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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30774/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due professionisti avevano intimato precetto a una società in house interamente partecipata dalla Provincia, per crediti da prestazioni professionali risultanti da decreti ingiuntivi. In mancanza di pagamento, uno di essi aveva avviato pignoramento presso terzi nei confronti della Provincia, assumendo che la società debitrice fosse garantita o creditrice dell’ente locale. All’udienza ex art. 547 c.p.c. era stato dato atto che la Provincia non contestava di dover "coprire" i debiti della società, ritenuta soggetto in house. Il giudice dell’esecuzione aveva quindi assegnato ai creditori le somme pignorate nei confronti della Provincia. Quest’ultima aveva poi proposto opposizione agli atti esecutivi, che il Tribunale aveva accolto, ritenendo errata l’idea di una identità patrimoniale tra ente pubblico e società in house e affermando la separazione patrimoniale tra i due soggetti. I creditori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per violazione del contraddittorio, sostenendo che il debitore principale non fosse stato evocato nel giudizio di opposizione; 2) violazione di legge e dell’art. 374 c.p.c., per avere il Tribunale disatteso l’orientamento delle Sezioni Unite sul rapporto tra ente e società in house; 3) omesso esame di documenti e atti di causa decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il debitore principale aveva in realtà partecipato alla fase di merito, sicché non vi era stata omissione del litisconsorzio necessario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura si limitava a prospettare un contrasto con la giurisprudenza di legittimità, senza indicare una specifica norma di diritto sostanziale violata, e perché il precedente giurisprudenziale non è fonte del diritto direttamente vincolante per il giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già di una pluralità indistinta di atti e documenti, con richiesta di riesame del merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di norme di diritto va denunciata indicando la specifica norma sostanziale o processuale violata e raffrontandone il contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente dedurre in astratto un contrasto con la giurisprudenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale è scrutinabile come error in procedendo, ma richiede che il presupposto fattuale denunciato trovi effettivo riscontro negli atti; se il debitore principale ha partecipato al giudizio, non sussiste violazione del contraddittorio.

  • artt. 546, 547, 548 e 549 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di espropriazione presso terzi e contraddittorio nella fase di accertamento dell’obbligo del terzo.

  • art. 102 c.p.c.

    In espropriazione presso terzi il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato deve essere integrato in fase di merito se uno dei legittimati passivi non è stato tempestivamente evocato; se il debitore ha comunque partecipato, non vi è pretermissione.

  • art. 374 c.p.c.

    Il contrasto con un precedente delle Sezioni Unite non integra di per sé violazione di legge da far valere ex art. 360, n. 3, c.p.c.; il precedente autorevole non è fonte del diritto direttamente vincolante per il giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’onere di specificità del motivo impone di indicare la norma violata e di confrontarla con la decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico principale o secondario, controverso e decisivo, non una generica mancata valutazione di tutti gli atti e documenti di causa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per definire il concetto di fatto principale o secondario rilevante ai fini del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a pignoramento presso terzi, la dedotta nullità per mancata evocazione del debitore principale è infondata se dagli atti risulta che il debitore ha partecipato alla fase di merito; il litisconsorzio necessario è rispettato quando il contraddittorio è integrato o comunque il litisconsorte partecipa al giudizio.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere costruita come mera denuncia di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, anche se delle Sezioni Unite: occorre individuare la norma di diritto sostanziale o processuale asseritamente violata e dimostrare il concreto scostamento della decisione impugnata dal suo precetto.
  • Il precedente giurisprudenziale, pur autorevole e nomofilattico, non costituisce fonte del diritto direttamente vincolante per il giudice di merito; il suo contrasto con la sentenza impugnata non coincide automaticamente con la violazione di legge.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non consente di censurare in modo indiscriminato la mancata valutazione di una pluralità di atti e documenti o di ottenere un nuovo esame del merito.
  • Nel pignoramento presso terzi, l’assegnazione può essere disposta solo nei limiti del credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato; la ricostruzione dei rapporti tra ente pubblico e società in house, ove rilevante, va comunque inquadrata in termini giuridici coerenti con le norme applicabili e non mediante il solo richiamo al diritto vivente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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