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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29263/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva da una strada privata insistente sulla particella 479 di un compendio immobiliare in Comune di Torre de' Roveri. In origine, nel 1966, l'originario venditore aveva concesso ai compratori di un fondo confinante un diritto personale e revocabile di transito pedonale e carrabile sulla strada. Nel 1980 il medesimo venditore aveva poi ceduto la particella 479 ai successivi proprietari, i quali sostenevano che il precedente diritto personale si fosse estinto con tale vendita e che il transito successivo fosse avvenuto solo per mera tolleranza. La controparte sosteneva invece che, dopo il venir meno del titolo personale, il passaggio era proseguito in modo pacifico e autonomo per oltre vent'anni, maturando l'usucapione di una servitù di passaggio. In primo grado era stata accolta la domanda riconvenzionale di usucapione; in appello, però, era stata esclusa la prova dell'interversione della detenzione in possesso richiesta dall'art. 1141, comma 2, c.c., con conseguente rigetto dell'usucapione e accoglimento dell'actio negatoria servitutis. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1158 e 1141, comma 2, c.c., sostenendo che il mutamento del titolo di detenzione fosse desumibile dalla vendita del 1980 da parte del terzo originario proprietario e che non fosse configurabile un'ulteriore prova di opposizione dopo la cessazione del titolo; 2) violazione degli artt. 1158, 1141, comma 2, 2697 c.c. e 112 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato il possesso autonomo e pacifico esercitato dopo il 1980 e avesse erroneamente ritenuto il transito mero atto di tolleranza. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: chi inizia a godere del passaggio come detentore non può avvalersi della presunzione di possesso solo perché viene meno il titolo originario; è necessaria la prova dell'interversione della detenzione in possesso, anche per il successore a titolo universale, mediante uno degli atti previsti dall'art. 1141, comma 2, c.c., prova che nel caso concreto non era stata fornita. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e applicando anche le statuizioni ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di appello che aveva escluso l'usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 479 e aveva riconosciuto l'insussistenza della servitù a favore del fondo della ricorrente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre alle somme ulteriori disposte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione è necessario il possesso continuato per venti anni; nel caso concreto tale requisito non era maturato perché mancava la prova dell'interversione della detenzione in possesso per il periodo successivo al 1980.

  • art. 1141 c.c.

    Chi ha iniziato ad avere la disponibilità del bene come detentore non può presumersi possessore; il passaggio alla situazione di possesso richiede prova specifica dell'interversione, mediante mutamento del titolo per causa proveniente da terzo o opposizione del detentore al possessore. La regola vale anche per il successore a titolo universale del detentore.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi dell'usucapione, incluso il possesso utile e l'interversione della detenzione, grava su chi la invoca in via riconvenzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la domanda subordinata di usucapione e i fatti posti a suo fondamento.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi dedotti per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi sono stati ritenuti infondati alla luce della corretta applicazione delle norme sostanziali e dell'avvenuta considerazione delle circostanze rilevanti.

  • art. 372 c.p.c.

    È inammissibile nel giudizio di cassazione la produzione di documenti non riferiti a nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso/controricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione ha richiamato la proposta di definizione anticipata e le conseguenze economiche previste in caso di reiezione del ricorso per ragioni conformi alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di rigetto del ricorso la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento di somme equitativamente determinate in favore dei controricorrenti e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il mero venir meno del titolo originario che aveva giustificato la detenzione non trasforma automaticamente la detenzione in possesso: per l'usucapione occorre sempre una prova positiva dell'interversione, nei modi tipizzati dall'art. 1141, comma 2, c.c.
  • La disciplina dell'interversione vale anche per il successore a titolo universale del detentore: chi subentra non acquisisce per ciò solo un possesso utile ad usucapire se il precedente godimento era iniziato come detenzione.
  • Quando si invoca l'usucapione di una servitù, il soggetto che la deduce deve provare in modo rigoroso il possesso ventennale utile, e non può limitarsi a dimostrare un uso protratto o non contestato del passaggio.
  • La vendita del bene gravato compiuta da un terzo proprietario, ove il detentore non vi abbia partecipato, non integra di per sé un atto idoneo all'interversione del titolo di godimento.
  • La doglianza di omessa pronuncia è infondata se la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche implicitamente ma in modo argomentato, la domanda e i fatti decisivi ad essa relativi.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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