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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36358/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato dalla Corte d’appello di Trieste, con sentenza dell’8 luglio 2024, per concorso nella ricezione e nel trasporto di 100 chili di cocaina, reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, con l’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La condanna era stata confermata dalla Quarta Sezione della Cassazione con sentenza n. 103 del 2026. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., l’imputato ha dedotto un errore di fatto, sostenendo che la Cassazione non avesse colto la tesi difensiva: mancava la prova dell’esistenza di un cartello colombiano e della partecipazione del fornitore a tale organizzazione; inoltre, la droga, custodita dalla Guardia di Finanza e prelevata da un agente sotto copertura, sarebbe stata consegnata in esito a una provocazione illegittima, tale da configurare un reato impossibile. Ha richiamato i tre profili del primo motivo del precedente ricorso: violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), e 125, comma 3, c.p.p.; vizio di motivazione per mancata assunzione, nel giudizio abbreviato, di una prova richiesta ai sensi dell’art. 603 c.p.p. circa l’esistenza in Colombia di procedimenti a carico del fornitore e di un’altra persona; vizio di motivazione per omesso esame e travisamento della documentazione relativa alle attività dell’autorità giudiziaria straniera. Ha sostenuto che la mancata risposta sul sodalizio e sul ruolo del fornitore avrebbe impedito di affrontare correttamente la provocazione e la conseguente impossibilità del reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha rilevato che la sentenza di legittimità impugnata aveva già risposto alle censure: nel processo italiano non erano stati utilizzati atti giudiziari colombiani; l’operazione sotto copertura era stata autorizzata il 2 aprile 2021 dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e il 7 aprile 2021 dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, quando l’organizzazione dedita al traffico era già attiva; le sentenze di merito avevano inoltre accertato che la consegna era derivata dall’autonoma iniziativa e programmazione del fornitore e di un altro soggetto, mentre l’agente sotto copertura aveva eseguito materialmente gli ordini del fornitore. Ne conseguiva l’infondatezza della tesi del reato impossibile, che presuppone la derivazione causale piena ed esclusiva dell’azione delittuosa dagli spunti o dalle sollecitazioni degli agenti infiltrati o provocatori. La doglianza mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e della prova, estraneo all’art. 625-bis c.p.p., che consente di correggere errori percettivi verificatisi nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, non errori di valutazione o di ragionamento. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    E’ pacifico in giurisprudenza che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere a oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità e non anche quelli del ragionamento.

    Il ricorso straordinario è limitato alla correzione di errori materiali o percettivi verificatisi nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione. Non consente di contestare il travisamento del fatto o della prova né di ottenere una nuova valutazione del ragionamento decisorio.

  • art. 49 c.p.

    Di qui l’erroneità del richiamo alla categoria del reato impossibile, per inidoneità dell’azione, che presuppone pur sempre che la derivazione causale dell'azione delittuosa dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici degli agenti infiltrati o provocatori sia piena ed esclusiva.

    La configurabilità del reato impossibile per inidoneità dell’azione, nel contesto di un’attività sotto copertura, presuppone che la condotta delittuosa derivi pienamente ed esclusivamente dagli spunti o dalle sollecitazioni dell’agente infiltrato o provocatore. Tale presupposto non ricorre quando l’iniziativa e la programmazione del fatto siano autonome e l’agente si limiti a eseguire ordini materiali.

  • art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146

    La complessa operazione investigativa è stata possibile grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza con le Autorità colombiane e all’impiego di un agente sotto copertura, previamente autorizzato ai sensi dell’art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146.

    La Corte considera rilevante che l’agente sotto copertura fosse stato previamente autorizzato secondo la disciplina richiamata; nel caso concreto, l’operazione era stata inoltre autorizzata dalle autorità indicate nella motivazione quando l’organizzazione dedita al traffico risultava già attiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, ai sensi della norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto è stata disposta anche la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto contro una decisione della Corte di cassazione corregge un errore percettivo determinato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, purché abbia inciso sulla formazione della decisione. Non è uno strumento per denunciare errori di valutazione, travisamenti della prova o vizi del ragionamento, né per ottenere il riesame di censure già decise.
  • La deduzione di un errore percettivo non è idonea a fondare il ricorso straordinario quando la decisione impugnata abbia effettivamente esaminato e motivatamente risposto alla questione indicata come trascurata.
  • La configurabilità del reato impossibile, per inidoneità dell’azione in un contesto di attività sotto copertura, richiede che l’azione delittuosa sia causalmente derivata in modo pieno ed esclusivo dagli spunti o dalle sollecitazioni dell’agente infiltrato o provocatore. Non ricorre tale presupposto quando l’iniziativa e la programmazione siano autonome e l’agente sotto copertura si limiti all’esecuzione materiale degli ordini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCause di giustificazione
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiConcorso di persone

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