Cassazione Penale, Sentenza n. 09127/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per plurimi motivi: vizio di motivazione e omissione di esame di censure difensive; contestazione della configurabilità del reato di false comunicazioni sociali in presenza di "falsi valutativi" e della corretta applicazione del principio contabile OIC 23; domanda di esclusione o tardività della costituzione di parte civile (Banca IFIS); richiesta di esclusione della responsabilità penale o di riqualificazione degli illeciti (es. da bancarotta fraudolenta impropria a bancarotta semplice) e contestazione del nesso causale tra le irregolarità contabili e il dissesto; per Farina, contestazione della qualificazione come concorrente morale/suggeritore e mancanza di prova dell'adesione dolosa e del contributo causale alla bancarotta.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i ricorsi di Matteo e Milla Ghizzoni: ha confermato la logica complessiva della valutazione di merito, ritenendo adeguata la motivazione con riferimento al complesso probatorio e condividendo l'applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di false comunicazioni sociali (anche rispetto ai "falsi valutativi" e all'interpretazione dell'OIC 23), nonché la decisione sulla tardività dell'eccezione relativa alla costituzione di parte civile IFIS. Per Matteo è stata dichiarata invece la prescrizione per il capo relativo alla truffa (capo C) come già deciso in appello; per i restanti capi le condanne sono state confermate (bancarotta impropria da reato societario e altre imputazioni come in motivazione). Il ricorso di Farina Francesco è stato invece ritenuto fondato in parte: la Cassazione ha ravvisato insufficiente motivazione della Corte di merito circa la prova specifica del suo contributo doloso e causale alle falsificazioni contabili e al dissesto (ruolo di "referente"/concorrente non adeguatamente dimostrato). La sentenza nei suoi confronti è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, che dovrà motivare in modo specifico sull'effettiva partecipazione/adesione dolosa e sulla incidenza causale della condotta omissiva/commissiva di Farina rispetto all'evento di dissesto.
Norme richiamate
La norma è stata applicata nella versione che punisce la bancarotta impropria da reato societario; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando le falsificazioni di bilancio hanno occultato perdite e hanno consentito la prosecuzione dell'attività con accumulo di debiti, anche se il dissesto era in corso per cause gestionali pregresse.
Il reato di false comunicazioni sociali può riguardare anche enunciati valutativi: tali enunciati sono penalmente rilevanti se il redattore, in presenza di criteri valutativi normativi o tecnici generalmente accettati, se ne discosta consapevolmente senza adeguata informazione giustificativa e in modo concretamente idoneo ad indurre in errore.
Richiamata come riferimento alle ipotesi più gravi (false comunicazioni in danno di soci o creditori) e per il criterio di danno patrimoniale ai creditori.
legge n. 69/2015 (modifica artt. 2621 e seg.)
La riforma è richiamata per spiegare il nuovo perimetro di tutela (ripristino della rilevanza penale in molti aspetti e modifiche terminologiche), ma la giurisprudenza mantiene la possibilità di punire falsi valutativi quando contrari a criteri normativi o tecnici accettati.
Richiamati come quadro civilistico che detta criteri di redazione del bilancio e di valutazione; la Corte ha ritenuto che il bilancio sia documento valutativo la cui deviazione da criteri legali/tecnici richiede adeguata giustificazione nella nota integrativa.
OIC 23 (principio contabile sulle riserve - "claims")
Valutato nel contesto: l'iscrizione di riserve tecniche senza adeguata base contrattuale o documentale e senza motivazione nella nota integrativa è stata ritenuta indizio di annotazioni non veritiere; la Corte ha ritenuto corretta la verifica operata dai giudici di merito sul punto, pur richiamando la necessità di applicare i criteri vigenti all'epoca.
Richiamato in relazione all'obbligo di intervento in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale; la mancata adozione di misure di ricapitalizzazione è rilevante nel giudizio sul proseguimento d'impresa nonostante l'erosione del patrimonio.
Il capo relativo alla truffa (operazione di leveraged buyout) è stato oggetto di prescrizione in appello; la Corte ha comunque esaminato la ricostruzione fattuale (seguendo la giurisprudenza di legittimità sulla valutazione nel merito in caso di estinzione per prescrizione).
Applicato per dichiarare tardiva l'eccezione sulla costituzione di parte civile: la richiesta di esclusione della parte civile deve essere proposta entro il termine processuale tassativo (fase di costituzione delle parti o subito dopo), e non può essere sollevata ex post.
Richiamato come riferimento al perimetro temporale per gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e alle eccezioni preliminari; la Corte ha confermato la corretta distinzione tra fasi processuali.
Richiamato in tema di concorso di persone nel reato: la Corte ha ricordato che il concorso dell'extraneus (suggeritore/consulente) richiede prova specifica della forma di contributo (istigazione, determinazione, agevolazione) e del nesso causale con l'evento delittuoso.
Massime di principio
- Le falsità contabili anche se consistono in enunciati valutativi possono integrare il reato di false comunicazioni sociali se il redattore si discosta consapevolmente da criteri valutativi normativamente fissati o da prassi tecniche accettate senza adeguata giustificazione nella nota integrativa.
- La valutazione della completezza e congruità della motivazione giudiziale va fatta sul complesso probatorio e, in ipotesi di doppia conforme, la motivazione del secondo grado può integrare quella del primo; omissioni isolate non comportano automaticamente nullità se il ragionamento complessivo confuta implicitamente le censure difensive.
- Per configurare il concorso (art. 110 c.p.) di un soggetto esterno (revisore, consulente, sindaco) nella bancarotta o nelle false comunicazioni è necessaria prova specifica del contributo causale e della consapevolezza del rischio di danno ai creditori; mere etichette ("referente", "consigliere") senza elementi concreti non sono sufficienti.
- Le iscrizioni di riserve tecniche (claims) a bilancio devono essere supportate da adeguata documentazione e/o da riconoscimento contrattuale o da spiegazioni puntuali nella nota integrativa; l'uso di criteri valutativi non ancorati al dato reale può costituire indice di falsità contabile.
- Le eccezioni processuali sulla tardività della costituzione di parte civile devono essere mosse nei termini previsti dall'art. 80 c.p.p.; eccezioni tardive possono essere dichiarate inammissibili anche se il processo ha subito successivi rinvii.
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice che decide sulle richieste civili non si limita automaticamente alla dichiarazione di estinzione: deve comunque valutare, ove necessario, l'opportunità di valutare il merito (secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata).
- Nella responsabilità per bancarotta impropria da reato societario l'evento tipico include anche l'aggravamento del dissesto: la condotta che occulta perdite e consente la prosecuzione dell'attività senza ricapitalizzazione può essere sufficiente a integrare il reato anche se non è l'unica causa del dissesto.
- In caso di contestazione di elementi tecnici contabili, la difesa deve indicare con precisione i criteri alternativi e gli errori di fatto o di diritto per poter scalfire la valutazione tecnica e motivazionale del giudice; critiche generiche all'opinabilità dei criteri contabili sono spesso inidonee.
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