Cassazione Civile, Ordinanza n. 16139/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da domande risarcitorie proposte da medici che avevano frequentato scuole di specializzazione in medicina in anni compresi tra il 1975 e il 1992 senza ricevere alcuna remunerazione. Essi sostenevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di prevedere un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi e che l’Italia vi aveva dato tardiva e parziale attuazione solo con la legge n. 257/1991. Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande per prescrizione, decisione confermata in appello. Nel giudizio di legittimità, la ricorrente principale deduceva: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato la prescrizione senza considerare tre raccomandate inviate ai ministeri nel 1998, 2003 e 2008; omesso esame di un fatto decisivo; motivazione apparente; violazione dell’art. 2935 c.c. per avere fatto decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999, sostenendo che il diritto non fosse ancora azionabile e richiamando la sentenza Emmott della CGUE. Il gruppo di co-ricorrenti proponeva motivi analoghi: nullità per omesso confronto con le difese d’appello, omessa pronuncia sull’applicabilità di Emmott, censura sul dies a quo della prescrizione, omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e censura sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: per la ricorrente principale, il primo motivo era temerario perché fondato su documenti dedotti come depositati solo in appello, dunque inammissibili ex art. 345 c.p.c. e non specificamente localizzati nei gradi precedenti; il secondo era assorbito e comunque precluso dalla doppia conforme; il terzo era inammissibile e infondato perché la motivazione d’appello era chiara e non apparente; il quarto era inammissibile perché, secondo giurisprudenza consolidata, il diritto al risarcimento per tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, e perché la sentenza Emmott non impedisce l’eccezione di prescrizione quando l’inadempimento statale era certo e non controverso. Per il gruppo di co-ricorrenti, i motivi sulla nullità e sull’omessa pronuncia sono stati respinti poiché il giudice di merito non deve esaminare ogni argomento se decide sulla ragione assorbente della prescrizione; la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta irrilevante, poiché il rinvio è facoltativo e non costituisce domanda; il motivo sul dies a quo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni già dette; il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, perché la liquidazione va parametrata al valore più elevato della domanda nel litisconsorzio facoltativo e, nel caso concreto, la liquidazione della Corte d’appello era addirittura inferiore ai parametri massimi. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente principale e il gruppo di ricorrenti alle spese di legittimità e, ravvisando abuso dello strumento processuale, ha applicato a loro carico anche la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Norme richiamate
Non può fondare il ricorso la deduzione che il giudice di merito abbia ignorato documenti asseritamente depositati solo in appello e quindi inammissibili.
La censura è stata respinta perché costruita su documenti non scrutinabili nel merito per difetto di rituale produzione.
I documenti prodotti per la prima volta in appello sono inammissibili.
Il ricorrente deve indicare specificamente se e quando i documenti siano stati prodotti nei gradi di merito.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è apparente quando la decisione è sorretta da una ragione giuridica assorbente chiaramente espressa.
La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso, la decorrenza è stata ancorata al 27 ottobre 1999 secondo giurisprudenza consolidata.
Il motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento consolidato della Corte.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulla questione sostanziale devoluta, anche senza esaminare singoli argomenti difensivi.
art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
La Corte può rinviare a motivazioni già consolidate in precedenti conformi.
Nel litisconsorzio facoltativo le domande restano distinte e autonome ai fini del valore della causa.
La liquidazione dei compensi va rapportata al valore della causa e può essere aumentata in relazione al numero delle parti soccombenti.
art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014
Il parametro di liquidazione si determina in base allo scaglione di riferimento e alle variazioni per pluralità di parti.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
Al valore della domanda si sommano gli interessi scaduti prima della proposizione della causa.
La Corte ha applicato la condanna per abuso dello strumento processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, nei limiti risultanti dal testo.
Direttiva 75/362/CEE
Ha previsto, insieme alla direttiva 75/363/CEE, un quadro per il riconoscimento dei diplomi medici e la formazione specializzata.
Direttiva 75/363/CEE
Ha disciplinato i requisiti minimi della formazione specializzata dei medici.
Direttiva 82/76/CEE
Ha introdotto il principio dell'adeguata remunerazione della formazione a tempo pieno dei medici specialisti.
legge 8 agosto 1991, n. 257
Indicata come intervento di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie.
Il suo art. 11 è stato assunto come dies a quo della prescrizione per il risarcimento del danno da tardiva attuazione.
art. 11 legge 19 ottobre 1999, n. 370
Ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo a favore di chi era già titolare di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.
- La sentenza Emmott non impedisce alla pubblica amministrazione di eccepire la prescrizione quando l'inadempimento statale era certo, non controverso e non è stato lo Stato a determinare la tardività dell'azione.
- La deduzione di errori valutativi su documenti prodotti solo in appello è inammissibile, sia per il divieto di nova sia per il difetto di specifica indicazione circa la produzione nei precedenti gradi.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste se la decisione di merito è sorretta da una ragione assorbente chiaramente espressa, senza necessità di confutare ogni singolo argomento difensivo.
- In presenza di doppia conforme non è proponibile in cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Nel litisconsorzio facoltativo, ai fini del valore della causa e della liquidazione delle spese, le domande restano autonome e il valore va determinato con riferimento alla domanda di importo più elevato, sommando anche gli accessori maturati secondo le regole processuali.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra una domanda su cui il giudice di merito debba necessariamente pronunciare, trattandosi di potere discrezionale.
- La reiterazione di ricorsi fondati su questioni già da tempo risolte e da orientamenti consolidati può integrare abuso dello strumento processuale, con conseguente condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
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