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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32370/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subconduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di sublocazione relativo a un immobile inizialmente appartenente a una società poi fallita. La società sublocatrice otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della banca subconduttrice per canoni asseritamente dovuti; la banca proponeva opposizione sostenendo che, per effetto di una precedente sentenza del Tribunale di Treviso che aveva dichiarato l’inefficacia sia del contratto di locazione principale sia di quello di sublocazione, i canoni non erano esigibili. Il Tribunale di Venezia revocava il decreto; la Corte d’appello confermava. In Cassazione la sublocatrice deduceva quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno, sostenendo che il primo giudice aveva qualificato la sentenza trevigiana come costitutiva e non immediatamente esecutiva, e che tale qualificazione non essendo stata impugnata dalla banca sarebbe passata in giudicato; 2) violazione delle norme sulla provvisoria esecutività delle sentenze costitutive, contestando la tesi dell’immediata esecutività dei capi condannatori e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite; 3) violazione delle norme sui doveri del locatore/sublocatore e del conduttore, lamentando che la corte territoriale avesse sovrapposto la questione dell’esecutività della sentenza trevigiana agli obblighi contrattuali delle parti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte avrebbe trascurato che tra la sentenza trevigiana e i canoni richiesti era decorso un lungo periodo durante il quale la banca aveva continuato a godere dell’immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler considerare erronea la motivazione della corte d’appello sulla natura della sentenza del Tribunale di Treviso e sulla sua immediata esecutività, la decisione impugnata restava comunque sorretta da una ratio autonoma e sufficiente: la sentenza trevigiana era ormai passata in giudicato quanto alla dichiarata inefficacia dei contratti di locazione e sublocazione, e tale giudicato spiegava effetti retroattivi sino al momento della stipula dei contratti e comunque già alla data di proposizione dei ricorsi monitori. Di conseguenza, al momento in cui la sublocatrice agiva per il pagamento dei canoni mancava il presupposto del credito azionato. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude il riesame del punto già accertato in altro giudizio tra le stesse parti, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma sulle statuizioni non impugnate nei limiti della devoluzione del gravame.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 282 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per contestare l’immediata esecutività dei capi condannatori di una sentenza costitutiva; la Corte ha però ritenuto assorbente il giudicato sulla inefficacia dei contratti.

  • art. 2908 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti delle sentenze costitutive e alla loro capacità di produrre effetti giuridici.

  • art. 1575 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che gli obblighi del locatore/sublocatore non possono essere modulati dalla sola esecutività di una sentenza terza.

  • art. 1581 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sulla disciplina del rapporto locatizio per sostenere la tesi della ricorrente.

  • art. 1585 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di molestie o pretese di terzi sulla cosa locata.

  • art. 1586 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i rapporti tra locatore, sublocatore e subconduttore seguono una disciplina propria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque corretto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando tra le stesse parti si forma giudicato su una questione pregiudiziale o su un punto decisivo comune a più giudizi, quel giudicato preclude il riesame del punto anche in un giudizio avente petitum diverso, se la questione è logicamente necessaria alla decisione successiva.
  • La correttezza della motivazione di una sentenza d’appello non comporta la cassazione se la decisione è comunque sorretta da una ratio autonoma e idonea a reggerne il dispositivo.
  • L’errore della corte di merito sulla qualificazione della natura di una precedente sentenza può restare irrilevante se la medesima sentenza è ormai passata in giudicato sul punto decisivo e i suoi effetti retroagiscono al momento in cui il rapporto o l’atto è sorto, incidendo sull’esistenza del credito azionato.
  • In presenza di giudicato sull’inefficacia di un contratto, il credito per canoni fondato su quel rapporto non è esigibile per il periodo cui l’inefficacia si riferisce, anche se nel successivo giudizio si discuta incidentalmente dell’esecutività della pronuncia che l’ha accertata o dichiarata.
  • I motivi di ricorso che investono questioni non decisive restano assorbiti quando la decisione è già integralmente sorretta da un’autonoma ragione di rigetto fondata sul giudicato.
  • rami mappati solo se la disciplina effettivamente trattata è centrale: nel caso di rapporti di locazione/sublocazione e giudicato civile processuale, la lite può essere decisa sulla base del rapporto contrattuale e degli effetti del giudicato sulla pretesa creditoria.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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