Cassazione Civile, Ordinanza n. 25505/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Roma, per il quale la parte ricorrente aveva proposto in via riconvenzionale domanda di usucapione, sostenendo di averlo posseduto utilmente per il tempo richiesto dalla legge; nei gradi di merito la domanda era stata respinta e la controparte aveva ottenuto la condanna al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno per illegittima occupazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 1141, 1158, 1165 e 2944 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto non provato il possesso utile ad usucapire, nonostante l'asserita occupazione dal 1975, l'assenza di prova di un titolo originario di detenzione in capo alla controparte e il rilievo attribuito al fatto che il ricorrente avesse consentito l'accesso a un CTU nel 1991; (2) violazione dell'art. 2043 c.c. e mancanza assoluta di motivazione, per avere confermato il risarcimento del danno da illegittima occupazione senza considerare l'eccezione sulla decorrenza del diritto al risarcimento e per avere ritenuto il danno in re ipsa; (3) violazione degli artt. 1226 e 2043 c.c., per avere liquidato il danno sulla base di un valore locativo stimato in 1.000 euro mensili, che il ricorrente riteneva eccessivo rispetto ad altre risultanze processuali e alla dedotta inutilizzabilità del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva affermato che il ricorrente occupasse l'immobile dal 1975, ma aveva rilevato il difetto di prova sia dell'inizio sia dell'estensione e delle modalità del possesso, oltre all'insufficienza delle prove documentali prodotte. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la questione della decorrenza del risarcimento non era stata dedotta con specifica censura in appello e, comunque, la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione del principio per cui non esiste un danno in re ipsa, ma una presunzione semplice di danno da occupazione abusiva, superabile solo con prova contraria, qui non fornita. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione di merito sul quantum del danno, mentre la Corte d'appello aveva motivato sulla base delle dimensioni e della collocazione prestigiosa dell'immobile e aveva ritenuto indimostrata la diversa allegazione difensiva. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di somme aggiuntive in favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di possesso; la Corte non ne ha ravvisato violazione, ritenendo che il motivo non si confrontasse con l'accertamento di merito sul difetto di prova del possesso.
Richiamato quale norma sull'usucapione; la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la base fattuale del possesso utile al decorso del termine.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'usucapione; nessuna violazione è stata ravvisata perché il motivo era inammissibile nel merito della ricostruzione fattuale.
Invocato dal ricorrente; la Corte non ha svolto un'autonoma applicazione della norma, ritenendo infondato il presupposto fattuale del possesso utile.
Richiamato per il risarcimento del danno da illegittima occupazione; la Corte ha ribadito che il danno non è in re ipsa, ma può desumersi in via presuntiva dalla concreta occupazione abusiva e dalla probabile diversa utilizzazione economica del bene.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto legittima la stima del valore locativo fondata su elementi oggettivi dell'immobile e ha escluso che fosse sindacabile in cassazione come merito.
art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte ha escluso che le censure fossero idonee a superare la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.
Invocato per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato per la trattazione camerale sulla base di una proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o manifesta infondatezza.
Applicato perché la Corte ha deciso in conformità alla proposta di rigetto/inammissibilità; ne è derivata la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate a favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di usucapione, il soggetto che invoca l'acquisto a titolo originario deve provare l'inizio del possesso, la sua estensione e le sue modalità concrete; la mera occupazione di fatto o la produzione di elementi documentali non univoci non bastano se non consentono di identificare il bene e il titolo di apprensione.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o che miri, sotto l'apparenza della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del fatto.
- Il danno da illegittima occupazione di un immobile non è un danno in re ipsa, ma può essere desunto mediante presunzioni semplici dalla concreta sottrazione del bene al proprietario e dalla ragionevole probabilità di un suo diverso impiego economico; resta a carico dell'occupante la prova contraria.
- La liquidazione del danno patrimoniale da occupazione abusiva può essere effettuata equitativamente sulla base del presumibile valore locativo del bene, purché il giudice motivi su elementi concreti quali dimensioni, ubicazione e caratteristiche dell'immobile; la censura che sollecita una stima diversa è di regola estranea al giudizio di cassazione.
- Quando la Corte decide conformemente a una proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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