Cassazione Civile, Ordinanza n. 22073/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dal conduttore di un immobile concesso in locazione commerciale, che lamentava danni subiti a seguito dell'allagamento del locale. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità dei locatori ritenendo che i danni derivassero da vizi strutturali occulti dell'immobile, a loro ignoti senza colpa, e avevano inoltre valorizzato il mancato tempestivo adempimento del conduttore all'obbligo contrattuale di stipulare una polizza assicurativa contro incendio, danneggiamento del locale e responsabilità civile verso terzi. Con il ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto: (1) nullità della sentenza per ultrapetizione/violazione del contraddittorio, per avere la Corte d'appello deciso sul carattere occulto dei vizi e sull'obbligo assicurativo senza specifiche domande o eccezioni, nonché per omessa rinnovazione del contraddittorio sulla c.d. terza via; (2) violazione degli artt. 195 e 196 c.p.c. per il mancato rispetto del contraddittorio sui contenuti definitivi della consulenza tecnica d'ufficio, diversi dalla bozza; (3) violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. per uso asseritamente improprio delle presunzioni e per avere ritenuto provata l'assenza di colpa dei locatori; (4) violazione dell'art. 1578, comma 2, c.c., per avere posto a suo carico l'onere di provare che i locatori conoscessero o ignorassero senza colpa i vizi dell'immobile e per non avere descritto con precisione la natura dei vizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero accomunati dalla violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché fondati su atti e documenti processuali non adeguatamente localizzati nel fascicolo di legittimità e non specificamente indicati quanto a produzione e collocazione nei fascicoli di merito. Ha quindi confermato, per effetto della declaratoria di inammissibilità, la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento richiesto dal conduttore. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita violazione del principio di motivazione e del giusto processo, ma non accolto.
invocato per censurare la decisione resa senza adeguato contraddittorio; la censura è stata dichiarata inammissibile.
invocato per sostenere l'extrapetizione; la doglianza non è stata esaminata nel merito per difetto di specifica localizzazione degli atti.
richiamato come norma di raccordo dalle censure del ricorrente.
indicato come parametro dei motivi di violazione di legge.
indicato come parametro del motivo di nullità processuale.
la Corte lo ha ritenuto violato perché il ricorso non specificava la precisa localizzazione degli atti e documenti su cui si fondavano i motivi, rendendo il ricorso inammissibile.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
invocato per lamentare la violazione del contraddittorio sulla consulenza tecnica d'ufficio.
invocato insieme all'art. 195 c.p.c. per la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio.
richiamato per censurare l'uso delle presunzioni nel ragionamento decisorio.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova in relazione alla prova dell'assenza di colpa dei locatori.
invocato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio riguardo ai vizi della cosa locata e alla conoscenza senza colpa del locatore.
richiamato dalla Corte d'appello per escludere la responsabilità risarcitoria dei locatori in ragione della mancata stipula della polizza assicurativa che avrebbe potuto evitare o limitare il danno.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi che si fondano su atti o documenti processuali devono indicarne in modo specifico la sede nel fascicolo di legittimità o nei fascicoli di merito, poiché la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente.
- La mancata osservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso quando le censure richiedono la verifica di documenti o atti non adeguatamente localizzati.
- La contestazione della decisione di merito sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio richiede una puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti e non può essere proposta in modo generico.
- In materia di locazione, la censura sulla responsabilità del locatore per vizi dell'immobile e sulla ripartizione dell'onere probatorio non è scrutinabile in cassazione se le doglianze non sono autosufficienti quanto agli atti e ai documenti richiamati.
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