Cassazione Civile, Ordinanza n. 27901/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
La controversia nasceva dalla richiesta di un mediatore immobiliare di ottenere dall'acquirente la provvigione per l'attività svolta in relazione alla vendita di un appartamento di proprietà di terza persona, poi effettivamente acquistato dalla convenuta. Secondo i fatti accertati nei gradi di merito, il mediatore aveva accompagnato la potenziale acquirente alla visita dell'immobile, aveva inviato la planimetria catastale e aveva poi ricevuto la figlia della stessa nel proprio studio, fornendo ulteriori informazioni anche sulla provvigione e sulla somma da versare per bloccare la vendita. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo provato il nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare e reputando equa la provvigione nella misura del 3% del prezzo finale. In cassazione la ricorrente ha inizialmente articolato tre motivi, ma in sede di istanza ex art. 380-bis c.p.c. ha rinunciato ai primi due e ha insistito solo sul terzo, denunciando violazione dell'art. 1755, comma 2, c.c. per avere il giudice fissato la provvigione al 3% nonostante non vi fosse stata accettazione di tale percentuale da parte sua e nonostante dall'incarico conferito dalla venditrice risultasse una provvigione dell'1,5%; ha inoltre dedotto che il mediatore non aveva partecipato alla redazione del preliminare, al rogito né alla presentazione personale delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ai primi due motivi e ha esaminato il solo terzo, rigettandolo perché infondato. Ha affermato che l'art. 1755, comma 2, c.c. prevede criteri successivi e sussidiari per la determinazione della provvigione: in mancanza di patto, tariffe professionali o usi, la misura è rimessa al giudice secondo equità. Ha inoltre rilevato che la percentuale indicata nell'incarico di vendita conferito dalla venditrice non vincolava il rapporto tra mediatore e acquirente, trattandosi di accordo tra soggetti diversi, e che la valutazione di congruità del 3% operata dal giudice di merito era un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, essendo congruamente motivata alla luce dell'attività effettivamente svolta dal mediatore. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato ulteriore.
Norme richiamate
mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi; la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti è determinata dal giudice secondo equità
la provvigione del mediatore è regolata da criteri successivi e sussidiari; se non vi è accordo, né tariffe né usi provati, il giudice la determina equitativamente e la proporzione tra le parti può anche essere differenziata
proposta di definizione accelerata; decisione in conformità alla proposta
la proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità del relatore nel collegio; se la decisione è conforme alla proposta, opera il regime speciale di cui al comma 3, ultima parte
richiamato per la composizione del collegio nella definizione del giudizio dopo richiesta di decisione
esclusa l'incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata
richiamato solo per escludere profili di incompatibilità
la definizione del ricorso in conformità alla proposta comporta una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, quale ipotesi normativa di abuso del processo
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso va dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato anche in relazione alle spese e alla condanna per responsabilità aggravata
Massime di principio
- In tema di mediazione, la provvigione spetta quando l'attività del mediatore abbia avuto efficienza causale nella conclusione dell'affare, anche in assenza di uno specifico incarico formale, se tale nesso è accertato in fatto dal giudice di merito.
- La determinazione della provvigione del mediatore segue un ordine di criteri sussidiari: prima l'eventuale patto tra le parti, poi tariffe professionali o usi, e solo in loro difetto la valutazione equitativa del giudice.
- La pattuizione sulla provvigione contenuta nei rapporti tra mediatore e una delle parti non vincola automaticamente l'altra parte del contratto, perché il giudice deve valutare separatamente il rapporto di mediazione nei confronti di ciascun contraente.
- In cassazione non è censurabile la mera valutazione di congruità della percentuale della provvigione quando il giudice di merito l'abbia motivata, sia pure sinteticamente, in relazione all'attività concretamente svolta dal mediatore.
- Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la definizione del ricorso in conformità alla proposta può comportare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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