Cassazione Civile, Ordinanza n. 17852/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano, presente in Italia dal 2015 e svolgente attività lavorativa, impugnava davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Enna. Il giudice di pace rigettava l’opposizione ritenendo, da un lato, che la conoscenza della lingua italiana fosse estremamente probabile in ragione della permanenza e dell’attività lavorativa svolta in Italia, e dall’altro che il ricorrente fosse privo di permesso di soggiorno, senza occuparsi dell’accertamento delle condizioni per il rilascio. In Cassazione il ricorrente proponeva due ricorsi identici, poi riuniti. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 per mancata traduzione del decreto nella lingua madre o in lingua effettivamente conosciuta, sostenendo che la conoscenza dell’italiano non poteva essere presunta senza istruttoria e che la traduzione in inglese non era sufficiente perché la lingua parlata era il pidgin. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge, omessa valutazione delle prove e omessa pronuncia sulle questioni relative al divieto di espulsione di cui all’art. 19 T.U. immigrazione, all’art. 8 CEDU e alle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020, deducendo il suo grado di integrazione in Italia, la durata del soggiorno e una relazione affettiva con cittadina italiana.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché diretti contro il medesimo provvedimento e di identico contenuto. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile: ha ribadito che l’art. 13, comma 7, T.U. immigrazione impone la traduzione del decreto in una lingua conosciuta dallo straniero, ma la nullità non sussiste se il destinatario conosce l’italiano o la lingua veicolare utilizzata; tale conoscenza può essere accertata anche presuntivamente e l’apprezzamento di fatto del giudice di merito è censurabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo ammissibile il mero dissenso del ricorrente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non correttamente ricondotto a omessa pronuncia/nullità della decisione ex art. 360, n. 4, c.p.c. e perché introduceva questioni di fatto e di diritto non risultanti esaminate nel merito, che non possono essere proposte per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto. Non sono state regolate le spese per mancata costituzione delle amministrazioni intimate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente da tassa o imposta.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro il medesimo provvedimento e dal contenuto coincidente.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
il decreto di espulsione ... sono comunicati all'interessato ... ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola
la traduzione è funzionale alla tutela difensiva dello straniero; la nullità del decreto non sussiste se il destinatario conosce la lingua italiana o quella veicolare in cui l’atto è tradotto, conoscenza che può essere accertata anche presuntivamente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’accertamento di fatto sulla conoscenza della lingua è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale consentito dalla norma; non è sufficiente il mero dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la deduzione di omessa pronuncia richiede un chiaro riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omissione e all’art. 112 c.p.c.
la censura per omessa pronuncia deve investire la mancata decisione su domande o eccezioni ritualmente proposte.
richiamato quale possibile divieto di espulsione, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché introduceva questioni non esaminate in fatto nel giudizio di merito.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
invocato per i nuovi parametri di inespellibilità introdotti dal d.l. 130/2020, ma non in modo processualmente ammissibile perché senza allegazione delle circostanze di fatto già dedotte nei gradi di merito.
art. 8 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di espulsione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011
ha fondato l’esenzione dal pagamento di tassa o imposta e quindi l’esclusione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, l’amministrazione deve provare la conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana o di una delle lingue veicolari utilizzate per la traduzione dell’atto; tale conoscenza costituisce il presupposto della validità della comunicazione in lingua diversa dalla madrelingua.
- La nullità del decreto di espulsione per difetto di traduzione non ricorre se il giudice accerta, anche in via presuntiva, che lo straniero conosce la lingua in cui l’atto è stato tradotto o la lingua italiana.
- L’accertamento della conoscenza linguistica e, più in generale, della situazione di fatto rilevante ai fini della validità dell’atto amministrativo è giudizio di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; non è ammissibile sostituire alla valutazione del giudice di merito un mero dissenso difensivo.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia deve essere specificamente ricondotto alla nullità della decisione e all’art. 112 c.p.c.; non basta prospettare genericamente violazione di legge o difetto di motivazione.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o nuovi temi di contestazione che richiedano accertamenti non compiuti dal giudice di merito.
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