Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07652/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un istituto di credito per ottenere l’ammissione di crediti derivanti da vari rapporti bancari, in particolare finanziamenti ipotecari e aperture di credito in conto corrente. Nel giudizio di merito il tribunale aveva inizialmente respinto l’opposizione ritenendo, da un lato, inammissibili alcuni documenti prodotti solo in sede di opposizione per asserita applicazione dell’art. 345 c.p.c. e, dall’altro, non provata l’esistenza e l’entità dei crediti. La prima cassazione aveva accolto alcuni motivi, affermando la rilevanza della data certa ricavabile dal timbro postale quando la scrittura forma un corpo unico col foglio timbrato e rinviando al tribunale per il riesame del materiale probatorio. In sede di rinvio il tribunale ha di nuovo rigettato l’opposizione, ritenendo: che nel giudizio di rinvio potessero essere riesaminate le eccezioni del fallimento dichiarate assorbite; che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non operi il divieto di ius novorum dell’art. 345 c.p.c. quanto alle eccezioni del curatore; che la banca non avesse comunque assolto l’onere probatorio sui crediti, perché per alcuni rapporti aveva prodotto solo estratti conto parziali e per altri, pur avendo prodotto l’intera sequenza degli estratti conto, non aveva depositato scalari e contabili idonei a chiarire la natura di poste annotate come "disposizioni di giroconto". Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 394 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il tribunale di rinvio avrebbe violato il giudicato formatosi dopo la precedente cassazione; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 394 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, insistendo sull’inammissibilità di nuove eccezioni del fallimento e sulla lettura delle conclusioni del curatore; 3) violazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e sostenendo che il fallimento avesse formulato contestazioni generiche e che gli estratti conto e le altre produzioni fossero sufficienti; 4) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il tribunale avesse trascurato parte della documentazione prodotta. La Corte ha respinto tutte le censure, confermando che nel giudizio di rinvio restavano esaminabili le questioni già dichiarate assorbite, che nel procedimento di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre nuove eccezioni e che la banca deve provare integralmente i fatti costitutivi del credito, integrando la documentazione quando le contestazioni riguardano specifiche poste del conto. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a una nuova valutazione del merito e della prova documentale.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha escluso la violazione del giudicato interno e dei limiti del giudizio di rinvio, ha riaffermato che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non si applica, per le eccezioni del curatore, il divieto di ius novorum di cui all’art. 345 c.p.c., e ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale sull’insufficienza della prova dei crediti bancari. In particolare, per alcuni rapporti la produzione degli estratti conto era incompleta; per altri, pur essendo stati prodotti gli estratti dell’intera gestione, mancavano documenti contabili ulteriori necessari a spiegare le movimentazioni indicate come "disposizioni di giroconto" e a ricostruire la provenienza e la consistenza dei crediti. Le doglianze relative all’omesso esame di elementi istruttori sono state giudicate inammissibili perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio restano esaminabili le questioni che la precedente cassazione abbia dichiarato assorbite; il giudice di rinvio non viola il giudicato affrontandole nuovamente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato si forma solo sulle questioni effettivamente decise; non si estende alle questioni dichiarate assorbite dalla precedente sentenza di legittimità.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, quanto alle eccezioni del curatore, il divieto di ius novorum proprio delle impugnazioni ordinarie.

  • art. 99 l. fall.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo sono ammesse produzioni documentali nuove purché nei limiti temporali previsti dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del credito incombe sulla banca opponente che chiede l’ammissione al passivo.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche hanno efficacia probatoria, ma non esonerano dalla prova dei fatti costitutivi quando il contenuto o la provenienza delle poste resti indeterminato.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione sulla conformità all’originale rileva solo nei limiti in cui la prova documentale sia effettivamente necessaria e adeguata a dimostrare il credito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione chiedere un nuovo apprezzamento del merito della prova sotto la veste della violazione dei criteri di valutazione probatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di singoli elementi di prova o la richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È dovuto, in caso di rigetto del ricorso, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove previsto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice può riesaminare liberamente le questioni che la precedente sentenza di cassazione abbia dichiarato assorbite; su di esse non si forma giudicato interno.
  • L’opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ma non è soggetta, per le eccezioni del curatore, al divieto di ius novorum dell’art. 345 c.p.c.; resta invece immutato il thema decidendum fissato dalla domanda di ammissione al passivo.
  • Il creditore che chiede l’ammissione al passivo di un credito bancario deve provare integralmente i fatti costitutivi della pretesa mediante documentazione idonea a ricostruire l’intero rapporto, non essendo sufficiente una produzione parziale quando manchi continuità probatoria.
  • Quando il curatore contesti specifiche poste di conto corrente, la banca deve integrare la prova con documenti ulteriori e con le contabili idonee a spiegare natura, provenienza e consistenza delle movimentazioni contestate.
  • La specificità della contestazione va commisurata alla specificità della deduzione: se la posta contabile è generica, la contestazione del curatore può esserlo altrettanto.
  • In cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di riesaminare gli elementi istruttori nel loro complesso, ma solo di verificare l’omissione di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.