Cassazione Penale, Sentenza n. 47631/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tria impugnava l'ordinanza di convalida del G.I.P. avverso il provvedimento del Questore che gli imponeva, oltre al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di presentarsi per 5 anni alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano in occasione di ogni partita del Sant'Angelo Lodigiano 1907. Il ricorso articolava cinque motivi: (1) violazione del termine di 48 ore concesso all'interessato per esaminare gli atti e difendersi, con conseguente compressione del diritto di difesa; (2) difetto di motivazione circa la ragione per cui l'obbligo di presentazione dovesse applicarsi sia in casa che in trasferta; (3) non riconducibilità della condotta contestata all'elencazione tassativa dell'art. 6 legge 401/1989; (4) carenza di motivazione sulla necessità e urgenza della misura; (5) violazione degli artt. 3 e 10 legge 241/1990 e eccesso di potere rispetto al principio di gradualità e congruità della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente: ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la convalida del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notificazione al destinatario, termine necessario per l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Nel caso de quo la notificazione è stata alle ore 10:35 del 23 maggio 2023 mentre la convalida è stata depositata alle ore 9:00 del 25 maggio 2023, per cui il termine delle 48 ore non è stato rispettato. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 22.5.2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La sentenza precisa che la convalida riguarda esclusivamente la misura attinente alla libertà personale (obbligo di presentazione), mentre le misure interdittive previste dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401/1989 restano in via esclusiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Norme richiamate
L'art. 6 disciplina le misure interdittive connesse agli eventi sportivi; la Corte distingue tra misure che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione), la cui convalida giudiziaria è soggetta al termine di 48 ore, e le misure interdittive atipiche di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
È il reato per il quale il ricorrente era stato deferito e che ha costituito il presupposto fattuale del provvedimento amministrativo; la compatibilità della condotta con l'elencazione dell'art. 6 è stata sollevata come doglianza.
codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Richiamato dalla difesa in relazione alle garanzie procedurali e alla tempestività degli atti; la Corte ha confermato l'importanza del rispetto dei termini per l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 10
Gli artt. 3 e 10 richiamano i principi di imparzialità, buona amministrazione e motivazione dei provvedimenti amministrativi; la difesa aveva censurato carenza di motivazione e violazione del principio di gradualità, ma la Corte ha risolto il ricorso sul vizio procedurale del termine delle 48 ore.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016
La Corte ha richiamato questo consolidato orientamento per affermare il principio che la convalida del provvedimento impugnabile non può essere effettuata prima delle 48 ore dalla notificazione, pena la nullità generale per violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di misure che incidono sulla libertà personale imposte dalla pubblica sicurezza non può avvenire prima che siano decorse 48 ore dalla notificazione al destinatario; l'inosservanza determina nullità della convalida.
- L'obbligo di presentazione è una misura che attiene alla libertà personale e richiede il rispetto delle garanzie difensive; le altre misure interdittive di natura amministrativa restano di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- In casi analoghi la parte interessata dovrebbe contestare tempestivamente il mancato rispetto del termine delle 48 ore e conservare le prove della data e dell'ora di notificazione e di deposito per ottenere l'annullamento della convalida.
- La Corte può annullare senza rinvio se il vizio è decisivo e assorbente; non sempre è necessario il rinvio al giudice di merito quando il motivo porta all'automatica inefficacia della misura impugnata.
- Le doglianze su motivazione, necessità, urgenza e gradualità della misura restano rilevanti ma possono risultare assorbite se sussiste un vizio procedurale grave che impedisce l'esercizio del diritto di difesa.
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