Cassazione Civile, Ordinanza n. 31627/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente con qualifica di operatore di esercizio, adibito a mansioni di guardiania e portierato, era stato destinatario di un provvedimento disciplinare di destituzione dopo contestazione di addebiti collegati a una precedente condanna per reati in materia di stupefacenti, a una successiva condanna per tentata truffa e al suo coinvolgimento in altro procedimento penale. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento e applicato la tutela indennitaria; in sede di opposizione aveva confermato la decisione. La Corte d’appello, invece, aveva riformato, ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva, valorizzando la rilevanza delle condotte extra-lavorative sul vincolo fiduciario, la natura delle mansioni a contatto con il pubblico e la specifica disciplina regolamentare che prevede la destituzione in caso di condanna penale per delitti anche solo tentati. In cassazione il lavoratore deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2106 c.c., sostenendo che la proporzionalità del licenziamento era stata valutata in modo astratto, come se la sola mansione attribuita rendesse il dipendente inclinado a violare etica e norme del vivere civile, senza un adeguato aggancio alla realtà concreta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura investisse sostanzialmente il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva, giudizio riservato al merito e sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale estremo o dell’omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre osservato che il licenziamento disciplinare può fondarsi anche su condotte extra-lavorative idonee a ledere il vincolo fiduciario e che, nel caso concreto, la decisione di merito era coerente con tali principi, oltre che con la disciplina che considera rilevanti le condanne penali per delitti anche tentati. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese e l’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di violazione di legge non consente di trasformare in sede di legittimità una censura che mira in realtà a contestare l’apprezzamento di merito sulla proporzionalità della sanzione.
Richiamato dal ricorrente come parametro della diligenza del lavoratore, ma la Corte non ravvisa una sua violazione nel ragionamento della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente come parametro della sanzione disciplinare; la Corte ribadisce che il giudizio di proporzionalità è demandato al merito e non è sindacabile se adeguatamente motivato.
La clausola generale della giusta causa va integrata dal giudice di merito attraverso la valutazione degli elementi concreti oggettivi e soggettivi della fattispecie; il controllo di legittimità è limitato alla ragionevolezza della sussunzione.
art. 18, comma 5, legge n. 300/1970
Era stata applicata dal giudice di primo grado la tutela indennitaria, poi superata dalla Corte d’appello con il rigetto dell’originario ricorso del lavoratore.
art. 45 del Regolamento Allegato A al R.D. 148/1931
Richiamato come base disciplinare delle condotte contestate e della sanzione espulsiva, in relazione a fattispecie ritenute riconducibili alla disciplina del settore trasporti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’inammissibilità del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare la valutazione della proporzionalità tra addebito e sanzione è un giudizio di merito: in cassazione è censurabile solo se la motivazione è del tutto mancante, intrinsecamente contraddittoria, incomprensibile o se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo.
- La clausola generale della giusta causa ex art. 2119 c.c. va riempita dal giudice di merito alla luce delle circostanze concrete, oggettive e soggettive; la Corte di cassazione può intervenire solo sul controllo di ragionevolezza della sussunzione, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Le condotte extra-lavorative del dipendente possono assumere rilievo disciplinare quando, per gravità e contenuto, siano idonee a ledere gli interessi morali o materiali del datore di lavoro o a compromettere il rapporto fiduciario, potendo anche giustificare il licenziamento.
- In caso di licenziamento fondato su una pluralità di addebiti, la sussistenza di un nucleo minimo di condotte astrattamente idonee a sorreggere la sanzione richiede comunque una valutazione complessiva di proporzionalità; se tale valutazione è adeguatamente motivata, la decisione resiste al sindacato di legittimità.
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