Cassazione Penale, Sentenza n. 12340/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per manipolazione del mercato (art. 185 TUF). Le censure riguardano, tra gli altri profili: la mancata corretta applicazione del paradigma interpretativo dell'art. 185 TUF (natura di delitto di mera condotta e di pericolo concreto e conseguente criterio della prognosi postuma/valutazione controfattuale), l'insufficienza o erronea valutazione delle prove (in particolare la falsità e l'utilizzo dei documenti apparentemente provenienti da UBS e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese mediante rogatoria internazionale, es. Giorgio Riva), la carenza del nesso di concorso per Dini e Prati, il difetto di correlazione tra imputazione e motivazione, la pretesa violazione del divieto di reformatio in pejus (per l'aumento della pena in appello), la legittimità dell'impugnazione del Pubblico ministero alla luce delle novità dell'art. 593 c.p.p., la durata eccessiva della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 186 TUF) e profili di proporzionalità della pena e di possibile ne bis in idem rispetto a sanzioni amministrative CONSOB.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato, nel complesso, i ricorsi proposti da Baldassarre, Dini e Prati e confermato la fondatezza della ricostruzione di merito circa la sussistenza degli elementi del reato ex art. 185 TUF (confermando che la condotta era idonea ex ante a determinare una sensibile alterazione del prezzo e che la prognosi postuma controfattuale era stata correttamente svolta). Tuttavia la Corte ha accolto un profilo di censura di Baldassarre relativo alla quantificazione illegittima della pena accessoria: ha annullato senza rinvio la statuizione che aveva esteso l'interdizione dai pubblici uffici a cinque anni, perché incompatibile con i limiti edittali previsti dall'art. 186 TUF (durata delle pene accessorie per i delitti del capo = non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni). Di conseguenza è stata eliminata l'interdizione quinquennale applicata in sede esecutiva e resta ferma l'applicazione della pena accessoria nella misura conforme alla prima sentenza (misura di un anno come risultava dal primo grado). Per il resto i ricorsi sono stati respinti: sono confermate le condanne e le motivazioni sul piano della valutazione complessiva della prova e dell'idoneità ex ante delle notizie false diffuse dalla cosiddetta "Cordata Baldassarre". La Corte ha inoltre statuìto principi procedurali: il giudice di rinvio ha pieni poteri di cognizione nell'ambito dell'annullamento con rinvio e le dichiarazioni acquisite senza contraddittorio possono essere utilizzate se adeguatamente corroborate dal resto del materiale probatorio.
Norme richiamate
art. 185 TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Il reato di manipolazione del mercato e' qualificato come delitto di mera condotta e di pericolo concreto: non è necessario che si realizzi concretamente una sensibile alterazione del prezzo, è sufficiente l'idoneità ex ante della condotta a provocarla; l'accertamento richiede la prognosi postuma con verifica controfattuale sull'attitudine distorsiva delle informazioni diffuse.
"La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale."
La Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione di una pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) nella misura di cinque anni perché eccede i limiti edittali stabiliti dall'art. 186 TUF; va applicata la durata prevista (fra 6 mesi e 2 anni).
art. 28 cod. pen. (riferito da art. 186 TUF)
Articolo richiamato per individuare la tipologia della pena accessoria, ma l'art. 186 TUF ha una disciplina speciale e vincolante sui limiti di durata: prevale la specialità.
Applicazione del principio di specialità tra norme sanzionatorie accessorie: quando sussiste specialità, la pena accessoria speciale prevale su quella generale.
art. 39 legge 28 dicembre 2005, n. 262
Norma che ha raddoppiato i limiti delle pene per talune fattispecie finanziarie; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in sede di determinazione della pena in appello (tenendo conto della normativa vigente al momento dell'imputazione e del principio tempus regit actum per l'appello proposto prima della successiva restrizione delle impugnazioni del PM).
La modifica normativa che ha limitato le impugnazioni del Pubblico ministero non poteva essere applicata retroattivamente: il principio tempus regit actum impone di considerare la norma vigente al momento dell'appello proposto.
Disciplina le questioni devolute alla Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto legittimo l'esame, in sede di legittimità e nel giudizio di rinvio, di profili quali la falsità delle notizie e l'elemento soggettivo quando erano stati dedotti dalle parti (es. Consob) e necessari per la rivalutazione disposta.
art. 526 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Le dichiarazioni rese fuori contraddittorio (es. rogatoria internazionale) hanno valore probatorio ridotto ma possono essere utilizzate se corroborate dalle altre risultanze processuali; non sono in assoluto escluse.
Regola il ne bis in idem rispetto a sanzioni amministrative definitive; la Corte ha osservato che la sanzione amministrativa CONSOB non risultava definitiva né idonea a determinare preclusione automatica, anche in considerazione della complementarietà delle procedure e della necessità di verifica dell'identità storico-naturalistica del fatto.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che l'uso di elementi cronologici anteriori al periodo indicato nell'imputazione fosse giustificato per ricostruire il contesto fattuale e non costituisse mutamento essenziale del fatto con pregiudizio per la difesa.
Criteri di determinatezza e proporzionalità della pena: la Corte ha ritenuto la dosimetria motivata e compatibile con i parametri normativi e con il disvalore contestuale dei fatti.
Massime di principio
- Per il reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF) non è necessario che si verifichi concretamente una sensibile variazione del prezzo: è sufficiente dimostrare l'idoneità ex ante della condotta a provocarla mediante una prognosi postuma e controfattuale.
- La valutazione della falsità delle informazioni e della loro idoneità distorsiva va compiuta complessivamente e in correlazione con l'intero materiale probatorio; dichiarazioni acquisite fuori contraddittorio possono essere utilizzate solo se adeguatamente corroborate.
- Nelle procedure di rinvio dopo annullamento per carenza motivazionale il giudice del rinvio ha pieni poteri di cognizione e può svolgere una nuova valutazione autonoma, anche integrando l'istruttoria, purché motivi la nuova decisione.
- Le pene accessorie speciali previste da norme settoriali (es. art. 186 TUF) devono rispettare i limiti edittali previsti dalla norma speciale; un aumento irragionevole o difforme è annullabile.
- Il principio tempus regit actum: per valutare l'ammissibilità di impugnazioni o altri atti processuali si applica la disciplina vigente al momento dell'atto originario (es. appello), non la successiva modifica normativa.
- La preclusione ne bis in idem rispetto a sanzioni amministrative richiede verifica dell'identità storico-naturalistica del fatto (condotta-evento-nesso causale); la complementarietà delle sanzioni e la non definitività dell'azione amministrativa possono escludere la preclusione.
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