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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18012/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mastrota impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva confermato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari relative a reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 contestati nel capo 61, sostituendo tuttavia la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente deduceva: (i) errata qualificazione della fattispecie come prevista dal comma 1 dell'art. 73 anziché dalla più lieve previsione del comma 5, atteso il modesto numero e la limitata entità degli episodi; (ii) vizi di motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare per l'assenza di valutazione dell'intervallo temporale tra i fatti (ultimi nel 2018) e l'applicazione della misura (2023), nonché per la mancanza di elementi concreti a sostegno dell'attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (valutazione di gravità indiziaria e qualificazione della fattispecie) ritenendo che si trattasse di apprezzamenti di merito riservati ai giudici di merito. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione del Tribunale non ha adeguatamente valutato e documentato l'attualità del pericolo di reiterazione alla luce del lungo intervallo temporale tra gli ultimi fatti contestati (2018) e l'applicazione della misura (2023). Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La distinzione tra fattispecie 'ordinarie' e di 'lieve entità' è stata valutata dal Tribunale in base a elementi di fatto (serialità, professionalità, contiguità con ambienti criminali). La Cassazione ha ritenuto tale valutazione onere dei giudici di merito e non censurabile in cassazione salvo manifesta illogicità

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47

    Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione deve essere fondato su dati concreti e oggettivi; il giudice deve motivare l'esistenza di occasioni prossime favorevoli a nuovi reati e fornire una valutazione prognostica adeguata

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita i motivi ammessi in cassazione nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari, spiegando i vincoli entro i quali il ricorrente ha articolato i motivi

  • art. 275 c.p.p. (richiamato in giurisprudenza)

    comma 3 (richiamato nel percorso motivazionale)

    Anche per reati rilevanti ai fini dell'art. 275 comma 3 la distanza temporale richiede una motivazione più rigorosa sull'attualità delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rivedere valutazioni di merito circa la gravità indiziaria o la qualificazione della fattispecie salvo manifesta illogicità: tali valutazioni spettano ai giudici di merito
  • L'attualità del pericolo di reiterazione, richiesta dall'art. 274 lett. c) c.p.p., richiede elementi concreti e oggettivi; se sussiste un lungo intervallo temporale tra i fatti contestati e la misura cautelare, il giudice deve fornire motivazione più approfondita e specifica
  • In presenza di fatto contestati risalenti nel tempo, la mancata motivazione sull'attualità dell'esigenza cautelare può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio
  • La scelta della misura cautelare deve collegarsi esplicitamente a elementi prognostici riguardanti la personalità dell'indagato, le modalità della condotta e il contesto socio-ambientale; senza questo ancoraggio la misura rischia di essere ritenuta ingiustificata
  • Confronti differenti tra ordinanze concernenti soggetti diversi (es. concessioni di riesame differenti) non valgono di per sé a giustificare una decisione contraddittoria: ogni decisione deve essere motivata sul profilo individuale e temporale dei fatti

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