Cassazione Penale, Ordinanza n. 18697/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di ingresso o reingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato dopo espulsione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, l'asserito annullamento del decreto di espulsione dopo il reingresso in Italia, circostanza che il ricorrente sosteneva idonea a escludere il reato; dall'altro, la censura alla motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, assumendo che la Corte territoriale avesse valorizzato solo i precedenti penali dell'imputato e non le modalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'asserito annullamento del decreto di espulsione era solo allegato nel ricorso e non risultava trattato nella sentenza d'appello; in ogni caso, tale circostanza non avrebbe escluso il reato, poiché la condotta punita consisteva nella violazione del divieto di reingresso, non nell'inosservanza del provvedimento amministrativo già eseguito. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il diniego era stato motivato principalmente sulle modalità della condotta, con motivazione non illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998
Integra il reato di reingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione del divieto conseguente all'espulsione; la successiva vicenda del decreto di espulsione non esclude la rilevanza penale della condotta se il fatto consiste nella violazione del divieto di reingresso.
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la non minimale rilevanza del fatto emerga principalmente dalle modalità della condotta; la motivazione non può essere censurata se logicamente ancorata a tali modalità.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di reingresso dello straniero già espulso, la successiva vicenda amministrativa del decreto di espulsione non è di per sé decisiva se la condotta contestata consiste nella violazione del divieto di reingresso, ormai autonomamente rilevante.
- Ai fini della declaratoria di particolare tenuità del fatto, il giudice può fondare il diniego soprattutto sulle modalità concrete della condotta, purché la motivazione dia conto in modo non illogico della non minima offensività del fatto.
- Nel giudizio di legittimità, non è censurabile in modo utile la doglianza che si fondi su un fatto non risultante dalla sentenza impugnata e non dimostrato come introdotto nel giudizio di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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