Cassazione Civile, Ordinanza n. 05558/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di riscuotere contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2012. La Corte d'appello aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse un comportamento fraudolento idoneo a occultare intenzionalmente il debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., e aveva quindi dichiarato dovuti i contributi. Il professionista ha impugnato la decisione lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 13.6.2013, sostenendo che la sola mancata compilazione del quadro RR non consente di presumere una condotta dolosa né di ritenere sospesa la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'opposizione proposta dal professionista contro l'avviso di addebito INPS, dichiarando prescritta la pretesa contributiva relativa all'anno 2012. Ha inoltre confermato la condanna dell'INPS alle spese del giudizio di legittimità e disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito per la novità e complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stata dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della prescrizione, senza che la Corte ne sviluppi una autonoma interpretazione specifica nel dispositivo argomentativo.
La sospensione della prescrizione opera solo quando il debitore ponga in essere una condotta che renda al creditore una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito; non vi è automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 27
La contribuzione alla Gestione separata è dovuta per l'attività professionale; l'obbligo di comunicazione richiamato dalla Corte d'appello non può essere trasformato automaticamente in indice di dolo idoneo a sospendere la prescrizione.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997
Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435 del 2001
Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
d.P.C.M. 13 giugno 2013
Considerato nel calcolo del differimento temporale; anche tenendone conto, la pretesa contributiva è stata ritenuta prescritta.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso direttamente nel merito poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., non basta la mera omissione di un adempimento dichiarativo o comunicativo: occorre una condotta del debitore idonea a rendere impossibile, e non solo più difficile, l'esercizio dell'azione da parte del creditore.
- La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo; il giudice deve compiere un accertamento in fatto specifico sulla sussistenza di una condotta fraudolenta.
- In materia di contributi alla Gestione separata, la prescrizione va verificata tenendo conto degli eventuali differimenti normativi applicabili; se, anche considerando tali differimenti, il termine risulta decorso prima dell'azione dell'ente, la pretesa è prescritta.
- Quando la decisione di legittimità rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2.
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