Sentenza n. 1701/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo - in parte qua e nei limiti dell’interesse, della deliberazione n. 66 del 14 dicembre 2023 del Consiglio Comunale e relativi allegati, avente ad oggetto “Variante al Piano degli Interventi n. 90, relativa all’adozione di una nuova disciplina urbanistica per le aree decadute ai sensi dell’art. 18 comma 7 della Legge Regionale n. 11/2004 e delle aree PEEP del Piano di Zona decaduto”, pubblicata nell’albo pretorio il 28 dicembre 2023; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ed inerente, ancorché non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti - in parte qua e nei limiti dell’interesse, della deliberazione n. 66 del 14 novembre 2024 del Consiglio Comunale e relativi allegati, avente ad oggetto l’approvazione della “Variante al Piano degli Interventi n. 90, relativa all’adozione di una nuova disciplina urbanistica per le aree decadute ai sensi dell’art. 18 comma 7 della Legge Regionale n. 11/2004 e delle aree PEEP del Piano di Zona decaduto”, pubblicata nell’albo pretorio il 20 novembre 2024; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ed inerente, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni consiliari di adozione e approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 90, nella parte in cui hanno riclassificato i terreni della ricorrente da zona residenziale di espansione C2-PEEP a zona agricola ZTO E, subordinando l’eventuale trasformazione edificatoria alla presentazione di un accordo pubblico-privato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la variante urbanistica deducendo, in sintesi, la violazione dell’art. 17 della l.r. 11/2004, degli artt. 4 e 12 della l.r. 14/2017 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché incompetenza ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà, incongruità manifesta, ingiustizia grave ed erronea applicazione della legge. Ha sostenuto che il Piano degli Interventi dovesse rispettare la vocazione residenziale e la linea preferenziale di sviluppo insediativo individuate dal PAT; che la scadenza del Piano di Zona PEEP facesse venir meno soltanto i vincoli espropriativi e non la destinazione edificatoria; che i terreni, ricadendo nell’ambito di urbanizzazione consolidata, non potessero essere assoggettati a un regime deteriore rispetto alle altre aree decadute; che la variante fosse priva di adeguata motivazione in relazione alla perdita delle aspettative edificatorie; e che la subordinazione della possibile trasformazione a un accordo pubblico-privato comportasse disparità di trattamento, aggravio economico e sviamento della funzione pianificatoria. Il Comune ha eccepito l’originaria carenza di interesse, sostenendo che l’annullamento avrebbe fatto rivivere la precedente disciplina C2-PEEP di iniziativa pubblica e avrebbe determinato la coesistenza di destinazioni urbanistiche differenti sui terreni.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha preliminarmente ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere: l’eventuale annullamento della variante avrebbe comunque restituito ai terreni una capacità edificatoria, seppure condizionata dalla disciplina PEEP, e le censure dedotte investivano la logica sostanziale della variante e producevano un pregiudizio diretto e immediato. Nel merito, il Collegio ha affermato che il PAT contiene scelte generali e strutturali e non impone al PI la conservazione della precedente destinazione edificatoria, neppure quando l’area sia qualificata come ambito di urbanizzazione consolidata o linea preferenziale di sviluppo insediativo. Il PI può quindi rimodulare le destinazioni urbanistiche nell’esercizio dell’ampia discrezionalità pianificatoria, anche per esigenze di tutela paesaggistica e ambientale, con sindacato giudiziale limitato a errori di fatto, abnorme illogicità o irrazionalità. La motivazione della variante è stata ritenuta ampia e articolata, poiché esponeva le ragioni di interesse pubblico connesse al contenimento del consumo di suolo e alla programmazione dello sviluppo territoriale fino al 2050; non era quindi necessaria una motivazione puntuale riferita ai singoli mappali. Il TAR ha inoltre escluso un affidamento qualificato della proprietaria alla conservazione della destinazione edificatoria, non risultando sottoscritte convenzioni di lottizzazione, accordi privati o formati giudicati favorevoli, né essendo stata avviata dalla ricorrente l’attuazione del PEEP. Ha precisato che la scadenza del PEEP elimina i vincoli espropriativi e l’obbligo comunale di realizzare l’opera pubblica, ma non fa venir meno la destinazione urbanistica conformativa, che resta efficace fino a una nuova variante. Infine, ha ritenuto legittimo il ricorso all’accordo pubblico-privato previsto dall’art. 6 l.r. 11/2004, quale strumento tipico di pianificazione volto a bilanciare interessi pubblici e privati; la predeterminazione dei criteri di selezione delle proposte assicura trasparenza ed equità. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 17 l.r. 11/2004
Il PI deve esercitare la funzione pianificatoria secondo il sistema urbanistico regionale, ma il PAT non impone la conservazione automatica delle precedenti destinazioni edificatorie; la pianificazione operativa può rimodulare puntualmente l’assetto del territorio.
artt. 4 e 12 l.r. 14/2017
La disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo non impedisce al PI di riclassificare aree già ricomprese nell’ambito di urbanizzazione consolidata, quando la scelta sia sorretta da esigenze pianificatorie e ambientali.
art. 3 l. 241/1990
Per le scelte di pianificazione generale è sufficiente una motivazione riferita ai criteri generali e alle ragioni complessive della variante; non occorre una motivazione puntuale per ogni singola area, salvo situazioni di affidamento qualificato.
art. 17 l. 1150/1942
La scadenza del piano attuativo determina il venir meno dei vincoli espropriativi e dell’obbligo di realizzazione delle opere pubbliche, ma non elimina le regole conformative della proprietà derivanti dalla destinazione urbanistica del piano, che restano efficaci fino a specifica variante.
art. 6 l.r. 11/2004
L’accordo pubblico-privato costituisce uno strumento tipico della pianificazione urbanistica, utilizzabile per bilanciare interessi pubblici e privati purché siano predeterminati criteri trasparenti ed equi di selezione.
art. 11 l. 241/1990
La previsione di criteri predeterminati per la selezione delle proposte di accordo è funzionale alle esigenze di trasparenza ed equità dell’attività amministrativa consensuale.
Massime di principio
- La qualificazione di un’area nel PAT come ambito di urbanizzazione consolidata o linea preferenziale di sviluppo insediativo non attribuisce un diritto edificatorio pieno né vincola il PI a confermare la precedente destinazione urbanistica; il PI conserva un’ampia discrezionalità nel rimodulare l’assetto del territorio.
- Le scelte contenute negli strumenti urbanistici generali o nelle relative varianti costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di errori di fatto, manifesta illogicità, irrazionalità o altri vizi macroscopici.
- Per le varianti urbanistiche generali, l’obbligo di motivazione è normalmente assolto dall’indicazione dei criteri generali e delle ragioni di interesse pubblico desumibili dall’atto e dagli atti del procedimento; una motivazione puntuale per la singola area è necessaria soltanto in presenza di un affidamento qualificato o di situazioni peculiari.
- La scadenza di un PEEP o di altro piano attuativo fa venir meno i vincoli espropriativi e l’obbligo dell’amministrazione di attuare l’opera pubblica, ma non determina automaticamente la caducazione della destinazione urbanistica conformativa, che resta efficace fino all’approvazione di una specifica variante.
- L’affidamento del proprietario alla conservazione di una destinazione edificatoria non è qualificato, di regola, dalla sola previsione urbanistica favorevole; occorrono circostanze ulteriori, quali una convenzione di lottizzazione, accordi privati con l’amministrazione o un giudicato favorevole.
- L’accordo pubblico-privato previsto dalla legislazione urbanistica regionale è legittimo quale modalità di pianificazione consensuale e di bilanciamento degli interessi, purché la selezione delle proposte avvenga sulla base di criteri predeterminati, trasparenti ed equi.
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