Cassazione Civile, Ordinanza n. 37932/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'erede ha impugnato una cartella di pagamento notificata quale coerede di un soggetto che era stato socio unico e liquidatore di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. La cartella riguardava imposte, sanzioni e interessi per l'anno 1998, derivanti da un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione nei confronti della società quando ancora esistente. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Ufficio aveva appellato e la CTR aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo in sostanza non provata dall'Ufficio la distribuzione del residuo di liquidazione al socio unico e/o agli eredi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2490 e 2495 c.c., dell'art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., censurando l'idea che la responsabilità del socio della società estinta dipendesse dalla prova della distribuzione del residuo di liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di giudicato interno sollevata dalla resistente per difetto di autosufficienza. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che, in caso di cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, i debiti non soddisfatti non si estinguono ma si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame conforme ai principi richiamati, precisando che la mancata prova della distribuzione del bilancio finale di liquidazione non è elemento dirimente per escludere la pretesa del Fisco nei confronti del socio/erede.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 2495 c.c. per censurare la decisione di merito sulla responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società; la Corte ribadisce il principio successorio nei debiti sociali insoddisfatti
la cancellazione della società non estingue i debiti sociali non soddisfatti, che si trasferiscono ai soci; il socio può opporre il limite della propria responsabilità, ma ciò non rende necessaria la prova della distribuzione del residuo di liquidazione per la legittimazione dell'azione del creditore
art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973
norma invocata dal ricorrente in tema di riscossione nei confronti dei soci o di soggetti collegati alla società debitrice
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova operata dal giudice di merito; la Corte esclude che spetti al Fisco provare la distribuzione del riparto finale per agire verso i soci
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
usato per respingere l'eccezione di giudicato interno per difetto di autosufficienza, in quanto non erano stati trascritti o prodotti gli atti e la sentenza di primo grado necessari alla verifica
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- La cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese non determina l'estinzione dei debiti sociali ancora insoddisfatti, che si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo successorio.
- Nei confronti del socio di società estinta il creditore può agire anche se non risulti provata la distribuzione del residuo di liquidazione; tale circostanza non è decisiva per escludere l'interesse ad agire del Fisco.
- La responsabilità del socio resta limitata alla quota o al limite previsto dall'art. 2495 c.c., ma l'eventuale limite di responsabilità opera come eccezione difensiva e non come condizione della legittimazione del creditore a ottenere un titolo.
- Nel giudizio di cassazione l'eccezione di giudicato interno deve essere sorretta da un'esposizione autosufficiente degli atti e delle decisioni rilevanti; in difetto, non può essere esaminata.
- L'interesse del creditore ad agire contro i soci della società cancellata è dinamico e non va valutato in modo statico sulla sola base dell'assenza di riparti nel bilancio finale di liquidazione.
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