Cassazione Civile, Ordinanza n. 00598/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l'amministrazione finanziaria emetteva nei confronti della società due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando componenti negativi ritenuti indeducibili: interessi passivi su finanziamenti da soci qualificati o parti correlate, quote di ammortamento dell'avviamento derivante da operazioni straordinarie, costi riaddebitati da consociate estere in base a un accordo di cost sharing e accantonamenti su fatture da ricevere. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi della società; la Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello ritenendo che, per alcune riprese, operasse il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa all'anno 2003. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR esteso al 2006 un giudicato formatosi sul 2003, quando la precedente decisione aveva annullato l'avviso solo per difetto di motivazione e non aveva deciso il merito sull'ammortamento dell'avviamento; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 7 d.P.R. 917/1986 per avere la CTR applicato il giudicato anche ai costi riaddebitati in base al cost sharing agreement, nonostante si trattasse di poste legate a fatti variabili annualmente e quindi non suscettibili di automatica estensione ad altre annualità.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che il primo giudice di merito avesse erroneamente attribuito efficacia espansiva a un giudicato formatosi, per l'anno 2003, solo su un vizio formale dell'avviso di accertamento (difetto di motivazione), vizio che non fa stato sul merito della pretesa tributaria e non si estende ad altre annualità. Ha inoltre affermato che l'inerenza e la deducibilità dei costi riaddebitati nell'ambito di un cost sharing agreement non costituiscono, di regola, un elemento tendenzialmente permanente idoneo a vincolare i successivi periodi d'imposta, perché la relativa valutazione dipende da presupposti fattuali potenzialmente mutevoli di anno in anno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
il giudicato fa stato solo entro i limiti dell'accertamento compiuto; non può essere esteso in modo automatico a periodi d'imposta diversi quando la precedente decisione abbia riguardato un vizio formale o fatti variabili annualmente
richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla loro valutazione annuale, che non consente un'estensione generalizzata del giudicato se i presupposti di fatto sono mutevoli
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
usato come parametro del vizio dedotto con il secondo motivo
art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudicato esterno relativo a una precedente annualità può spiegare efficacia vincolante nel giudizio successivo solo se riguarda un punto fondamentale della fattispecie avente carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, e non se dipende da fatti variabili da periodo a periodo.
- L'annullamento dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione o altro vizio formale non produce giudicato di merito idoneo a vincolare controversie relative ad altre annualità, anche tra le stesse parti.
- La deducibilità di costi correlati all'inerenza va verificata annualmente quando la relazione tra costo e attività d'impresa è suscettibile di mutare nel tempo; la mera ripetizione del tipo di costo o l'esistenza di un unico accordo pluriennale non bastano, da sole, a fondare l'efficacia espansiva del giudicato.
- Nel processo tributario il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno, controllandone correttamente l'interpretazione come norma giuridica.
- L'efficacia espansiva del giudicato è compatibile con i rapporti di durata solo nei limiti in cui l'elemento accertato non sia legato a presupposti di fatto mutevoli e costituisca una premessa logico-giuridica comune alle successive annualità.
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