Cassazione Civile, Ordinanza n. 15970/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'intimazione di pagamento notificata al contribuente, fondata su cinque cartelle di pagamento e, a monte, su avvisi di accertamento notificati alla società di cui egli era socio al 50% e relativi al reddito da partecipazione. Il contribuente ha impugnato l'intimazione contestando, da un lato, la ritualità della notifica di alcune cartelle e l'adeguatezza della motivazione dell'intimazione, dall'altro la mancata considerazione di pretesi effetti preclusivi derivanti dalla mancata riassunzione di un precedente giudizio, da un asserito giudicato esterno e da un giudicato penale assolutorio. Ha inoltre censurato la statuizione sulle spese, poiché l'agente della riscossione non si era costituito nel giudizio di appello. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati quasi tutti i motivi, ma ha accolto il motivo sul giudicato esterno e quello sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto e l'ottavo motivo di ricorso, rigettando gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi l'effettiva sussistenza del dedotto giudicato esterno e ridetermini le spese. È stata invece confermata la reiezione delle altre doglianze, tra cui quelle sulla notifica delle cartelle, sulla motivazione dell'intimazione, sull'estinzione del precedente giudizio tributario del socio, sul giudicato penale e sulla sospensione del processo.
Norme richiamate
richiamato come parametro per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure salvo quella sul giudicato esterno, rilevando l'omessa pronuncia della CGT2 su tale punto.
richiamato nel motivo sulla notifica della cartella; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per carenza di interesse su una delle cartelle.
richiamato nel motivo sulla notifica della cartella; la Corte ha ribadito il principio di specificità del ricorso per cassazione in tema di vizi della relata di notifica.
art. 50, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l'intimazione di pagamento ex art. 50 ha contenuto vincolato e può limitarsi a richiamare la cartella di pagamento precedentemente notificata.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente sulla motivazione dell'intimazione; la Corte ha escluso che sia necessaria una motivazione autonoma e ulteriore rispetto alla cartella richiamata.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ha tratto un effetto autonomo, ribadendo la natura vincolata dell'atto di intimazione.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato sul tema della motivazione degli atti tributari; la Corte ha affermato che l'intimazione non è atto impositivo e rinvia alla cartella.
art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31
richiamato nel primo motivo insieme alla disciplina della riscossione; la Corte ha ritenuto preclusa la contestazione delle cartelle non tempestivamente impugnate.
art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
richiamato nel primo motivo in tema di disciplina della riscossione; non ha inciso sull'esito per la preclusione derivante dalla mancata impugnazione delle cartelle.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nei motivi processuali; la Corte lo considera nel quadro delle regole del processo tributario, senza mutare l'esito salvo il punto sul giudicato esterno.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte afferma che nel processo tributario la mancata riassunzione dopo cassazione determina estinzione rilevabile anche d'ufficio e comporta la definitività dell'atto impositivo.
richiamato per la mancata sospensione del giudizio; la Corte ha escluso la preclusione invocata poiché la questione dell'atto impositivo era ormai preclusa dall'estinzione del precedente giudizio.
richiamato nei motivi processuali; non ha condotto ad accoglimento se non per il profilo dell'omessa pronuncia sul giudicato esterno.
richiamato in tema di effetti della cassazione con rinvio e della mancata riassunzione; la Corte lo coordina con la disciplina speciale del processo tributario.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale per omessa pronuncia, economia processuale e ragionevole durata del processo.
richiamato nel quinto motivo per il giudicato esterno; la Corte rimette al giudice di rinvio la verifica della sua effettiva sussistenza.
richiamato sul preteso giudicato penale nel processo tributario; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché il tema andava dedotto contro l'avviso di accertamento e non contro l'intimazione.
art. 7 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato dal ricorrente sul giudicato penale; la Corte ha escluso la rilevanza della questione nella fase di impugnazione dell'intimazione.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato sul giudicato penale; la Corte ne ha escluso la pertinenza per le ragioni di preclusione processuale.
richiamato nel settimo motivo sul giudicato e sulla sospensione; la Corte ha escluso la sospensione perché il giudizio sul prodromico avviso era estinto.
la condanna alle spese presuppone attività processuale della parte vittoriosa; non può essere disposta in favore del contumace vittorioso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non consente di rimettere in discussione vizi propri delle cartelle di pagamento presupposte se queste ultime non sono state tempestivamente impugnate.
- L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 ha contenuto vincolato e può ritenersi sufficientemente motivata mediante il semplice richiamo alla cartella precedentemente notificata; non richiede una motivazione autonoma come atto impositivo.
- Quando si deduce in cassazione il vizio della notificazione di una cartella, il ricorso deve riportare in modo specifico gli elementi documentali necessari alla comprensione della censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione determina estinzione rilevabile d'ufficio e comporta la definitività dell'atto impositivo, senza che possano operare eccezioni fondate sul carattere processuale della precedente cassazione.
- L'eventuale giudicato favorevole formatosi in un giudizio relativo alla società non può essere fatto valere dal socio se la propria posizione tributaria è già divenuta definitiva per mancata coltivazione del giudizio sull'atto a lui notificato.
- Il giudicato penale assolutorio non può essere fatto valere per la prima volta in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento quando la questione attiene al merito della pretesa originaria e avrebbe dovuto essere dedotta contro l'avviso di accertamento.
- Le spese processuali non possono essere liquidate in favore della parte rimasta contumace, poiché l'art. 91 c.p.c. presuppone che la parte vittoriosa abbia sostenuto attività difensiva suscettibile di rimborso.
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