Cassazione Civile, Sentenza n. 1179/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva ritenuto inammissibile l'azione diretta ex art. 144 c.d.a., sostenendo che tale inammissibilità sarebbe stata affermata in ragione del fatto che il veicolo dei ricorrenti era privo di copertura assicurativa. I ricorrenti denunciano errore di qualificazione della procedura (riconducendo l'azione al regime dell'art. 148 o dell'art. 149 c.d.a. anziché all'art. 144), violazione e falsa interpretazione degli artt. 122 e 144 del codice delle assicurazioni, contraddittorietà della motivazione, e violazione delle norme processuali relative alle spese (art. 92 c.p.c. e art. 111 Cost.). È altresì richiamata la possibilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c., di agire contro il soggetto responsabile con comportamento colposo.
La decisione
la Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo l'interpretazione del giudice d'appello manifestamente irrazionale e non coerente con la ratio di tutela del danneggiato che sorregge il titolo delle assicurazioni obbligatorie. La Corte ha affermato che l'art. 122 c.d.a. (obbligo di assicurazione e divieto di circolazione) non esclude la legittimazione ad esercitare l'azione diretta di cui all'art. 144 c.d.a.: il legislatore non ha previsto espressamente una sanzione tale da privare il danneggiato del rimedio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Messina in persona di diverso giudice; il terzo motivo relativo alle spese è stato assorbito. La Corte ha richiamato anche la direttiva 2009/103/CE (art. 18) e principi costituzionali (art. 2 e art. 24) a sostegno di un'interpretazione volta alla tutela del danneggiato.
Norme richiamate
Codice delle assicurazioni (art. 122)
l'articolo 122 dispone che, se non è adempiuto l'obbligo di assicurazione, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" e che l'assicurazione copre i danni alla persona causati ai trasportati
la Corte ha ritenuto che l'art. 122 regoli l'obbligo di assicurazione e le relative sanzioni di circolazione, ma non incide sulla legittimazione del danneggiato ad esercitare l'azione diretta ex art. 144; non costituisce norma che escluda in via automatica il rimedio risarcitorio
Codice delle assicurazioni (art. 144)
l'art. 144 prevede che il danneggiato "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione"
l'art. 144 riconosce il diritto del danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile; tale diritto non viene meno per il fatto che il veicolo del danneggiato non sia coperto da polizza
Codice delle assicurazioni (art. 148)
articolo riferito alle procedure di indennizzo diretto; la Corte distingue l'ambito procedurale di art. 148 rispetto al diritto sostanziale di cui all'art. 144, rilevando che una errata ricostruzione procedurale non può privare del rimedio l'attore
Codice delle assicurazioni (art. 149)
articolo che disciplina altre forme di indennizzo diretto e residualità delle procedure; la Corte esclude che art. 149 operi come regola che escluda l'azione ex art. 144 quando il veicolo dell'attore non è assicurato
Codice delle assicurazioni (art. 141)
richiamato nella ricostruzione delle varie fattispecie (terzo trasportato, ecc.); utilizzato per illustrare la differenza tra le diverse azioni previste dal titolo
norma sulla responsabilità per circolazione dei veicoli che consente l'azione diretta verso il soggetto che con comportamento colposo ha causato il danno; può rappresentare alternativa o complemento alle azioni previste dal codice delle assicurazioni
Codice di procedura civile (art. 92, comma 2)
norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alle spese assorbito dopo la cassazione della decisione impugnata
Costituzione (art. 24)
richiamato a sostegno del principio di tutela giurisdizionale e dell'interpretazione favorevole alla protezione del danneggiato
Direttiva 2009/103/CE (art. 18)
l'art. 18 sancisce che gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro
la Corte ha richiamato la direttiva come parametro interpretativo che impone agli Stati membri di garantire il diritto di azione diretta delle vittime e come conferma della necessità di un'interpretazione interna volta alla massima tutela del danneggiato
Massime di principio
- L'obbligo di assicurazione (art. 122 c.d.a.) e le relative sanzioni di circolazione non comportano automaticamente l'esclusione del diritto del danneggiato ad agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile (art. 144 c.d.a.).
- L'azione diretta ex art. 144 c.d.a. va interpretata e applicata in modo coerente con la finalità di tutela della vittima, anche alla luce della direttiva 2009/103/CE e dei principi costituzionali che promuovono l'effettiva possibilità di ottenere il ristoro del danno.
- Errori di qualificazione procedurale (riconduzione tra art. 144, 148 e 149 c.d.a.) non devono determinare la perdita del rimedio sostanziale del danneggiato; il giudice deve valutare la legittimazione sostanziale indipendentemente da etichette processuali improprie.
- Se il danneggiato è privo di copertura sul proprio veicolo, rimangono comunque percorsi alternativi di tutela (azione diretta contro l'assicuratore del responsabile e, ove pertinente, azione ex art. 2054 c.c. contro il responsabile), che devono essere garantiti dal sistema giuridico.
- In situazioni analoghe i giudici devono privilegiare un'interpretazione sistematica e teleologica delle norme sulle assicurazioni obbligatorie, evitando soluzioni che risultino 'irragionevoli' e che compromettano l'effettivo risarcimento della vittima.
- Una decisione di merito che escluda il rimedio del danneggiato in modo non supportato da una norma espressa o da una logica normativa coerente può essere cassata dalla Corte di legittimità e la causa rinviata per nuovo esame.
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