Cassazione Civile, Ordinanza n. 17569/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva convalidato il suo trattenimento presso un CPR, disposto in vista dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa. Il decreto di trattenimento era motivato dalla necessità di svolgere accertamenti ulteriori sulla sua identità, poiché lo straniero aveva dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità, nonché di acquisire i documenti di viaggio e attendere la disponibilità di vettori idonei. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il trattenimento sarebbe legittimo solo in presenza di esigenze dipendenti dalla volontà dell'interessato e che, in mancanza di tali presupposti, avrebbero dovuto essere applicate misure meno coercitive di cui all'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della decisione per motivazione apparente, lamentando l'uso di un modulo prestampato con semplici crocette e l'omessa considerazione delle difese svolte.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge, affermando che il trattenimento ex art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998 può essere disposto in presenza di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e che, nel caso concreto, la mancanza di documenti di identità giustificava la convalida, anche alla luce del quadro normativo interno ed europeo e della giurisprudenza richiamata. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla motivazione, osservando che la motivazione appariva presente, comprensibile e sufficiente, non essendo decisivo il fatto che fosse redatta su modulo prestampato, poiché il giudice di merito aveva indicato le ragioni della convalida selezionando espressamente gli elementi rilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa delle intimate, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
viene richiamato insieme all'art. 14 per escludere che il trattenimento sia illegittimo quando il giudice valorizzi il rischio di fuga e la mancanza di documenti di identità, in un contesto di esecuzione dell'espulsione
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
il trattenimento è legittimo a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento; le misure alternative e il trattenimento devono essere valutati anche in relazione al possesso di documenti di identità e di viaggio
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
le misure meno coercitive presuppongono il possesso di un passaporto o documento valido per l'espatrio, requisito non presente nel caso concreto
art. 15, §1, direttiva 2008/115/CE
il trattenimento è ammissibile solo se non siano efficacemente applicabili altre misure sufficienti ma meno coercitive; la Corte collega tale norma al giudizio di proporzionalità rimesso al giudice nazionale
art. 9, §2, lett. b), direttiva 2008/115/CE
richiamato nel quadro interpretativo della Direttiva Rimpatri, in collegamento con le condizioni del trattenimento e delle misure alternative
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo sulla violazione o falsa applicazione di legge, ritenuto infondato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il vizio di motivazione nei termini di insufficienza o contraddittorietà, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente o radicalmente incoerente al punto da non rendere percepibile il fondamento decisionale
art. 111 Cost.
richiede una motivazione effettiva della decisione; la sua violazione, quando la motivazione sia solo apparente, integra nullità della sentenza
art. 12 preleggi
richiamato per interpretare la riforma del 2012 come riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale"
comma 1; comma 2; comma 3
è il rito camerale utilizzato; la proposta del consigliere e la successiva decisione sono richiamate anche ai fini della sanzione pecuniaria
consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio a seguito di istanza di decisione
viene richiamato per escludere la pronuncia sulle spese nei confronti delle intimate e per irrogare la sanzione pecuniaria alla parte ricorrente
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale nella doglianza sulla legittimità del trattenimento
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale della motivazione della decisione
non richiamato espressamente nel testo, ma la decisione si colloca nell'alveo dei principi generali sull'onere e sulla sufficienza della prova per la convalida
Massime di principio
- Il trattenimento del cittadino straniero in vista del rimpatrio può essere convalidato quando sussistano situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, e il giudice di merito dia conto di tali ragioni in modo percepibile.
- La mancanza di documenti di identità o di un documento valido per l'espatrio è elemento rilevante sia per escludere l'applicazione di misure alternative meno coercitive sia per negare la partenza volontaria, perché incide sul rischio di fuga e sulla concreta eseguibilità del rimpatrio.
- Le misure alternative al trattenimento previste dalla disciplina sull'immigrazione presuppongono, in linea generale, la disponibilità di un documento idoneo all'espatrio; in mancanza di tale requisito, il trattenimento può risultare proporzionato e legittimo.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo se la motivazione sia mancante, meramente apparente o affetta da anomalie costituzionalmente rilevanti, non già per la sua sola sinteticità o per l'uso di un modulo prestampato.
- L'uso di un provvedimento redatto su schema prestampato non integra di per sé nullità, se il giudice seleziona e indica le ragioni decisive della propria decisione in modo comprensibile e controllabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17553/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17555/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17556/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17561/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →