Cassazione Penale, Sentenza n. 20491/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a due motivi: 1) censura di travisamento della prova e di erronea applicazione dell'art. 110 c.p. in relazione al contributo causale del Lucano nel delitto di detenzione a fini di spaccio (ingente quantitativo di marijuana), contestando la valutazione della Corte di merito circa la partecipazione, la rilevanza della presenza nel casolare, dei materiali rinvenuti e della condotta osservata; 2) vizio di motivazione per presunta omissione di valutazione e nullità dell'accertamento chimico svolto dal RIS di Messina, per incongruenze tra campionatura, operazioni peritali e risultati (calo ponderale, commistione di materiale vegetale) e richiesta, in subordine, di rinnovazione dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sia consentita in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio nelle ipotesi di "doppia conforme" e che i motivi proposti siano generici e non rispettino il requisito di specificità estrinseca previsto dall'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. Quanto al travisamento della prova, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale vizio è deducibile in cassazione solo se riguarda un'errata percezione del "significante" della prova o l'introduzione di elementi inesistenti nel processo e richiede puntuale indicazione degli atti travisati; nel caso di specie i giudici di merito hanno motivato compiutamente il concorso del Lucano (interlocuzioni con i coimputati, rinvenimento di materiale pertinente nell'autovettura, rinvenimento di un sacco di marijuana nelle immediate pertinenze del casolare, ecc.) e la Corte ha ritenuto infondate le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa. Sull'accertamento del RIS la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello: il calo ponderale era stato considerato e quantificato nella relazione tecnica (e il quantitativo di principio attivo, pari a grammi 3.261,4, superava la soglia rilevante ai fini dell'aggravante dell'ingente quantità), per cui la richiesta di rinnovazione dell'esame è stata respinta. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ordine di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (somma determinata equitativamente).
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sostanziale che incrimina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte conferma l'applicazione in relazione al fatto-reato addebitato al Lucano.
d.P.R. 309/1990, art. 80
Previsione dell'aggravante per l'"ingente quantità"; la Corte ritiene applicabile l'aggravante perché il principio attivo (g. 3.261,4) supera la soglia di riferimento indicata dalla giurisprudenza
codice penale, art. 110
Contestata l'applicazione della norma sul concorso di persone nel reato; la Corte valuta che la motivazione del concorso sia adeguata e coerente con le risultanze probatorie
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma sui motivi di ricorso in cassazione; i motivi invocati per queste lettere (inosservanza/erronea applicazione di legge e vizio di motivazione/travisamento) sono ritenuti generici e non provati nel modo richiesto
codice di procedura penale, art. 581
art. 581, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. 31/10/2022 n.150 e success. modifiche
Introduce la causa di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi d'impugnazione; la Corte l'applica per rigettare il ricorso per genericità estrinseca
disposizioni processuali, art. 165-bis disp. att. c.p.p.
art. 165-bis disp. att. c.p.p. (richiamato nel testo giurisprudenziale)
Rilevanza del principio di autosufficienza del ricorso e dell'onere di allegazione puntuale degli atti che si assumono travisati; la Corte richiama l'onere a carico del ricorrente
codice di procedura penale, art. 616
Regola la liquidazione delle spese e l'onere per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte dispone che il ricorrente sostenga le spese del procedimento
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alle conclusioni del Procuratore generale depositate ex art. 23, comma 8; conferma la partecipazione del Ministero alla fase di discussione
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme (stessa valutazione probatoria da primo e secondo grado) la Cassazione non può procedere a nuova valutazione del merito e può censurare il travisamento della prova solo se la difesa indica puntualmente atti o elementi del processo travisati e la divergenza è manifesta e non controvertibile.
- I motivi di cassazione devono rispettare il requisito di specificità "estrinseca" (art. 581, comma 1-bis c.p.p.): le censure devono essere enunciate in modo puntuale e riferite ai capi e punti della decisione; la genericità comporta l'inammissibilità.
- Il vizio di travisamento della prova deducibile in Cassazione riguarda errori sul "significante" della prova (es. introduzione di fatti non presenti negli atti o omissione di prova decisiva) e richiede l'indicazione precisa degli atti che si ritengono travisati.
- Le doglianze sulla validità di perizie o accertamenti tecnici (es. analisi del RIS) devono dimostrare incongruenze concrete e puntuali; la mera ipotesi che il campione esaminato non coincida con quello sequestrato o che sia avvenuto un errore non basta senza indici probatori precisi.
- Per la qualificazione dell'"ingente quantità" (aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990) la valutazione si fonda sulla quantità di principio attivo e sui criteri giurisprudenziali consolidati: se il principio attivo supera la soglia (criteri delle Sezioni Unite) l'aggravante può essere correttamente applicata.
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