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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17569/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva convalidato il suo trattenimento presso un CPR, disposto in vista dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa. Il decreto di trattenimento era motivato dalla necessità di svolgere accertamenti ulteriori sulla sua identità, poiché lo straniero aveva dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità, nonché di acquisire i documenti di viaggio e attendere la disponibilità di vettori idonei. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il trattenimento sarebbe legittimo solo in presenza di esigenze dipendenti dalla volontà dell'interessato e che, in mancanza di tali presupposti, avrebbero dovuto essere applicate misure meno coercitive di cui all'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della decisione per motivazione apparente, lamentando l'uso di un modulo prestampato con semplici crocette e l'omessa considerazione delle difese svolte.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge, affermando che il trattenimento ex art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998 può essere disposto in presenza di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e che, nel caso concreto, la mancanza di documenti di identità giustificava la convalida, anche alla luce del quadro normativo interno ed europeo e della giurisprudenza richiamata. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla motivazione, osservando che la motivazione appariva presente, comprensibile e sufficiente, non essendo decisivo il fatto che fosse redatta su modulo prestampato, poiché il giudice di merito aveva indicato le ragioni della convalida selezionando espressamente gli elementi rilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa delle intimate, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    viene richiamato insieme all'art. 14 per escludere che il trattenimento sia illegittimo quando il giudice valorizzi il rischio di fuga e la mancanza di documenti di identità, in un contesto di esecuzione dell'espulsione

  • art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998

    il trattenimento è legittimo a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento; le misure alternative e il trattenimento devono essere valutati anche in relazione al possesso di documenti di identità e di viaggio

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    le misure meno coercitive presuppongono il possesso di un passaporto o documento valido per l'espatrio, requisito non presente nel caso concreto

  • art. 15, §1, direttiva 2008/115/CE

    il trattenimento è ammissibile solo se non siano efficacemente applicabili altre misure sufficienti ma meno coercitive; la Corte collega tale norma al giudizio di proporzionalità rimesso al giudice nazionale

  • art. 9, §2, lett. b), direttiva 2008/115/CE

    richiamato nel quadro interpretativo della Direttiva Rimpatri, in collegamento con le condizioni del trattenimento e delle misure alternative

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo sulla violazione o falsa applicazione di legge, ritenuto infondato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il vizio di motivazione nei termini di insufficienza o contraddittorietà, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente o radicalmente incoerente al punto da non rendere percepibile il fondamento decisionale

  • art. 111 Cost.

    richiede una motivazione effettiva della decisione; la sua violazione, quando la motivazione sia solo apparente, integra nullità della sentenza

  • art. 12 preleggi

    richiamato per interpretare la riforma del 2012 come riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale"

  • art. 380 bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; comma 3

    è il rito camerale utilizzato; la proposta del consigliere e la successiva decisione sono richiamate anche ai fini della sanzione pecuniaria

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio a seguito di istanza di decisione

  • art. 96 c.p.c.

    viene richiamato per escludere la pronuncia sulle spese nei confronti delle intimate e per irrogare la sanzione pecuniaria alla parte ricorrente

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale nella doglianza sulla legittimità del trattenimento

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale della motivazione della decisione

  • art. 2697 c.c.

    non richiamato espressamente nel testo, ma la decisione si colloca nell'alveo dei principi generali sull'onere e sulla sufficienza della prova per la convalida

Massime di principio

  • Il trattenimento del cittadino straniero in vista del rimpatrio può essere convalidato quando sussistano situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, e il giudice di merito dia conto di tali ragioni in modo percepibile.
  • La mancanza di documenti di identità o di un documento valido per l'espatrio è elemento rilevante sia per escludere l'applicazione di misure alternative meno coercitive sia per negare la partenza volontaria, perché incide sul rischio di fuga e sulla concreta eseguibilità del rimpatrio.
  • Le misure alternative al trattenimento previste dalla disciplina sull'immigrazione presuppongono, in linea generale, la disponibilità di un documento idoneo all'espatrio; in mancanza di tale requisito, il trattenimento può risultare proporzionato e legittimo.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo se la motivazione sia mancante, meramente apparente o affetta da anomalie costituzionalmente rilevanti, non già per la sua sola sinteticità o per l'uso di un modulo prestampato.
  • L'uso di un provvedimento redatto su schema prestampato non integra di per sé nullità, se il giudice seleziona e indica le ragioni decisive della propria decisione in modo comprensibile e controllabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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