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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04350/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce nell’ambito di una procedura di accordi di ristrutturazione dei debiti con proposta di transazione fiscale. La società debitrice aveva trasmesso all’Agenzia delle entrate la proposta di transazione fiscale, poi depositato il ricorso per l’omologazione degli accordi e iscritto il procedimento nel registro delle imprese. Il tribunale, pur prendendo atto del decorso del termine di 90 giorni per la manifestazione di volontà dell’erario sulla transazione fiscale, aveva ritenuto ammissibile il deposito anticipato della domanda di omologazione e aveva omologato l’accordo. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo dell’Agenzia delle entrate, osservando che il motivo era carente di specificità e che non risultava una concreta compressione dello spatium deliberandi dell’erario; aveva inoltre escluso che eventuali modifiche degli accordi intervenute nelle more ostassero alla ristrutturazione, trattandosi di accordi di natura negoziale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 63, commi 2 e 2-bis, CCII, dell’art. 48, comma 4, CCII e dell’art. 1-bis, commi 4 e 5, del d.l. n. 69/2023, sostenendo che il termine di 90 giorni previsto per l’erario avesse natura dilatoria e impedisse il deposito della domanda di omologa prima della sua scadenza o prima del silenzio-diniego.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione interpretativa sulla transazione fiscale e sugli accordi di ristrutturazione, perché ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di 30 giorni decorrente dalla notificazione integrale della sentenza d’appello eseguita dalla cancelleria lo stesso giorno del deposito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tardiva la notificazione eseguita il 14/8/2024 a fronte della scadenza al 12/8/2024. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 63, commi 2 e 2-bis, CCII

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il termine di 90 giorni per la risposta dell’erario sulla transazione fiscale sarebbe dilatorio e precluderebbe il deposito anticipato della domanda di omologa; la Corte non si pronuncia nel merito della questione per tardività del ricorso.

  • art. 48, comma 4, CCII

    Richiamato insieme all’art. 63 CCII come base normativa della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione; nessuna interpretazione di merito è resa per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, commi 4 e 5, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in l. 10 agosto 2023, n. 103

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del termine di 90 giorni per la transazione fiscale; la Corte non esamina la censura nel merito.

  • art. 51, comma 13, CCII

    Prevede il termine di 30 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione del provvedimento; la Corte lo applica per ritenere tardivo il ricorso.

  • art. 51, comma 15, CCII

    Richiamato per escludere la ricorrenza dei presupposti per una eventuale rimessione in termini o diversa tutela, non essendo emerso con certezza l’elemento soggettivo rilevante.

  • art. 9, comma 1, CCII

    Esclude l’applicazione della sospensione feriale ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione; la Corte lo utilizza per affermare che il termine breve di ricorso non era sospeso ferialmente.

  • art. 1, l. n. 742 del 1969

    Norma sulla sospensione feriale dei termini, ritenuta non applicabile al termine processuale in questione per effetto dell’art. 9 CCII.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia disciplinata dal CCII, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione integrale del provvedimento eseguita dalla cancelleria e, ove previsto dal codice della crisi, non è soggetto alla sospensione feriale salvo espressa diversa disposizione.
  • La tardiva notificazione del ricorso per cassazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito dedotti.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso discende da una ragione processuale assorbente, le questioni sostanziali sull’interpretazione delle norme applicabili alla procedura non vengono scrutinate nel merito.
  • In materia di accordi di ristrutturazione e transazione fiscale, la questione della natura dilatoria o meno del termine assegnato all’amministrazione finanziaria resta non decisa se il ricorso è inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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