Cassazione Civile, Ordinanza n. 35061/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria privata)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento, da parte di una azienda sanitaria locale, di prestazioni di patologia clinica rese da una struttura privata nei mesi di marzo e aprile 2017 e fatturate nei mesi successivi. In primo grado la domanda della struttura privata era stata accolta; la Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'ASL al pagamento, ritenendo che l'ente non avesse provato il superamento del tetto di spesa e che le comunicazioni prodotte dall'ASL fossero inidonee a dimostrare lo sforamento, perché provenienti dalla stessa azienda. Aveva inoltre escluso che la clausola contrattuale di rinuncia a contestazioni implicasse rinuncia alla tutela giurisdizionale rispetto ai provvedimenti di determinazione dei tetti e alle questioni sorte nella fase di esecuzione del rapporto. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inesistenza o inefficacia del contratto per i mesi in contestazione, perché il contratto era stato sottoscritto solo il 7 dicembre 2017 e non aveva efficacia retroattiva; con il secondo ha denunciato, in modo promiscuo, vizi motivazionali e violazione dell'onere della prova e della disciplina dei rapporti tra SSN e strutture accreditate, sostenendo che il superamento del budget rendeva comunque non remunerabili le prestazioni, che non era necessaria una delibera di accertamento o regressione tariffaria, che il credito non poteva considerarsi certo, liquido ed esigibile e che la clausola contrattuale dell'art. 11 comportava rinuncia alla tutela giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Sul primo ha osservato che la questione della validità/esistenza del contratto per il periodo marzo-aprile 2017 era coperta da giudicato interno, poiché la sentenza di primo grado aveva fondato la condanna sulla validità del rapporto e tale punto non era stato devoluto con specifiche censure in appello; di conseguenza, non era più rilevabile d'ufficio. Sul secondo ha rilevato, anzitutto, l'inammissibilità per la tecnica espositiva promiscua, che cumulava censure eterogenee e imponeva impropriamente al giudice di legittimità di selezionare i vizi dedotti; inoltre, il motivo non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, che avevano fondato la decisione sulla mancata prova, da parte dell'ASL, del superamento del tetto di spesa, sull'inidoneità delle note prodotte come prova del budget e sul fatto che la tardiva comunicazione dello sforamento e l'omessa regressione tariffaria non potevano incidere sul credito della struttura. La Corte ha anche ribadito che l'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche, profilo non dedotto correttamente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'ASL alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente per denunciare un preteso vizio della decisione, ma non ritenuto violato in modo utile a fondare il ricorso.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che le censure investivano in realtà la valutazione del materiale probatorio e non erano formulate in modo specifico e coerente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza, ma la Corte esclude che vi fosse un vizio riconoscibile nei termini dedotti.
Richiamato insieme agli altri vizi processuali; la Corte non ravvisa una motivazione mancante o apparente nei termini denunciati.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17
Richiamati dalla ricorrente in tema di atti amministrativi/contabili; il ricorso non li utilizza in modo decisivo per scalfire la ratio della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte rileva che il secondo motivo, pur formalmente incardinato sul n. 4, contiene censure eterogenee riconducibili anche al n. 3 e al previgente n. 5.
La Corte lo richiama per affermare che il punto sulla validità del contratto, non devoluto in appello, è coperto da giudicato interno e non più contestabile.
La Corte ribadisce che l'onere di provare il superamento del tetto di spesa grava sull'ASL, e che tale onere non è stato assolto.
artt. 8-quinquies, 8-sexies e 8-octies d.lgs. n. 502/1992
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la non remunerabilità delle prestazioni extra budget; la Corte ricorda il principio ma dichiara comunque non aggredita la ratio sulla mancata prova del superamento del tetto.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il deposito delle memorie delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
art. 5, lett. a), contratto tra le parti
Richiamato come clausola sulla regressione tariffaria; la Corte lo considera non dirimente, anche perché non era stato dimostrato lo sforamento del tetto e la comunicazione era tardiva.
art. 11, contratto tra le parti
Interpretato dalla Corte come clausola riferita ai provvedimenti a monte della stipula e non come rinuncia alla tutela giurisdizionale per le questioni sorte nella fase esecutiva del rapporto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una questione già decisa in primo grado e non specificamente devoluta in appello resta coperta da giudicato interno e non può essere riaperta né dalle parti né rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve individuare in modo specifico e coerente le rationes decidendi della sentenza impugnata: una critica promiscua e cumulativa di vizi eterogenei è inammissibile perché trasferisce al giudice di legittimità il compito di selezionare e qualificare le singole censure.
- Quando la decisione di merito si fonda su più autonome ragioni, il ricorso è inammissibile o infondato se non le colpisce tutte in modo efficace.
- In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, l'ente pubblico che invochi il superamento del tetto di spesa deve darne prova; note interne o atti unilaterali della stessa amministrazione possono essere ritenuti inidonei se non integrano una prova certa e completa dello sforamento.
- Il superamento del budget può incidere sulla remunerabilità delle prestazioni solo se sia effettivamente provato nei modi rilevanti nel processo; la sola allegazione dello sforamento o il richiamo a clausole contrattuali non basta, se manca la dimostrazione del fatto impeditivo.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non per il solo fatto che il giudice di merito abbia scelto una delle possibili letture del testo.
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