurounitaria; la censura è stata respinta perché la questione non incideva sulla ratio decidendi.
Direttiva 2001/23/CE
Richiamata come disciplina eurounitaria del trasferimento di imprese o di stabilimenti; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie ricorressero i presupposti per la deroga prevista dall'art. 5.
Indicata dalla ricorrente come norma interna da disapplicare per contrasto con il diritto UE; la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque priva di interesse rispetto alla decisione.
La Corte d'appello lo aveva ritenuto compatibile con la direttiva 2001/23/CE; la Cassazione ha osservato che tale passaggio non costituiva ratio decidendi.
Richiamato quale base normativa della procedura di amministrazione straordinaria e della deroga alla disciplina comune del trasferimento d'azienda.
art. 5 direttiva 2001/23/CE
Norma che consente, in presenza di determinati requisiti, deroghe alla disciplina del trasferimento d'impresa nei casi di insolvenza; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero sussistenti nella fattispecie.
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; qui non ricorreva perché la Corte territoriale aveva esaminato le questioni devolute.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e omessa pronuncia.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su un capo autonomo di domanda o eccezione; non sussiste se la sentenza affronta, anche sinteticamente, le questioni devolute.
- Non sono ammissibili censure rivolte contro argomentazioni che non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la loro rimozione non inciderebbe sul dispositivo.
- Per applicare l'art. 2112 c.c. occorre verificare in concreto la sussistenza di un trasferimento di azienda o di ramo dotato di autonomia funzionale e preesistenza; se tali requisiti mancano, la tutela da trasferimento non opera.
- In materia di trasferimento d'impresa in contesti di insolvenza, la deroga alla disciplina ordinaria è ammissibile solo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto unionale; tuttavia, se il giudice accerta l'assenza di continuità aziendale, la questione della deroga può risultare non निर्णisiva rispetto all'esito.
- La proposizione in cassazione di questioni nuove rispetto ai gradi di merito rende la censura inammissibile o comunque non scrutinabile, soprattutto quando non investe la base decisoria della sentenza impugnata.
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