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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10251/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria di reintegrazione per spoglio proposta da un fratello contro l'altro, in relazione a un immobile ereditario sito in Firenze, del quale le parti erano comproprietarie. Il ricorrente originario aveva dedotto che, dopo il decesso della madre, l'altro contitolare aveva cambiato la serratura del portoncino d'ingresso e che l'immobile era stabilmente utilizzato dal figlio di quest'ultimo senza previo avviso o consenso. Il Tribunale aveva ritenuto integrato lo spoglio e accolto la domanda possessoria. In appello, però, la domanda era stata rigettata perché non risultava provato lo spoglio: mancava la prova del cambio della serratura del portone e dell'assoluta chiusura del secondo cancello; non emergeva una condotta clandestina, essendo risultato che l'altro fratello era stato avvisato telefonicamente; l'uso parziale dell'immobile da parte di un terzo non integrava spoglio o turbativa, poiché il contitolare poteva comunque accedere al bene. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il solo capo relativo alle spese di lite, censurando la compensazione integrale disposta dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 92 e 132 c.p.c., sostenendo che le ragioni addotte per la compensazione fossero illogiche ed erronee. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale, che però non è stato coltivato a seguito della proposta di decisione accelerata ex art. 380-bis.1 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo che le "gravi ed eccezionali ragioni" poste dalla Corte d'appello a fondamento della compensazione integrale delle spese fossero logicamente congrue e non erronee, poiché attinenti al merito della vicenda e non smentite dagli atti. Ha inoltre dichiarato estinto per rinuncia il ricorso incidentale, perché non coltivato mediante istanza di decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti, e il ricorrente principale è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    richiamato come base dell'azione possessoria di reintegrazione per spoglio proposta in origine.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge in relazione al capo sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni è sindacabile in cassazione solo quanto alla logicità e non erroneità della motivazione addotta dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della censura motivazionale sul capo delle spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la mancata istanza di decisione dopo la proposta accelerata è stata considerata rinuncia tacita al ricorso incidentale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    evocato nella motivazione in relazione alla proposta del consigliere e al perimetro del controllo di legittimità.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato con condanna del ricorrente principale al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del solo ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di compensazione delle spese processuali per gravi ed eccezionali ragioni, il controllo di legittimità è limitato alla verifica della non erroneità e della logicità della motivazione del giudice di merito; non è consentito alla Cassazione sostituire la propria valutazione sulla gravità o eccezionalità delle ragioni addotte.
  • La compensazione delle spese può essere sorretta anche da elementi fattuali che, pur non costituendo autonomamente una questione di diritto decisiva, denotino una concreta particolarità della vicenda e siano coerenti con il quadro probatorio.
  • Nel procedimento di decisione accelerata, la parte che propone ricorso incidentale ma non deposita istanza di decisione dopo la comunicazione della proposta è considerata come rinunciante, con conseguente estinzione dell'impugnazione incidentale.
  • Quando il ricorso principale è rigettato e l'impugnazione incidentale è rinunciata, il giudice può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità in ragione dell'esito complessivo della lite.
  • L'apposizione di un terzo nella disponibilità parziale di un bene comune, in un contesto di comunione ereditaria non definita, non integra automaticamente spoglio se permane la possibilità di accesso del contitolare e manca una definitiva privazione del possesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoDivisione ereditaria
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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