Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20313/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originaria riguardava una cartella di pagamento emessa per il recupero di un saldo d'imposta relativo al valore della produzione netta di una banca, per asserito omesso/parziale assoggettamento a tassazione della quota imputabile a una Regione, con applicazione della differenza tra aliquote IRAP del 4,25% e del 5,25%. Dopo che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 30783/2018, aveva accolto il ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria e dichiarato assorbito l'incidentale della società, quest'ultima ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore percettivo della Corte: la mancata considerazione di una specifica eccezione contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., relativa a un giudicato esterno formatosi su una pronuncia successiva al controricorso, incidente sull'applicabilità, per il 2003, dell'aliquota del 4,25% al valore della produzione netta nelle Regioni Veneto e Toscana. Nel corso del giudizio di revocazione, però, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando che le parti avevano conciliato la lite tributaria pendente dinanzi al giudice di merito ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, con definizione integrale della pretesa impositiva.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione, ritenendola rituale e perfezionata poiché notificata alle controparti e portata a conoscenza della parte resistente prima dell'udienza. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della controparte; non ha provveduto sulle spese, anche in ragione della mancata costituzione di una delle intimate e dell'accordo contenuto nella conciliazione, e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, estingue il processo se la controparte ne abbia conoscenza prima dell'udienza, senza necessità di accettazione.
  • L'accettazione della controparte rileva, nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, soltanto ai fini della regolazione delle spese, non ai fini dell'efficacia estintiva dell'atto.
  • L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione in modo da trasformare la rinuncia in atto accettizio.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia rituale, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono le circostanze indicate in sentenza, e non si applica il doppio contributo unificato in mancanza dei relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.