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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10557/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2000, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito dichiarato da una società in accomandita semplice, contestando maggiori ricavi e liquidando maggiori imposte, interessi e sanzioni. Alla successiva cartella di pagamento la società proponeva ricorso deducendo, tra l’altro, la nullità del ruolo per difetto di notifica dell’avviso presupposto e vizi propri della cartella. I giudici di merito avevano ritenuto invalida la notifica dell’avviso, sia perché effettuata ex art. 140 c.p.c. senza adeguate ricerche della nuova sede, sia perché la notificazione al legale rappresentante non recava l’indicazione della sua qualità. In cassazione l’Agenzia ha dedotto quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973, 140 e 145 c.p.c. per erronea ritenuta invalidità della notifica dell’avviso; ulteriori censure connesse alla notifica presso la sede della società e omesso esame di un fatto decisivo. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione in senso costituzionalmente rilevante. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la notificazione dell’atto tributario al legale rappresentante della società era valida: ai sensi dell’art. 145 c.p.c. rileva che nell’atto da notificare siano indicati la qualità del destinatario e i suoi dati di localizzazione, non essendo necessario che tali indicazioni compaiano nella relata di notifica; il principio vale anche per le società di persone, e nel caso di una s.a.s. il socio accomandatario indicato nella ragione sociale è necessariamente legale rappresentante. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se esistente in modo effettivo sul piano grafico e contenutistico, secondo il parametro del minimo costituzionale

  • art. 36 d.lgs. 546/92

    la sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione effettiva, non meramente apparente

  • art. 60 d.P.R. 600/73

    la notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale non esclude la notificazione alternativa al legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per la notificazione eseguita in caso di irreperibilità o rifiuto, ma non ritenuto ostativo alla validità della notifica nel caso concreto

  • art. 145 c.p.c.

    la notifica alle società può essere eseguita anche alla persona fisica che le rappresenta, purché nell'atto da notificare siano indicati qualità e riferimenti topografici; tali indicazioni non devono necessariamente risultare dalla relata

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato dalla CTR per le procedure notificatorie generali

  • art. 2314 c.c.

    nelle s.a.s. la ragione sociale comprende il nome di almeno uno dei soci accomandatari, il che aiuta a identificarne il ruolo gestionale e rappresentativo

  • art. 2700 c.c.

    richiamato in uno dei motivi assorbiti, in tema di fede privilegiata dell'atto pubblico

  • art. 16, comma 4, d.lgs. 546/92

    richiamato in uno dei motivi assorbiti, in tema di notificazioni nel processo tributario

  • artt. 58 e 60 d.P.R. 600/73

    richiamati in uno dei motivi assorbiti, in tema di notificazione degli atti impositivi e del domicilio fiscale

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti tributari alle società, la validità della notifica al legale rappresentante non dipende dalla presenza delle indicazioni sulla qualità del destinatario nella relata, ma dal fatto che tali elementi risultino dall’atto da notificare.
  • L’art. 145 c.p.c. consente una notificazione diretta alla persona fisica che rappresenta l’ente, costituendo una modalità alternativa alla notifica presso la sede sociale, purché il destinatario sia identificabile nell’atto.
  • Per le società in accomandita semplice, l’indicazione del nome di un socio accomandatario nella ragione sociale costituisce un indice rilevante della sua qualità di legale rappresentante, poiché l’amministrazione spetta al socio accomandatario.
  • Una sentenza è nulla per motivazione soltanto quando la motivazione sia del tutto apparente o mancante; se la decisione espone ragioni comprensibili, il vizio non sussiste anche se la soluzione possa essere discutibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniTitoli di credito
RamiTributiProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della prova

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