Cassazione Penale, Sentenza n. 18012/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mastrota impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva confermato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari relative a reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 contestati nel capo 61, sostituendo tuttavia la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente deduceva: (i) errata qualificazione della fattispecie come prevista dal comma 1 dell'art. 73 anziché dalla più lieve previsione del comma 5, atteso il modesto numero e la limitata entità degli episodi; (ii) vizi di motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare per l'assenza di valutazione dell'intervallo temporale tra i fatti (ultimi nel 2018) e l'applicazione della misura (2023), nonché per la mancanza di elementi concreti a sostegno dell'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (valutazione di gravità indiziaria e qualificazione della fattispecie) ritenendo che si trattasse di apprezzamenti di merito riservati ai giudici di merito. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione del Tribunale non ha adeguatamente valutato e documentato l'attualità del pericolo di reiterazione alla luce del lungo intervallo temporale tra gli ultimi fatti contestati (2018) e l'applicazione della misura (2023). Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La distinzione tra fattispecie 'ordinarie' e di 'lieve entità' è stata valutata dal Tribunale in base a elementi di fatto (serialità, professionalità, contiguità con ambienti criminali). La Cassazione ha ritenuto tale valutazione onere dei giudici di merito e non censurabile in cassazione salvo manifesta illogicità
introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione deve essere fondato su dati concreti e oggettivi; il giudice deve motivare l'esistenza di occasioni prossime favorevoli a nuovi reati e fornire una valutazione prognostica adeguata
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita i motivi ammessi in cassazione nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari, spiegando i vincoli entro i quali il ricorrente ha articolato i motivi
art. 275 c.p.p. (richiamato in giurisprudenza)
comma 3 (richiamato nel percorso motivazionale)
Anche per reati rilevanti ai fini dell'art. 275 comma 3 la distanza temporale richiede una motivazione più rigorosa sull'attualità delle esigenze cautelari
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere valutazioni di merito circa la gravità indiziaria o la qualificazione della fattispecie salvo manifesta illogicità: tali valutazioni spettano ai giudici di merito
- L'attualità del pericolo di reiterazione, richiesta dall'art. 274 lett. c) c.p.p., richiede elementi concreti e oggettivi; se sussiste un lungo intervallo temporale tra i fatti contestati e la misura cautelare, il giudice deve fornire motivazione più approfondita e specifica
- In presenza di fatto contestati risalenti nel tempo, la mancata motivazione sull'attualità dell'esigenza cautelare può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio
- La scelta della misura cautelare deve collegarsi esplicitamente a elementi prognostici riguardanti la personalità dell'indagato, le modalità della condotta e il contesto socio-ambientale; senza questo ancoraggio la misura rischia di essere ritenuta ingiustificata
- Confronti differenti tra ordinanze concernenti soggetti diversi (es. concessioni di riesame differenti) non valgono di per sé a giustificare una decisione contraddittoria: ogni decisione deve essere motivata sul profilo individuale e temporale dei fatti
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