Cassazione Civile, Ordinanza n. 24162/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un parcheggio. A seguito dell'inadempimento dell'appaltatrice originaria e della successiva risoluzione del contratto, il Comune aveva sostenuto di aver dovuto affidare il completamento dell'opera a un'altra impresa, con conseguente aggravio di costi, e aveva inoltre prospettato un lucro cessante per il mancato utilizzo del parcheggio a pagamento. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria del Comune, ritenendo non provato il maggior costo e non adeguatamente dimostrato il lucro cessante; la Corte d'appello aveva confermato, affermando in modo sintetico che il Comune non aveva provato il danno e che la consulenza tecnica richiesta sarebbe stata esplorativa. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., deducendo che la Corte territoriale non aveva spiegato il percorso logico-giuridico seguito; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e di norme speciali in materia di appalto pubblico, sostenendo che il suo onere probatorio si esauriva nell'allegazione e prova del nuovo contratto per il completamento dell'opera e che la documentazione prodotta dimostrava il maggior costo sopportato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente il vizio di motivazione apparente nella sentenza della Corte d'appello di Trieste, poiché il giudice di merito non aveva reso percepibile il fondamento della decisione né chiarito perché la documentazione prodotta dal Comune non fosse idonea a provare il danno. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto a fondamento del primo motivo, per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza quando non consente di percepire il fondamento della decisione
richiamato a sostegno della nullità per difetto di motivazione
richiamato quale parametro del dovere di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve essere effettiva e intelligibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e speciali
richiamato sul riparto dell'onere della prova del danno
richiamato dal ricorrente, ma il suo motivo resta assorbito
art. 119, punto 6, d.P.R. n. 554/1999
richiamato dal ricorrente come norma speciale in materia di appalto pubblico
art. 121 d.P.R. n. 554/1999
richiamato dal ricorrente come norma speciale in materia di appalto pubblico
art. 340 l. n. 2248/1865
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul maggior costo a carico dell'appaltatore inadempiente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il collegamento con l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando è graficamente presente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per decidere la controversia.
- In tema di prova del danno, il giudice di merito deve dare conto in modo comprensibile e coerente delle ragioni per cui ritiene non assolto l'onere probatorio, soprattutto quando la domanda si fonda su documenti specificamente prodotti.
- La motivazione non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o a formule di stile, né può risolversi in un generico richiamo alle produzioni di parte senza spiegazione del loro contenuto e della loro incidenza decisoria.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto perché assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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