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Sentenza

Sentenza n. 14209/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento – previa tutela cautelare - del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l’istanza di visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202605743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del MAECI sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sulla richiesta di appuntamento presso la competente sede consolare o amministrativa, necessario a formalizzare un'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, chiedendo anche tutela cautelare. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, il Ministero ha comunicato che la sede competente aveva convocato il ricorrente per il 26 ottobre 2026 al fine di formalizzare l'istanza di visto. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La convocazione disposta dall'amministrazione per formalizzare l'istanza di visto ha fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione sull'azione avverso il silenzio, senza che fosse necessario esaminare nel merito la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Le spese di lite sono state compensate, trattandosi di una pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La disposizione è richiamata implicitamente quale disciplina dell'azione avverso il silenzio, ma il testo non espone una specifica interpretazione normativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è posta a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata per tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità; il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, quando soddisfa l'interesse concreto perseguito con l'azione avverso il silenzio, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorrente non contesta l'intervenuta attività amministrativa satisfattiva, il giudice può definire il giudizio in rito senza esaminare nel merito l'obbligo di provvedere dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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