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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24162/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un parcheggio. A seguito dell'inadempimento dell'appaltatrice originaria e della successiva risoluzione del contratto, il Comune aveva sostenuto di aver dovuto affidare il completamento dell'opera a un'altra impresa, con conseguente aggravio di costi, e aveva inoltre prospettato un lucro cessante per il mancato utilizzo del parcheggio a pagamento. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria del Comune, ritenendo non provato il maggior costo e non adeguatamente dimostrato il lucro cessante; la Corte d'appello aveva confermato, affermando in modo sintetico che il Comune non aveva provato il danno e che la consulenza tecnica richiesta sarebbe stata esplorativa. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., deducendo che la Corte territoriale non aveva spiegato il percorso logico-giuridico seguito; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e di norme speciali in materia di appalto pubblico, sostenendo che il suo onere probatorio si esauriva nell'allegazione e prova del nuovo contratto per il completamento dell'opera e che la documentazione prodotta dimostrava il maggior costo sopportato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente il vizio di motivazione apparente nella sentenza della Corte d'appello di Trieste, poiché il giudice di merito non aveva reso percepibile il fondamento della decisione né chiarito perché la documentazione prodotta dal Comune non fosse idonea a provare il danno. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto a fondamento del primo motivo, per nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza quando non consente di percepire il fondamento della decisione

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato a sostegno della nullità per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione della sentenza deve essere effettiva e intelligibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e speciali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova del danno

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma il suo motivo resta assorbito

  • art. 119, punto 6, d.P.R. n. 554/1999

    richiamato dal ricorrente come norma speciale in materia di appalto pubblico

  • art. 121 d.P.R. n. 554/1999

    richiamato dal ricorrente come norma speciale in materia di appalto pubblico

  • art. 340 l. n. 2248/1865

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul maggior costo a carico dell'appaltatore inadempiente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il collegamento con l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando è graficamente presente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per decidere la controversia.
  • In tema di prova del danno, il giudice di merito deve dare conto in modo comprensibile e coerente delle ragioni per cui ritiene non assolto l'onere probatorio, soprattutto quando la domanda si fonda su documenti specificamente prodotti.
  • La motivazione non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o a formule di stile, né può risolversi in un generico richiamo alle produzioni di parte senza spiegazione del loro contenuto e della loro incidenza decisoria.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto perché assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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