Cassazione Civile, Ordinanza n. 18012/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda nasce da un accordo di programma stipulato con enti pubblici per investimenti di sviluppo territoriale, poi interrotto a seguito dell’adozione di un piano paesaggistico regionale. La società aveva ottenuto, in un primo arbitrato, una condanna della Regione al risarcimento di una somma rilevante, ma il lodo è stato dichiarato nullo dalla Corte di cassazione per difetto di arbitrabilità, con affermazione della natura di interesse legittimo della posizione fatta valere. Pendeva poi un secondo arbitrato, fondato su una domanda ritenuta dalla corte territoriale sostanzialmente coincidente con la prima, concluso con un lodo favorevole alla società, anch’esso impugnato e ritenuto non idoneo a escludere lo stato di insolvenza. Nel frattempo il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società, ravvisando uno stato di insolvenza c.d. statica, poiché anche ipotizzando un credito risarcitorio futuro, questo sarebbe stato troppo incerto e comunque insufficiente a riportare il patrimonio netto in positivo. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la valutazione dell’insolvenza e l’applicazione del principio già affermato sul primo lodo al secondo lodo, sostenendo che la seconda domanda era diversa perché mirava al risarcimento per definitivo inadempimento e non all’adempimento dell’accordo; 2) l’omessa considerazione del dies a quo della prescrizione dei crediti risarcitori verso la Regione, assumendo che la situazione fosse ancora incerta e che la prescrizione non fosse decorso; 3) e 4) l’omessa considerazione di ulteriori crediti, in particolare un credito tributario di oltre 31 milioni per imposte versate sul secondo lodo e ripetibili in caso di sua nullità, che, sommato al credito risarcitorio o restitutorio, avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della solvibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché volte a sollecitare un nuovo esame di merito su quantificazione, natura e prudenza di iscrizione in bilancio dei crediti controversi, nonché su questioni e fatti nuovi non dedotti in modo autosufficiente nel giudizio di reclamo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato il giudizio della corte d’appello sulla sussistenza dello stato di insolvenza della società in liquidazione, rilevando che, per una società in liquidazione, l’accertamento dell’insolvenza richiede la verifica della concretezza e attualità degli elementi attivi del patrimonio, e che tale verifica può considerare con prudenza i crediti ancora in contenzioso. Ha inoltre osservato che le doglianze della ricorrente miravano in realtà a un riesame fattuale della valutazione di merito, non consentito in cassazione, e che alcune allegazioni erano comunque nuove o non autosufficienti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la società in liquidazione l’insolvenza va accertata verificando la concretezza e attualità degli elementi attivi del patrimonio sociale e la loro idoneità a soddisfare integralmente i creditori.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è il rimedio esperito dalla società contro la declaratoria di fallimento.
La valutazione dei crediti iscritti in bilancio deve rispettare criteri di prudenza; il giudice di merito può tenerne conto nel verificare l’insolvenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure erano formulate come violazioni di legge, ma in realtà miravano a contestare apprezzamenti di merito sulla sussistenza dell’insolvenza e sulla qualificazione dei crediti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio omesso esame di fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, effettivamente trascurato; non può essere usato per ottenere un nuovo apprezzamento di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Le doglianze sono state ritenute non autosufficienti perché mancava l’indicazione puntuale degli elementi fattuali e documentali rilevanti.
È stato richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte però ha ritenuto la censura inammissibile perché attinente a un nuovo esame di merito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nella verifica dell’insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve valutare in modo concreto e attuale gli elementi attivi del patrimonio sociale, con particolare attenzione ai crediti ancora litigiosi e alla loro effettiva esigibilità.
- I crediti in contenzioso possono essere considerati come attivi di bilancio solo secondo criteri di prudenza; se il loro realizzo è incerto o altamente probabile solo in astratto, essi non bastano a escludere lo stato di insolvenza.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere un nuovo esame del merito su natura, quantificazione, attendibilità e iscrizione in bilancio dei crediti controversi.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non è ammissibile se si traduce nella richiesta di rivalutare prove e circostanze già esaminate.
- Questioni o crediti nuovi, non adeguatamente devoluti nel giudizio di merito e non autosufficientemente allegati, non possono essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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