Cassazione Civile, Ordinanza n. 35572/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori di ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento della quota di TFR e delle ultime tre mensilità maturate nel rapporto di lavoro con una società poi fallita, rapporti che si collocavano nel contesto di una precedente scissione societaria con trasferimento dell’azienda a società beneficiarie. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto alle prestazioni del Fondo, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, incluso l’accertamento del credito nello stato passivo del fallimento. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sul Fondo di garanzia e sulle norme in materia di scissione societaria e trasferimento dell’azienda, sostenendo che il diritto non spettasse perché, a fronte di scissione totalitaria, vi sarebbe stata solidarietà ex lege tra le società beneficiarie e quindi la tutela del Fondo non avrebbe potuto operare nei confronti dei crediti maturati verso la società scissa; inoltre l’Istituto contestava la riconoscibilità delle somme in presenza di una diversa responsabilità della beneficiaria in bonis; (2) violazione della disciplina sul massimale del Fondo di garanzia per le ultime retribuzioni, sostenendo che la condanna fosse stata pronunciata per l’intero ammontare delle ultime tre mensilità, oltre il limite legale massimo. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la questione prospettata era nuova rispetto a quella trattata nei gradi di merito, dove l’INPS aveva invece contestato la genuinità del rapporto lavorativo; il secondo perché il tema del massimale non era stato devoluto con specifico motivo di appello e risultava quindi coperto da giudicato interno, essendo stato anche in appello impugnato solo il credito per TFR e non quello per le ultime tre mensilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS. Ha escluso la rimessione della causa alla pubblica udienza, ritenendo non sussistenti questioni di rilievo nomofilattico. Sul primo motivo ha rilevato la novità della questione in cassazione rispetto al thema decidendum dei gradi di merito. Sul secondo motivo ha affermato che il limite massimo del Fondo, pur essendo questione normalmente rilevabile, non può essere esaminato quando sul punto si sia formato giudicato interno per mancata specifica impugnazione della statuizione di primo grado. Conseguentemente l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Norma istitutiva del Fondo di garanzia richiamata per individuare i presupposti del pagamento del TFR e dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore.
Norma richiamata per i presupposti di accesso al Fondo di garanzia per le ultime retribuzioni maturate.
Richiamato dall’INPS per sostenere gli effetti del trasferimento dell’azienda nei rapporti di lavoro a seguito della scissione societaria.
Richiamato con riguardo agli effetti della scissione e alla successione delle società beneficiarie nei rapporti della società scissa.
art. 2, comma 2, D.Lgs. 80/1992
Norma che prevede un massimale per l’intervento del Fondo di garanzia sulle ultime tre mensilità di retribuzione.
art. 1 L. 427/1980
Richiamato quale disciplina del tetto massimo di intervento del Fondo, nel testo modificato dalle successive leggi.
Richiamato per la modifica del criterio di calcolo del massimale del Fondo.
Richiamato per l’ulteriore disciplina del massimale applicabile alle prestazioni del Fondo.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e per le memorie depositate dalle parti.
Richiamati per affermare che nel rito del lavoro l’appello devolve solo le questioni specificamente censurate e che opera il giudicato interno sulle statuizioni non impugnate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi sul Fondo di garanzia INPS, il ricorrente per cassazione non può introdurre una questione nuova rispetto a quella effettivamente dibattuta nei gradi di merito, dovendo il sindacato di legittimità restare entro i limiti del thema decidendum e del devolutum.
- Anche quando una questione sia astrattamente rilevabile d’ufficio, essa non può essere riesaminata nei gradi successivi se sulla relativa statuizione si è formato giudicato interno per mancata specifica impugnazione della decisione di primo grado.
- Nel rito del lavoro, l’effetto devolutivo dell’appello non consente di estendere il riesame a capi della sentenza non investiti da specifiche censure: ciò che non è impugnato resta coperto da giudicato interno.
- La determinazione del massimale legale del Fondo di garanzia è questione attinente al quantum della pretesa, ma la sua deduzione resta preclusa se il relativo capo della decisione non è stato devoluto con l’appello.
- La scissione societaria e i relativi effetti sui rapporti di lavoro possono rilevare in via teorica ai fini della successione nei rapporti, ma la loro deduzione processuale in cassazione è ammissibile solo se la questione sia stata effettivamente introdotta e trattata nei gradi di merito.
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