Cassazione Civile, Ordinanza n. 31646/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per otto giorni irrogata a un dipendente comunale, che svolgeva mansioni di istruttore direttivo di vigilanza e di responsabile della polizia municipale, per avere prestato servizio per oltre un anno in abiti borghesi anziché con l’uniforme di servizio. Il dipendente aveva chiesto l’annullamento della sanzione, ma il tribunale e poi la corte d’appello avevano rigettato la domanda, ritenendo tempestiva la contestazione disciplinare e proporzionata la sanzione. Nel ricorso per cassazione il dipendente deduceva: 1) violazione dell’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il termine per contestare l’addebito dovesse decorrere da quando il sindaco era già stato informato, nel dicembre 2011, del suo disagio e della carenza di vestiario, e non da quando l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari aveva ricevuto la notizia nel marzo 2012; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c., per mancato esame del motivo d’appello relativo alla congruità/proporzionalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini della decorrenza del termine disciplinare, rileva solo la conoscenza da parte dell’ufficio competente di una notizia di infrazione sufficientemente circostanziata e idonea ad avviare il procedimento; una segnalazione generica o bisognosa di ulteriori accertamenti non fa decorrere il termine. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la corte territoriale aveva implicitamente deciso sulla proporzionalità della sanzione richiamando la valutazione del primo giudice e che, comunque, la gravità della condotta va apprezzata anche in rapporto al livello di responsabilità e all’inquadramento del dipendente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001
Il termine per l’avvio e la contestazione del procedimento disciplinare decorre solo quando l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente specifica e circostanziata da consentire l’immediato avvio del procedimento; non basta una segnalazione generica o bisognosa di ulteriori chiarimenti.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito, pur sinteticamente, mostri di avere deciso sul punto, anche per implicito, mediante richiamo alla statuizione del primo giudice.
Il motivo relativo al vizio processuale è infondato se la censura di omessa pronuncia non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 3 comma 1 lett. c) c.c.n.l. Comparto regioni e Autonomie Locali
La graduazione della sanzione disciplinare va coordinata con i criteri del codice disciplinare e con il livello di responsabilità connesso alla posizione occupata dal dipendente.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare nel pubblico impiego non conta la prima notizia in assoluto del fatto, ma il momento in cui l’ufficio disciplinare competente acquisisce una notizia di infrazione completa e circostanziata, idonea a consentire la formulazione di un addebito specifico.
- Una segnalazione meramente generica o ancora bisognosa di accertamenti preliminari non fa decorrere il termine per contestare l’addebito disciplinare, poiché l’amministrazione non può essere considerata inerte prima di disporre degli elementi necessari per procedere.
- La valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare deve considerare non solo la gravità oggettiva del fatto e l’elemento soggettivo, ma anche il livello di affidamento richiesto dalle mansioni e il grado di responsabilità del dipendente; a più elevata responsabilità corrisponde una valutazione più severa della condotta.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d’appello aderisce alla decisione di primo grado e la fa propria, purché dal complessivo tessuto motivazionale risulti l’avvenuta decisione sulla censura proposta.
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