Cassazione Civile, Ordinanza n. 32370/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (subconduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di sublocazione relativo a un immobile inizialmente appartenente a una società poi fallita. La società sublocatrice otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della banca subconduttrice per canoni asseritamente dovuti; la banca proponeva opposizione sostenendo che, per effetto di una precedente sentenza del Tribunale di Treviso che aveva dichiarato l’inefficacia sia del contratto di locazione principale sia di quello di sublocazione, i canoni non erano esigibili. Il Tribunale di Venezia revocava il decreto; la Corte d’appello confermava. In Cassazione la sublocatrice deduceva quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno, sostenendo che il primo giudice aveva qualificato la sentenza trevigiana come costitutiva e non immediatamente esecutiva, e che tale qualificazione non essendo stata impugnata dalla banca sarebbe passata in giudicato; 2) violazione delle norme sulla provvisoria esecutività delle sentenze costitutive, contestando la tesi dell’immediata esecutività dei capi condannatori e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite; 3) violazione delle norme sui doveri del locatore/sublocatore e del conduttore, lamentando che la corte territoriale avesse sovrapposto la questione dell’esecutività della sentenza trevigiana agli obblighi contrattuali delle parti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte avrebbe trascurato che tra la sentenza trevigiana e i canoni richiesti era decorso un lungo periodo durante il quale la banca aveva continuato a godere dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler considerare erronea la motivazione della corte d’appello sulla natura della sentenza del Tribunale di Treviso e sulla sua immediata esecutività, la decisione impugnata restava comunque sorretta da una ratio autonoma e sufficiente: la sentenza trevigiana era ormai passata in giudicato quanto alla dichiarata inefficacia dei contratti di locazione e sublocazione, e tale giudicato spiegava effetti retroattivi sino al momento della stipula dei contratti e comunque già alla data di proposizione dei ricorsi monitori. Di conseguenza, al momento in cui la sublocatrice agiva per il pagamento dei canoni mancava il presupposto del credito azionato. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale preclude il riesame del punto già accertato in altro giudizio tra le stesse parti, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse.
Il giudicato interno si forma sulle statuizioni non impugnate nei limiti della devoluzione del gravame.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
La ricorrente lo invocava per contestare l’immediata esecutività dei capi condannatori di una sentenza costitutiva; la Corte ha però ritenuto assorbente il giudicato sulla inefficacia dei contratti.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti delle sentenze costitutive e alla loro capacità di produrre effetti giuridici.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che gli obblighi del locatore/sublocatore non possono essere modulati dalla sola esecutività di una sentenza terza.
Richiamato insieme agli altri articoli sulla disciplina del rapporto locatizio per sostenere la tesi della ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente in tema di molestie o pretese di terzi sulla cosa locata.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i rapporti tra locatore, sublocatore e subconduttore seguono una disciplina propria.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte richiama la possibilità di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque corretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando tra le stesse parti si forma giudicato su una questione pregiudiziale o su un punto decisivo comune a più giudizi, quel giudicato preclude il riesame del punto anche in un giudizio avente petitum diverso, se la questione è logicamente necessaria alla decisione successiva.
- La correttezza della motivazione di una sentenza d’appello non comporta la cassazione se la decisione è comunque sorretta da una ratio autonoma e idonea a reggerne il dispositivo.
- L’errore della corte di merito sulla qualificazione della natura di una precedente sentenza può restare irrilevante se la medesima sentenza è ormai passata in giudicato sul punto decisivo e i suoi effetti retroagiscono al momento in cui il rapporto o l’atto è sorto, incidendo sull’esistenza del credito azionato.
- In presenza di giudicato sull’inefficacia di un contratto, il credito per canoni fondato su quel rapporto non è esigibile per il periodo cui l’inefficacia si riferisce, anche se nel successivo giudizio si discuta incidentalmente dell’esecutività della pronuncia che l’ha accertata o dichiarata.
- I motivi di ricorso che investono questioni non decisive restano assorbiti quando la decisione è già integralmente sorretta da un’autonoma ragione di rigetto fondata sul giudicato.
- rami mappati solo se la disciplina effettivamente trattata è centrale: nel caso di rapporti di locazione/sublocazione e giudicato civile processuale, la lite può essere decisa sulla base del rapporto contrattuale e degli effetti del giudicato sulla pretesa creditoria.
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