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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31296/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e parzialmente assolto/rideterminato in appello, proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Messina. Denunciava, con unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73 d.lgs. 159/2011 e 49, comma 2, c.p. Sosteneva che, alla data del fatto (16 marzo 2022), la misura di prevenzione fosse già stata eseguita in forza del provvedimento del Tribunale di Messina del 6 marzo 2019, notificato il 10 aprile 2019, e che dal verbale di sottoposizione non risultasse la revoca della patente di guida. Aggiungeva che la revoca automatica e consequenziale della patente, adottata nei confronti del prevenuto, era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 99 del 2020. Il Procuratore generale chiedeva l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse stato devoluto con l'atto di appello e che le verifiche fattuali necessarie fossero rimaste estranee al giudizio di merito di secondo grado. Ha quindi applicato il principio per cui non può proporsi per la prima volta in cassazione una questione non dedotta in appello, salvo che sia rilevabile d'ufficio o non deducibile prima. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 334, secondo comma, c.p.

    È il reato dal quale l'imputato era stato assolto in appello perché il fatto non sussiste; la pronuncia di legittimità non interviene sul merito di tale assoluzione.

  • art. 73 d.lgs. 159/2011

    È il reato residuo per cui la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in mesi sei di arresto; il ricorso ne contestava l'applicazione in relazione alla durata/efficacia della misura di prevenzione e alla revoca della patente.

  • art. 49, comma 2, c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza dell'offensività o la non punibilità della condotta in relazione alla pretesa mancanza degli effetti della misura di prevenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma sulla proponibilità dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente la invoca per errore di diritto e vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel passaggio relativo ai motivi di appello, per il riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento alla condotta sub b).

  • art. 569 c.p.p.

    Citato nel principio secondo cui talune questioni possono essere dedotte per la prima volta in cassazione solo se oggetto di ricorso immediato.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato nel testo.

  • Corte cost., sentenza n. 99 del 2020

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della revoca automatica e consequenziale della patente nei confronti del prevenuto.

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di violazione di legge o di fatto non devolute con l'appello, poiché la mancata proposizione del motivo in secondo grado comporta acquiescenza sul punto, salvo che la questione sia rilevabile d'ufficio, non deducibile prima o soggetta a ricorso immediato per cassazione.
  • L'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione presuppone che la censura sia stata previamente sottoposta al giudice di appello e che risultino devolute anche le verifiche fattuali necessarie a sorreggerla.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'irrituale proposizione dell'impugnazione, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudice di merito abbia già assolto da uno dei reati contestati e rideterminato la pena per il residuo, il sindacato di legittimità resta limitato alle censure ritualmente devolute e non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto non discusso nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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