Cassazione Civile, Ordinanza n. 13182/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha accolto il ricorso originario della contribuente, dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società operazioni soggettivamente inesistenti, ritenute funzionali a una frode IVA, sulla base dei rapporti intercorsi con una diversa società indicata come snodo della frode. La contribuente impugnava l’atto e, dopo il rigetto in appello delle proprie ragioni, ricorreva in cassazione con quattro motivi. Con il primo deduceva la violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dei parametri costituzionali ed euro-unitari sul contraddittorio, sostenendo che l’avviso fosse stato notificato senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e senza che l’accertamento fosse preceduto da un accesso presso la sede sociale per acquisire documentazione. Con il secondo motivo censurava la conferma della pretesa tributaria fondata su elementi tratti dagli accertamenti eseguiti nei confronti di un terzo. Con il terzo motivo contestava l’inversione dell’onere della prova, richiamando l’asserita antieconomicità delle operazioni commerciali. Con il quarto motivo lamentava profili relativi alle sanzioni. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dall’avviso di accertamento emergeva che l’Ufficio aveva effettuato un accesso in data 26 novembre 2015 e che l’avviso era stato notificato il 22 dicembre 2015, quindi prima della scadenza del termine dilatorio. Ha quindi reputato violato il contraddittorio endoprocedimentale e, per tale ragione, nullo l’avviso. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
termine dilatorio di sessanta giorni
si applica anche agli accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione; la sua violazione rende illegittimo e nullo l’avviso di accertamento, salvo specifiche ragioni di urgenza.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle garanzie difensive nel procedimento tributario.
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
richiamati quale parametro delle garanzie procedimentali e difensive.
motivo assorbito; richiamato dalla ricorrente nel contestare la pretesa IVA.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 633/1972
motivo assorbito; richiamato dalla ricorrente nel contestare la pretesa IVA.
motivo assorbito; richiamato in relazione all’onere della prova.
motivo assorbito; richiamato in relazione alle presunzioni semplici e alla prova della pretesa.
motivo assorbito; richiamato per censurare l’inversione dell’onere della prova.
art. 6, comma 1, d.lgs. 472/1997
motivo assorbito; richiamato con riferimento alla irrogazione delle sanzioni.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro processuale dei motivi di ricorso dedotti come violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di verifiche fiscali, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera anche quando l’attività dell’Ufficio sia limitata a un accesso breve finalizzato all’acquisizione di documentazione.
- Quando l’Amministrazione effettua un accesso presso la sede del contribuente, l’accertamento non può essere notificato prima della scadenza del termine di difesa, salvo specifiche ragioni di urgenza adeguatamente giustificate.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei casi coperti dalla garanzia dell’art. 12, comma 7, determina la nullità dell’avviso di accertamento.
- Se la causa può essere decisa allo stato degli atti e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando la nullità dell’atto impositivo.
- L’accoglimento di un motivo assorbente che travolge la validità dell’atto rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso relativi al merito della pretesa, all’onere della prova e alle sanzioni.
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