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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28825/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società venditrice aveva ottenuto nei confronti della compratrice un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di merce venduta, fondato su fatture, estratto autentico dei libri contabili e documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario. L'opposizione al decreto era stata rigettata sia in primo grado sia in appello. In cassazione la parte compratrice proponeva quattro motivi: con il primo deduceva, ex art. 214 c.p.c., che aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto e che il giudice d'appello avrebbe falsamente applicato la norma, poiché i documenti erano stati formati dalla venditrice e il trasporto eseguito da una società diversa; con il secondo, terzo e quarto motivo lamentava, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omessa e/o errata valutazione di fatti storici decisivi e controversi, relativi a prove testimoniali, contestazione delle fatture e divergenza tra gli importi richiesti stragiudizialmente e quelli azionati in giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la decisione di merito si fondava non solo su fatture ed estratto dei libri contabili, ma anche sui documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario, idonei a provare la consegna della merce. Ha inoltre chiarito che il fatto che il documento sia predisposto dalla parte che lo produce non esclude l'applicabilità dell'art. 214 c.p.c. se si allega che esso sia stato sottoscritto dalla controparte; nel caso concreto, però, la contestazione era generica, perché la sola affermazione di illeggibilità della firma non integra di per sé un disconoscimento specifico e determinato. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché, in presenza di doppia conforme di merito, il ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate ragioni di fatto diverse tra la sentenza di primo grado e quella di appello, requisito che nella specie non risultava assolto. Nessuna liquidazione di spese è stata effettuata perché la controparte è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della sottoscrizione richiede una contestazione specifica e determinata; la mera allegazione dell'illeggibilità della firma non basta. La circostanza che il documento sia stato formato dalla parte che lo produce non esclude la disciplina del disconoscimento se il documento è allegato come sottoscritto dalla controparte.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando vi sia doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter, co. 5 c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono evidenziate differenze tra le ragioni di fatto della sentenza di primo grado e quelle della sentenza di appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamato quale norma che, nel sistema della doppia conforme, limita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale nei casi previsti dal comma 5.

  • art. 54, co. 2, d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012

    La disciplina sulla doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti nelle modalità e dalla data indicata dalla norma transitoria richiamata.

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Quando il ricorso è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    È il parametro richiamato per la determinazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il disconoscimento di una sottoscrizione deve essere specifico, univoco e determinato: contestazioni meramente generiche o basate sulla sola illeggibilità della firma non sono sufficienti a paralizzare l'efficacia probatoria del documento.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme di merito, se il ricorrente non evidenzia e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Ai fini della prova del credito da vendita di merce, fatture, estratto contabile e documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario possono concorrere a dimostrare la consegna della merce e il diritto al pagamento del prezzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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