Cassazione Civile, Ordinanza n. 11995/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce dall'acquisto di un pistone reggi-portellone per autovettura, poi installato sul veicolo della danneggiata. Pochi giorni dopo, all'apertura del portellone, l'asta del pistone si sarebbe spezzata facendo cadere il portellone sulla testa dell'attrice e causandole una ferita lacero-contusa al cranio. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda risarcitoria e condannato il venditore, con rivalsa verso il fornitore e il produttore. In appello, invece, il Tribunale ha riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo non provata in modo adeguato né l'effettiva dinamica del sinistro né il nesso causale tra difetto del prodotto e danno, valorizzando anche il fatto che l'acquisto risultava effettuato dal marito dell'attrice e quindi gravando sulla stessa l'onere di provare integralmente i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto: (1) violazione della disciplina sul prodotto difettoso e del codice del consumo, sostenendo che l'acquisto da parte del marito non escludeva la sua legittimazione e che il difetto del componente e il nesso causale erano emersi da CTU e prova orale; (2) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che, anche a voler escludere l'applicazione della normativa consumeristica, le stesse prove avrebbero comunque dimostrato la colpa e il danno; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese anche in favore di una società rimasta contumace in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero un vero errore di sussunzione o di interpretazione della legge, ma mirassero a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre considerato inammissibile il terzo motivo sulle spese: quanto alle spese del secondo grado, la doglianza investiva un errore materiale emendabile dal giudice di merito; quanto alle spese di primo grado, la censura sarebbe divenuta rilevante solo in caso di accoglimento dei motivi precedenti. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 224/1988
richiamato dalla ricorrente come disciplina della responsabilità da prodotto difettoso, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché le censure sono ritenute inammissibili come rivalutazione del fatto
invocato dalla ricorrente insieme alla disciplina sul prodotto difettoso; la Corte non esamina il merito della questione per difetto di corretta impostazione del motivo
invocato dalla ricorrente insieme alla disciplina sul prodotto difettoso; non viene applicato per le ragioni processuali indicate
la Corte ribadisce che la deduzione della responsabilità aquiliana non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzate dal giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione/falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma alla fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto concreto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non risultano soddisfatti i presupposti minimi per il controllo di legittimità sulla motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi
la doglianza sulle spese non può fondarsi su un mero errore materiale o su effetti che dipendono dall'eventuale accoglimento di altri motivi
richiamato per affermare che la caducazione della statuizione sulle spese di primo grado sarebbe derivata solo dall'accoglimento di una delle censure precedenti
è stato ritenuto superfluo ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia un errore nell'individuazione o nell'applicazione della regola di diritto alla fattispecie astratta; non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.
- La deduzione di responsabilità da prodotto difettoso o di responsabilità aquiliana non consente, in sede di legittimità, di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio se la sentenza di merito ha compiuto un apprezzamento logico, completo e coerente delle prove.
- L'accertamento della dinamica del sinistro, del difetto del prodotto, della colpa e del nesso causale appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Una censura sulle spese processuali non è ammissibile in cassazione quando riguarda un errore materiale emendabile dal giudice che ha pronunciato la sentenza, oppure quando la statuizione sulle spese di un grado dipende dalla sorte dell'impugnazione principale.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, diventa superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario richiamato solo in via eventuale rispetto ai motivi di ricorso.
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