Sentenza n. 6436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto o dichiarato inammissibili le domande dirette al riconoscimento della natura lavorativa del rapporto di giudice di pace, alle conseguenti tutele economiche e previdenziali, al risarcimento per abusiva reiterazione degli incarichi a termine e alla prosecuzione del servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrato onorario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante, già giudice di pace dal 2002 al 2021, ha censurato la sentenza del TAR sostenendo che l'attività svolta costituisse lavoro subordinato o comunque attività lavorativa ai sensi del diritto dell'Unione europea. Ha dedotto la violazione della normativa nazionale, costituzionale ed eurounitaria in materia di lavoro a tempo determinato, parità di trattamento e magistratura onoraria, contestando il rigetto delle domande di riconoscimento dello status lavorativo, ferie retribuite, trattamento di fine rapporto, ricostruzione previdenziale e assistenziale, differenze retributive, risarcimento per l'abusiva reiterazione degli incarichi e contribuzione per il periodo successivo alla cessazione. Ha inoltre contestato la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato per il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di riassunzione e ha chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non devoluti, per difetto di specifiche censure, i capi concernenti la riammissione in servizio sino al settantesimo anno e l'annullamento o la nullità degli atti sopravvenuti di cessazione, sui quali si è formato il giudicato interno. Ha invece esaminato le pretese lavoristiche, economiche, previdenziali e risarcitorie. Il Ministero e il CSM hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, la novità delle domande formulate in appello, il difetto di legittimazione passiva del CSM, la carenza di allegazioni e la prescrizione. L'INPS ha rimesso la propria posizione alle determinazioni del Collegio.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente e la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata. Il Consiglio di Stato ha affermato che il giudice di pace può rientrare nella nozione autonoma di lavoratore a tempo determinato del diritto dell'Unione quando svolga prestazioni reali, effettive, continuative e remunerate, inserite nell'organizzazione giudiziaria, anche se l'incarico è onorario, temporaneo e non esclusivo. Nel caso concreto tale qualificazione è stata riconosciuta per il periodo dal 22 ottobre 2002 al 12 marzo 2021, escluso il tirocinio non retribuito, ai soli fini delle specifiche tutele comparabili e senza costituzione di un rapporto di magistratura professionale o di ruolo. Sono stati riconosciuti il diritto alle ferie annuali retribuite, al trattamento di fine rapporto e alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale, con applicazione del pro rata temporis e quantificazione sulla base del parametro economico iniziale della classe HH03 del magistrato ordinario, utilizzato soltanto come criterio tecnico. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle ferie non godute e del TFR, oltre interessi legali, nonché al versamento all'INPS dei contributi non corrisposti; l'INPS dovrà adottare gli atti conseguenti. La contribuzione è stata riconosciuta anche per il periodo successivo al 12 marzo 2021 solo per i giorni di effettivo esercizio delle funzioni nel 2022, non per gli intervalli non lavorati. Sono state respinte le domande di integrale equiparazione economica e ordinamentale al magistrato ordinario, di riconoscimento degli scatti e delle progressioni stipendiali, nonché quelle riferite al tirocinio. È stata riconosciuta, per l'abusiva reiterazione degli incarichi a termine protrattasi per oltre diciotto anni, un'indennità risarcitoria pari a quattordici mensilità parametrate alla classe HH03, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Sono state respinte le domande di ordine generale di cessazione delle condotte discriminatorie, danno non patrimoniale, penalità di mora e pubblicazione della sentenza, per genericità o carenza di prova. Il CSM è stato ritenuto legittimato a contraddire sulle questioni di status e collocazione ordinamentale, ma estraneo alle obbligazioni patrimoniali e contributive. È stato negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché le questioni erano già chiarite dalla giurisprudenza unionale. È stata inoltre riformata la condanna al doppio del contributo unificato: il mero superamento dei limiti dimensionali non rende automatica la sanzione, che deve essere concreta, proporzionata e motivata. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L'appello deve contenere specifiche censure contro i capi e le rationes decidendi della sentenza; la generica richiesta di integrale riforma non devolve i capi non specificamente impugnati, sui quali si forma il giudicato interno.
Consente la riproposizione in appello delle eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado.
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è una domanda nuova, ma una sollecitazione all'esercizio del potere-dovere previsto dall'art. 267 TFUE.
Rileva come strumento di salvaguardia degli effetti dell'attività lavorativa effettivamente prestata, senza costituire un rapporto di pubblico impiego di ruolo né determinare la stabilizzazione o la conversione dell'incarico onorario.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Costituisce, unitamente alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il fondamento della tutela risarcitoria contro l'abusiva reiterazione degli incarichi a termine.
Prevede, per il danno da abusivo ricorso a rapporti a tempo determinato, un'indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità; nel caso concreto il giudice ha liquidato quattordici mensilità.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite, applicabile al magistrato onorario qualificabile come lavoratore per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Tutela il diritto alle ferie annuali retribuite quale diritto sociale fondamentale dell'Unione.
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone la verifica della comparabilità delle singole condizioni di impiego e vieta differenze di trattamento non giustificate da ragioni oggettive; non comporta l'integrale equiparazione economica e ordinamentale al magistrato professionale.
clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone misure effettive e dissuasive per prevenire e sanzionare l'abuso della successione di rapporti a tempo determinato; in assenza di stabilizzazione effettiva, può fondare una tutela risarcitoria.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando le questioni interpretative siano già chiarite da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia e il giudice nazionale debba soltanto applicarne i principi.
art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, Allegato II c.p.a.
La sanzione per il superamento dei limiti dimensionali degli atti non è automatica; richiede una valutazione concreta e proporzionata, motivata in relazione all'entità dello scostamento e alla complessità della controversia.
Il principio di sinteticità degli atti processuali giustifica il controllo sul rispetto dei limiti dimensionali, ma la sua violazione non comporta automaticamente l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il giudice di pace rientra nella nozione autonoma di lavoratore a tempo determinato del diritto dell'Unione quando svolge prestazioni reali ed effettive, non marginali o accessorie, remunerate e stabilmente inserite nell'organizzazione giudiziaria; l'indipendenza decisionale della funzione giurisdizionale non esclude l'inserimento organizzativo rilevante ai fini lavoristici.
- La qualificazione del magistrato onorario come lavoratore ai fini del diritto dell'Unione non comporta la piena equiparazione al magistrato professionale, la costituzione di un rapporto di ruolo, la conversione dell'incarico, l'inserimento nella carriera togata o il riconoscimento delle relative progressioni economiche; impone invece una verifica distinta della comparabilità di ciascuna condizione di impiego.
- Le differenze tra magistratura onoraria e magistratura professionale possono giustificare un diverso trattamento solo se fondate su ragioni oggettive riferite alla specifica condizione di impiego o alle finalità della disciplina, e non per il solo carattere temporaneo o onorario dell'incarico.
- Quando il rapporto del magistrato onorario è riconducibile alla nozione unionale di lavoratore, devono essere riconosciute, per il periodo di effettiva attività e secondo il pro rata temporis, le ferie retribuite, il trattamento di fine rapporto e la tutela previdenziale e assistenziale comparabili; il parametro economico del magistrato ordinario può essere utilizzato esclusivamente come criterio tecnico di quantificazione, senza determinare un'equiparazione complessiva.
- La reiterazione per un periodo particolarmente esteso di incarichi temporanei di magistrato onorario, in assenza di una misura effettiva e dissuasiva idonea a prevenirne o rimuoverne l'abuso, comporta il diritto a un'indennità risarcitoria; se la stabilizzazione non è stata concretamente accessibile, la tutela risarcitoria costituisce una misura autonoma e necessaria e può essere liquidata entro i limiti previsti dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
- La sanzione processuale per il superamento dei limiti dimensionali degli atti non è automatica: il giudice deve valutare e motivare in concreto la proporzionalità della misura considerando l'entità dello scostamento, la complessità della controversia, la dimensione degli atti e la rilevanza delle questioni trattate.
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