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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8463/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 178 lett.c) e 179 c.p.p. in relazione all'art. 23-bis del d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con modificazioni dalla L. 18/12/2020, n.176. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia pronunciato la sentenza in data 3/02/2021 in sua assenza nonostante, essendo detenuto nel carcere di Brescia, avesse tempestivamente richiesto di partecipare all'udienza d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte rileva che dagli atti non risulta allegata o documentata alcuna istanza dell'imputato di partecipare all'udienza; risulta invece la notifica del decreto di citazione con ordine di traduzione, la procura speciale conferita dall'imputato al difensore e la presenza in aula del difensore che, munito di procura speciale, ha richiesto l'applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., senza sollevare eccezioni per l'assenza del cliente. La Corte interpreta ciò come implicito consenso dell'imputato a che l'udienza si svolgesse in sua assenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma sulla definizione concordata della pena in appello; la Corte ha ritenuto che la procura speciale conferita al difensore per il "concordato" equivalga a consenso dell'imputato allo svolgimento dell'udienza in sua assenza.

  • artt. 80, comma 2 e 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norme sostanziali relative ai reati in materia di stupefacenti; richiamate per definire il fatto-reato per cui l'imputato era stato condannato in appello (detenzione di kg 10,086 di cocaina).

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Previsione processuale richiamata nella censura relativa alla nullità o vizio per assenza; la Corte ha valutato la mancata prova dell'istanza di partecipazione e ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma collegata alle forme di impugnazione/validità dell'atto processuale; la Corte ha ritenuto non applicabile la nullità dedotta per carenza di prova della volontà di partecipare dell'imputato.

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con modif. dalla L. 18/12/2020, n.176

    Richiamato nella relazione della censura in quanto disciplina adottata nel periodo emergenziale; la Corte non ha ritenuto che tale norma mutasse l'esito, data la mancanza di prova della richiesta di partecipazione dell'imputato.

  • art. 83, comma 12-ter d.l. 18/03/2020 n.18 conv. dalla L. 24/04/2020 n.27

    Norma emergenziale che autorizza procedure scritte senza discussione orale; richiamata a proposito della modalità di svolgimento dell'udienza/camera di consiglio per la decisione in Cassazione (conclusioni scritte del Procuratore Generale).

Massime di principio

  • La mera notifica dell'ordine di traduzione non è sufficiente a dimostrare che l'imputato abbia effettivamente richiesto o voluto la partecipazione all'udienza; è necessario che la volontà di comparire risulti in atti in modo comprovabile.
  • La conferimento di procura speciale al difensore per concordare la pena e la conseguente formulazione di istanza di applicazione della pena in udienza da parte del difensore, senza obiezioni sull'assenza dell'imputato, può essere interpretata come consenso implicito dell'imputato alla trattazione in sua assenza.
  • In mancanza di prova documentale (o di altra evidente manifestazione della volontà dell'imputato) la Corte di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso che si fonda sulla lamentata assenza del detenuto all'udienza d'appello.
  • Per evitare il rigetto di simili doglianze, l'imputato o il suo difensore devono lasciare traccia chiara e documentata della richiesta di partecipazione (es. istanza formale, deposito in cancelleria, comunicazione scritta dalla casa circondariale) ovvero opporsi esplicitamente alla prosecuzione in assenza.
  • Se si intende che la presenza personale del detenuto sia indispensabile per un determinato atto (es. per questioni di rilevanza difensiva), occorre espressa e tempestiva manifestazione di volontà di partecipare; l'affidamento esclusivo al difensore senza riserva può essere valutato come rinuncia alla presenza.

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