Sentenza n. 1699/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento - dell’ordinanza n. 78 del 30 dicembre 2025, prot. 11287, avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 del DPR 380/2001 in relazione a deposito a cielo aperto realizzato in assenza di titolo edilizio nell’area esterna (consistente nel perimetro esterno del vialetto che costeggia la casa e nel contiguo giardinetto) dell’unità immobiliare distinta al N.C.E.U. al foglio 30 particella 850 zona residenziale B1, di proprietà della Sig.ra Vellere Erminia Caterina e sita in via Ampuri, 43 in Cogollo del Cengio (VI)”; - dell’art. 15 delle NTO al Piano degli Interventi del Comune di Cogollo del Cengio; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compreso il verbale di sopralluogo/ispezione della polizia locale del Comune di Cogollo del Cengio di data 10 dicembre 2025, prot. n. 10792;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 d.P.R. 380/2001 relativa a un deposito a cielo aperto di autoveicoli, motocicli, componenti e altri materiali nell'area pertinenziale di un'abitazione, nonché art. 15 delle NTO al Piano degli Interventi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che qualificava come deposito a cielo aperto, soggetto a permesso di costruire, l'accumulo stabile di automobili, motocicli, cicli, componenti e altri materiali collocati nel vialetto e nel giardinetto pertinenziali a un'abitazione in zona residenziale B1. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere per difetto di presupposto e arbitrarietà, sostenendo che si trattasse di beni mobili custoditi per hobby e collezionismo, senza opere edilizie, manufatti, recinzioni o tettoie, senza trasformazione permanente del suolo, senza mutamento di destinazione d'uso, senza aggravio del carico urbanistico e senza impedimento all'accesso o alla fruizione dell'area. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 delle NTO al Piano degli Interventi, nonché eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà, sostenendo che fosse incoerente consentire nella zona i magazzini e depositi commerciali e vietare al contempo i depositi all'aperto. La controversia si inseriva in una precedente vicenda nella quale era stata esclusa la natura di rifiuto dei materiali; il Comune aveva quindi avviato un distinto procedimento sotto il profilo edilizio-urbanistico.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla qualificazione edilizia dell'accumulo, ha ritenuto decisive le risultanze dei sopralluoghi e soprattutto la documentazione fotografica del 2021 e del 2025, dalla quale emergeva un sensibile incremento dei materiali, raccolti in modo stabile, durevole e non occasionale, con sembianze assimilabili a un centro di autodemolizione. La permanenza nel tempo, la crescita dell'accumulo e la sua entità dimostravano la stabile utilizzazione dell'area e la trasformazione permanente del suolo, originariamente destinato a vialetto d'accesso e giardinetto. Per la configurabilità del deposito rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.7), d.P.R. 380/2001 non è necessaria la realizzazione di opere murarie o manufatti, essendo sufficiente la stabile destinazione dell'area al deposito e la conseguente trasformazione materiale e funzionale del suolo. Il giudice ha inoltre ravvisato un mutamento della destinazione d'uso dell'area pertinenziale. Ha quindi ritenuto legittima l'ordinanza di ripristino. Quanto al secondo motivo, ha escluso la contraddittorietà dell'art. 15 delle NTO: i magazzini e depositi commerciali ammessi, se collocati ai piani terreni o seminterrati, sono depositi interni non visibili e compatibili con la zona residenziale; i depositi all'aperto sono invece visibili, ingombranti e potenzialmente lesivi del decoro e dei valori urbanistici e paesaggistici del contesto. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e.7), d.P.R. 380/2001
Unico vero presupposto dirimente ... è il fatto che la depositeria non sia occasionale e di breve durata, quanto piuttosto longeva nel tempo
La realizzazione di un deposito di materiali costituisce intervento di nuova costruzione quando l'occupazione dell'area è stabile, permanente e non occasionale; non è indispensabile la realizzazione di strutture murarie o manufatti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Consente l'adozione dell'ordine di ripristino in relazione all'intervento edilizio realizzato in assenza del necessario titolo abilitativo.
art. 15 delle NTO al Piano degli Interventi del Comune di Cogollo del Cengio
La disciplina è stata interpretata come coerente nel consentire depositi commerciali interni, limitati ai piani terreni o seminterrati, e nel vietare i depositi all'aperto incompatibili con il contesto residenziale per visibilità, ingombro e impatto sul decoro.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.7), d.P.R. 380/2001, il deposito di materiali all'aperto può integrare un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire quando l'occupazione del suolo è stabile, permanente, non occasionale e non meramente temporanea, anche se non sono state realizzate opere murarie, tettoie, recinzioni o altri manufatti.
- La qualificazione urbanistico-edilizia di un deposito dipende dalle caratteristiche concrete dell'occupazione dell'area, valutate anche mediante la durata, la quantità, l'incremento e la disposizione dei materiali, nonché dalla trasformazione materiale e funzionale del suolo.
- La stabile collocazione di materiali in un'area pertinenziale originariamente destinata a vialetto d'accesso e giardino può determinare un mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, anche se l'area resta parzialmente utilizzabile per le sue funzioni originarie.
- Una disciplina urbanistica che consente magazzini o depositi commerciali interni e vieta i depositi all'aperto non è contraddittoria quando distingue, in ragione della diversa visibilità e del diverso impatto sul decoro e sull'assetto urbanistico, attività svolte all'interno degli edifici e accumuli visibili dall'esterno.
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