Cassazione Civile, Ordinanza n. 20313/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originaria riguardava una cartella di pagamento emessa per il recupero di un saldo d'imposta relativo al valore della produzione netta di una banca, per asserito omesso/parziale assoggettamento a tassazione della quota imputabile a una Regione, con applicazione della differenza tra aliquote IRAP del 4,25% e del 5,25%. Dopo che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 30783/2018, aveva accolto il ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria e dichiarato assorbito l'incidentale della società, quest'ultima ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore percettivo della Corte: la mancata considerazione di una specifica eccezione contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., relativa a un giudicato esterno formatosi su una pronuncia successiva al controricorso, incidente sull'applicabilità, per il 2003, dell'aliquota del 4,25% al valore della produzione netta nelle Regioni Veneto e Toscana. Nel corso del giudizio di revocazione, però, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando che le parti avevano conciliato la lite tributaria pendente dinanzi al giudice di merito ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, con definizione integrale della pretesa impositiva.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione, ritenendola rituale e perfezionata poiché notificata alle controparti e portata a conoscenza della parte resistente prima dell'udienza. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della controparte; non ha provveduto sulle spese, anche in ragione della mancata costituzione di una delle intimate e dell'accordo contenuto nella conciliazione, e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Norma posta a base del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione.
Invocato quale vizio revocatorio per errore di fatto percettivo della decisione impugnata.
Richiamato con riguardo alla memoria nella quale sarebbe stata dedotta l'eccezione non considerata dalla Corte.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicata come base della trattazione in camera di consiglio.
Indicata come norma procedurale che disciplina la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per escluderne l'applicazione al giudizio di cassazione; la rinuncia non richiede accettazione della controparte.
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come base della conciliazione della controversia tributaria pendente davanti al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Esclusa l'applicazione del cd. doppio contributo unificato perché mancavano i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, estingue il processo se la controparte ne abbia conoscenza prima dell'udienza, senza necessità di accettazione.
- L'accettazione della controparte rileva, nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, soltanto ai fini della regolazione delle spese, non ai fini dell'efficacia estintiva dell'atto.
- L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione in modo da trasformare la rinuncia in atto accettizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia rituale, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono le circostanze indicate in sentenza, e non si applica il doppio contributo unificato in mancanza dei relativi presupposti processuali.
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