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Sentenza

Sentenza n. 3461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva impugnato il giudizio collegiale di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale, i giudizi individuali dei commissari e i verbali della commissione. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo generica e non adeguatamente motivata la valutazione della commissione sulla limitata originalità della produzione scientifica e non ricostruibile il nesso tra le valutazioni espresse e il giudizio conclusivo, ordinando una rivalutazione da parte dell’amministrazione. Il Ministero ha proposto appello deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 134 c.p.a., della legge n. 240/2010 e degli artt. 3, 4 e 6 del d.m. n. 120/2016, nonché difetto di motivazione e travisamento degli atti, sostenendo che il giudizio collegiale fosse puntuale e coerente con i giudizi individuali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della medesima disciplina e del d.m. n. 855/2015, contestando la valutazione del TAR secondo cui l’approccio comparatistico utilizzato dal candidato non avrebbe potuto incidere negativamente sulla valutazione nel settore del diritto costituzionale, poiché il settore comprende anche i rapporti tra ordinamento interno e ordinamenti esterni, sovranazionali e internazionali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi i motivi, trattati congiuntamente, e ha riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario. Il Collegio ha ricostruito i requisiti dell’abilitazione scientifica nazionale: per la seconda fascia occorre una valutazione positiva della qualificazione scientifica e della maturità scientifica, intesa come qualità e originalità dei risultati, oltre al soddisfacimento congiunto delle condizioni previste dall’art. 6 del d.m. n. 120/2016. La valutazione deve considerare, tra l’altro, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, collocazione editoriale, continuità e rilevanza delle pubblicazioni. Nel caso concreto, il giudizio collegiale non si era limitato a una formula stereotipata sulla limitata originalità, ma aveva evidenziato il carattere prevalentemente descrittivo e compilativo di molti lavori, l’assertività delle ricostruzioni, le carenze metodologiche e la scarsa originalità e innovatività della monografia e degli altri contributi. I giudizi individuali, letti nel loro complesso e non mediante estrapolazione di singole frasi positive, risultavano coerenti con il giudizio collegiale e indicavano dettagliatamente le criticità delle pubblicazioni. Gli elementi positivi presenti nella produzione non erano quindi incompatibili con la conclusione negativa, essendo stati ritenuti recessivi rispetto alle carenze complessive. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto legittima la considerazione secondo cui l’approccio comparatistico, pur astrattamente pertinente al settore, poteva risultare in concreto pregiudizievole per l’approfondimento propriamente costituzionalistico. La carenza del requisito dell’originalità era comunque di per sé sufficiente a impedire il conseguimento dell’abilitazione. Le spese del doppio grado sono state compensate. L’appellato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione al difensore di euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 134 c.p.a.

    La disposizione è richiamata dall’amministrazione a sostegno delle censure contro la sentenza di primo grado; il testo non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.

  • l. 240/2010

    Costituisce, insieme alla disciplina regolamentare, il quadro normativo della procedura di abilitazione scientifica nazionale.

  • art. 3 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    La qualificazione scientifica del candidato [...] è basata sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

    Per il conseguimento dell’ASN è necessario un giudizio positivo sulla qualificazione scientifica; per la seconda fascia la maturità scientifica richiede un positivo livello di qualità e originalità dei risultati, tale da conferire una posizione riconosciuta almeno nel panorama nazionale della ricerca.

  • art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche [...] secondo i seguenti criteri: a) la coerenza [...]; b) l’apporto individuale [...]; c) la qualità [...], sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale [...]; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni [...]; f) la rilevanza delle pubblicazioni [...].

    La valutazione delle pubblicazioni è complessiva e deve considerare una pluralità di criteri, tra cui originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, coerenza disciplinare, continuità e rilevanza.

  • art. 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    La Commissione [...] attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambe le seguenti condizioni.

    L’abilitazione richiede il soddisfacimento congiunto delle condizioni relative alla valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica e dei titoli e alla qualità elevata delle pubblicazioni; la carenza di un requisito necessario impedisce il conseguimento dell’abilitazione.

  • d.m. 30 ottobre 2015, n. 855

    La definizione del settore concorsuale di diritto costituzionale comprende anche i rapporti fra ordinamento interno e ordinamenti esterni, sovranazionali e internazionali, ma ciò non impedisce alla commissione di valutare se l’approccio comparatistico utilizzato abbia concretamente sacrificato l’approfondimento propriamente costituzionalistico.

  • art. 127 d.P.R. 115/2002

    È richiamato con riferimento al controllo dell’ufficio finanziario sui presupposti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Sono richiamati per la liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, entro i valori medi delle tariffe.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Determina la riduzione della metà degli importi spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’abilitazione scientifica nazionale, la commissione può fondare il giudizio negativo su una valutazione complessiva della produzione scientifica che evidenzi, in modo puntuale, prevalenza descrittiva o compilativa, carenze metodologiche, assertività delle conclusioni e insufficiente originalità, anche quando siano presenti singoli elementi o passaggi positivi.
  • La motivazione del giudizio di non idoneità è sufficiente quando, letti congiuntamente il giudizio collegiale e quelli individuali, consente di ricostruire le ragioni concrete per cui gli elementi negativi relativi a qualità, originalità, rigore metodologico e approfondimento prevalgono sugli aspetti positivi; non è legittimo fondare il giudizio del giudice su singole frasi estrapolate dal contesto dei giudizi individuali.
  • La presenza di alcuni spunti originali o di interesse nelle pubblicazioni non rende contraddittorio il giudizio negativo, se la commissione ha motivatamente ritenuto che tali elementi non siano sufficienti, nel complesso, a raggiungere lo standard di maturità scientifica richiesto per l’abilitazione.
  • Poiché i requisiti previsti per l’abilitazione scientifica nazionale devono essere posseduti congiuntamente, la riscontrata carenza del requisito dell’originalità della produzione scientifica è autonomamente sufficiente a impedire il conseguimento dell’abilitazione.
  • Anche quando l’approccio comparatistico rientra nelle tematiche del settore concorsuale, la commissione può valutarne negativamente l’utilizzo qualora, nel caso concreto, ritenga motivatamente che esso abbia sacrificato il necessario approfondimento della materia propriamente riconducibile al settore.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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